Con l’espressione congedo di maternità si fa riferimento a un periodo in cui la lavoratrice, nella fase conclusiva della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto, deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro, ricevendo un’indennità in sostituzione della retribuzione.
Si tratta di una misura di tutela alla genitorialità promossa dallo Stato italiano per il tramite dell’ente previdenziale INPS.
Ma come funziona il congedo di maternità, chi può beneficiarne, a quanto ammonta l’indennità sostitutiva, quanto dura, quando va richiesta e come si effettua la domanda all’INPS?
Proviamo a rispondere a queste domande, per poi indicare le misure previste dall’ente bilaterale Enfea per le lavoratrici interessate. Per approfondire subito questo aspetto, puoi cliccare qui.
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Cos’è il congedo di maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, ma anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Durante questo periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
L’obbligo di astenersi dal lavoro è stabilito dal Testo Unico sulla maternità e paternità, ma a partire dal 14 giugno 2017 il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ovvero è possibile per loro continuare a svolgere il proprio lavoro senza però perdere il diritto all’indennità sostitutiva.
Con la legge di bilancio per il 2019 è stata introdotta la facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico attesti che tale opzione non comprometta la salute della gestante e del nascituro.
Qualora la madre non potesse beneficiare del congedo di maternità (morte, grave infermità, abbandono del minore, ecc.), il diritto all’astensione dal lavoro e alla relativa indennità spettano al padre, attraverso il cosiddetto congedo di paternità.
A chi spetta il congedo di maternità
Come spiegato, il congedo di maternità spetta alle lavoratrici del settore privato e alle iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, ma anche, come vedremo tra un attimo, alle disoccupate o sospese dal lavoro, a determinate condizioni.
Più nel dettaglio, possono richiederlo le seguenti categorie:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità;
- disoccupate o sospese, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del succitato Testo Unico;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato e lavoratrici agricole a tempo determinato;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici LSU o APU;
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.
Per maggiori dettagli, invitiamo a consultare il sito dell’INPS.
Quando inizia e quanto dura il congedo di maternità
Il congedo di maternità ha una durata totale di 5 mesi, che possono essere fruiti in diverse modalità, che elenchiamo di seguito.
- Prima del parto:
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili).
- Dopo il parto:
- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
- i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro, per mansioni incompatibili con il puerperio.
- Interruzione di gravidanza: se si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, è considerata a tutti gli effetti come “parto”. Pertanto, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.
- Adozione o affidamento nazionale di minore: il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia – o all’ingresso in Italia, nei casi di adozione o affidamento internazionale – del minore adottato o affidato.
- Affidamento non preadottivo: il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
In caso di parto gemellare il congedo di maternità ha la medesima durata di 5 mesi.
A quanto ammonta l’indennità sostitutiva
Abbiamo spiegato che, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, è prevista l’erogazione di una indennità sostitutiva.
Essa consiste in un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera – calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo – anticipata dal datore di lavoro in busta paga o pagata direttamente dall’INPS.
Nel caso delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata, l’indennità sostitutiva è pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
Come richiedere il congedo di maternità all’INPS
La domanda di congedo di maternità va inoltrata all’INPS prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto, e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, dopodiché non sarà più possibile usufruirne.
È possibile effettuare la richiesta tramite l’apposito servizio telematico, accedendo alla propria area personale INPS, rivolgendosi a enti di patronato e intermediari autorizzati oppure chiamando il contact center gratuito al numero 803164 oppure 06164164 da rete mobile.
Ricordiamo che, oltre ai congedi di maternità e paternità, nel nostro Paese sono previsti anche i riposi per allattamento per madre e padre.
Le prestazione dell’ente bilaterale Enfea
Come anticipato nell’introduzione, l’ente bilaterale Enfea prevede due prestazioni, offerte rispettivamente alle/ai lavoratrici/lavoratori e alle aziende.
Per quanto riguarda i primi, Enfea consente la richiesta di un contributo in occasione della nascita e/o adozione di un/a figlio/a, compilando il seguente modulo.
In occasione della nascita del/i figlio/a/i viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito, pari a € 2.000,00.
Per richiedere il contributo è sufficiente presentare un certificato di nascita/adozione entro un anno dalla nascita o ingresso in famiglia.
Le aziende, invece, possono accedere a risorse destinate all’erogazione di formazione alle lavoratrici madri per il reinserimento al lavoro post congedo maternità.
Si tratta di un rimborso delle spese sostenute per la formazione finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità.
La misura del contributo è pari a € 500,00 e va richiesto entro 3 mesi dalla conclusione del percorso formativo.
Il modulo da compilare, in questo caso, è il seguente.