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Chi rientra nelle categorie protette ex legge 68/99?

Categoria: Lavoro
Gen 31, 2022
Redazione
Chi rientra nelle categorie protette ex legge 68 99

L’Ente Bilaterale Enfea offre alle aziende del settore un contributo per l’assunzione di un soggetto diversamente abile, ovvero per l’inserimento di lavoratrici e lavoratori ex legge 68/1999, le cosiddette categorie protette

Per maggiori informazioni su questa misura invitiamo a leggere il paragrafo dedicato, cliccando qui

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha come finalità la promozione dell’inserimento e dellintegrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. 

Questa legge impone alle aziende con più di 15 dipendenti l’assunzione di una quota di lavoratori rientranti nelle categorie protette, in proporzione alle dimensioni dell’organico. Vedremo più avanti quali sono le quote previste.

Ma chi rientra nelle categorie protette ex legge 68/99? Approfondiamo insieme questo tema, per poi illustrare la misura messa a disposizione dall’Ente Enfea.

Categorie protette ex legge 68/99

La legge n.68 del 1999 stabilisce, con l’articolo 1, quali sono i soggetti che possono rientrare nelle categorie protette

Le riportiamo di seguito:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

Ovviamente, la sussistenza o meno di queste condizioni, quindi la disabilità, l’invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa va stabilita dagli enti competenti, come ASL, INPS e INAIL.

Come iscriversi alle categorie protette

Per attestare la propria invalidità, occorre richiedere il relativo certificato al proprio medico di base, nel quale si indica la natura e le conseguenze della disabilità.

Con questo documento bisogna poi avviare la pratica INPS, con l’ausilio di un Patronato (INCA CGIL, INAS CISL, ITAL UIL) oppure in autonomia sul portale dell’ente di previdenza.  

Il primo passaggio consiste nella richiesta di valutazione, a cui fa seguito l’appuntamento con la commissione medica che valuta sia il richiedente sia tutta la documentazione medica prodotta (referti, analisi, diagnosi ecc.).

Farà poi seguito il verbale attestante il riconoscimento dell’invalidità, la relativa percentuale e il livello di agibilità al lavoro.

Con questa attestazione è possibile rivolgersi al centro per l’impiego della propria Provincia in modo da essere inseriti nella graduatoria per il collocamento mirato, dalla quale le imprese attingono per adempiere ai propri obblighi circa l’assunzione delle categorie protette.

Per iscriversi alle liste delle categorie protette è inoltre necessario:

  • essere disoccupati;
  • non aver raggiunto l’età pensionabile;
  • avere almeno 16 anni.

Leggi anche il nostro articolo A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità?

Quali sono le quote da destinare alle categorie protette?

Abbiamo spiegato che la legge prevede l’obbligo di inserimento in organico di una quota di lavoratori rientranti nelle categorie protette per le aziende con più di 15 dipendenti. 

Nell’articolo 3 sono indicate le quote da rispettare: 

  • 7% dei lavoratori occupati, con più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

In cambio di questa imposizione, però, la legge garantisce alle aziende che assumono lavoratori nelle categorie protette una serie di agevolazioni fiscali e contributive. Sono tutte elencate all’articolo 13, Agevolazioni per le assunzioni

Categorie speciali ex articolo 18 legge 68/1999

L’articolo 18 della legge 68/1999 prevede alcune categorie speciali di persone che possono accedere a posti di lavoro obbligatoriamente ad esse riservate nelle aziende con più di 50 dipendenti. 

Le categorie sono le seguenti:

  • orfani e coniugi superstiti di persone decedute per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per suddette cause;
  • figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 763/81;
  • vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.

Anche in questo caso, occorre rivolgersi al Centro dell’impiego e farsi iscrivere nell’apposito elenco messo poi a disposizione delle aziende.

Contributo Enfea per inserimento lavoratori ex legge 68/1999

Il contributo prevede, per le aziende con più di 15 dipendenti, un contributo in caso di assunzione di un soggetto diversamente abile a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 6 mesi, purché quest’ultimo sia successivamente trasformato a tempo indeterminato; in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.

La misura del contributo è pari a € 500,00 una tantum.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • copia lettera di assunzione/trasformazione, con evidenza della disabilità del lavoratore interessato;
  • copia prospetto ex legge 68/99.

Il termine ultimo di presentazione della richiesta è fissato entro tre mesi dalla assunzione/trasformazione.

Per maggiori informazioni su questa e sulle altre misure previste da Enfea, invitiamo a consultare il sito web www.enfea.it. 

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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