ENFEA è l’Ente Bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, a cui aderiscono le PMI che applicano i seguenti CCNL:
- UNIGEC/UNIMATICA;
- UNIONCHIMICA;
- UNITAL;
- CONFAPI ANIEM;
- UNIONTESSILE;
- UNIONALIMENTARI.
ENFEA promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL in materia di:
- Apprendistato;
- Sviluppo della Bilateralità;
- Sostegno al Reddito;
- Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro.
Ma cos’è un ente bilaterale, quale ruolo ricopre nel mondo sindacale e datoriale, quali funzioni svolge e perché è così importante? Approfondiamo insieme.
Indice dei contenuti
Cos’è un ente bilaterale
Per rispondere a questa domanda in mondo esauriente e corretto è opportuno partire dalla definizione di Ente Bilaterale contenuta nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che contiene norme relative alla “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” .
Secondo quanto indicato nell’articolo 2 del succitato D.Lgs. un ente bilaterale è un un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori.
Si tratta, semplificando, di una associazione senza scopo di lucro che, come suggerisce il nome stesso, nasce con il compito di unire le istanze e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la rappresentanza sindacale, e dei datori di lavoro, attraverso le associazioni datoriali, al fine di migliorare le condizioni in cui l’impresa e i dipendenti operano.
Di cosa si occupa un ente bilaterale
Come accennato, un ente bilaterale è il soggetto che eroga prestazioni a lavoratrici e lavoratori e imprese che sono in precedenza state definite in accordi sindacali dalle parti costituenti.
Un ente bilaterale gestisce e promuove una serie di iniziative rivolte ai lavoratori e ai datori di lavoro, in termini di:
- welfare contrattuale;
- formazione professionale;
- sicurezza sul luogo di lavoro;
- contrattazione e retribuzione;
- sanità integrativa;
- pensione complementare.
L’adesione all’Ente Bilaterale è obbligatoria?
L’adesione ad un Ente Bilaterale da parte delle imprese è obbligatoria? Secondo quanto stabilito dall’Accordo Interconfederali del 23/07/2012:
“Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.”
Cosa vuol dire? Che laddove previsto dal CCNL, l’impresa è tenuta a garantire ad ogni singolo lavoratore il diritto previsto dal contratto, comprese quindi le prestazioni offerte dall’Ente Bilaterale.
In caso di mancata adesione, l’impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione – ad esempio, € 25,00 per la mancata adesione al Fondo sanitario integrativo Enfea Salute – a garantire le varie prestazioni, con conseguente perdita dei benefici normativi e contributivi.
Cosa fa l’ente bilaterale ENFEA
ENFEA, l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, eroga delle prestazioni in termini di contributi economici in favore delle Piccole e Medie Imprese e ai rispettivi lavoratori e lavoratrici.
Ecco l’elenco completo:
- contributo per la formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e conferma;
- contributo per l’acquisto di un defibrillatore e la relativa formazione sull’utilizzo dello stesso;
- contributo per il rimborso delle spese sostenute in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda;
- contributo per l’assunzione di un operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale;
- contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale;
- contributo per l’inserimento di lavoratori ex legge 68/1999;
- contributo per la formazione di lavoratrici madri per il reinserimento al lavoro post congedo maternità;
- contributo per le spese scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore;
- contributo le spese universitarie;
- contributo le spese di laurea;
- contributo per l’acquisto di tablet e/o pc destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore);
- contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (asilo nido/baby sitter);
- contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente;
- contributo per l’assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92);
- contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid-19;
- contributo per l’assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave;
- contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale;
- integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL;
- contributo per le spese sostenute per cure odontoiatriche, non comprese nel Piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi);
- contributo per le spese per l’abbonamento annuo per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore;
- contributo per il sostegno alle vittime di violenza di genere.
Le prestazioni erogate da Enfea vengono finanziate da Fondi dedicati, amministrati dal Comitato Esecutivo di ENFEA, a loro volta sostenuti dalle quote versate mensilmente dalle aziende nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle categorie interessate:
- Fondo Sviluppo Bilateralità:
- Fondo Sviluppo Apprendistato;
- Fondo Sostegno al Reddito;
- Fondo per l’Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore.
Per tutti i dettagli, invitiamo a consultare il Regolamento o visitare il sito web www.enfea.it.