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Cosa prevede il contratto di apprendistato in azienda

Categoria: Lavoro
Mag 10, 2022
Redazione
Cosa prevede il contratto di apprendistato in azienda

Tra le varie forme contrattuali previste dal nostro ordinamento giuridico figura anche il contratto di apprendistato, utilizzato dalle aziende per integrare nell’organico nuovo personale giovane, che necessità di essere formato per operare in maniera autonoma ed efficace

In effetti, il datore di lavoro è tenuto a sostenere le spese previste per la formazione professionalizzante del giovane assunto con un contratto di apprendistato

Per questo motivo, l’Ente Bilaterale Enfea provvede alla erogazione di un Contributo per la formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e successiva conferma, alle aziende operanti nei settori di riferimento. 

Per approfondire questo aspetto, invitiamo a cliccare qui

Vediamo insieme cosa prevede il contratto di apprendistato in azienda, come si struttura e quali sono gli obblighi per il datore di lavoro. 

In cosa consiste il contratto di apprendistato

Secondo la definizione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito web, il contratto di apprendistato consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile

Si tratta di quello che tecnicamente viene definito un contratto a causa mista, in quanto accanto alla causa di scambio tipica di un contratto di lavoro subordinato – lavoro in cambio di retribuzione – si pone la finalità formativa del dipendente

Cosa vuol dire? Che la formazione è parte integrante del contratto di apprendistato, non un’appendice o un elemento aggiuntivo facoltativo. 

Nei contratti di apprendistato l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme di:

L’apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, e varia in base al tipo di contratto siglato.

I tre tipi di apprendistato

Come disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esistono 3 differenti tipologie di contratto di apprendistato

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Approfondiamo insieme questi 3 tipi di apprendistato.

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Questa tipologia di apprendistato è rivolta ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni e può essere utilizzato in tutti i settori di attività. 

La durata del contratto non può superare i 3 anni, e va determinata in base al tipo di qualifica o diploma da conseguire. 

Nel caso di diploma professionale quadriennale, si può fissare una durata massima di 4 anni.

2. Apprendistato professionalizzante

Questo tipo di contratto è applicabile a giovani dai 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, attraverso la formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. 

Come il precedente, può essere utilizzata in tutti i settori di attività, pubblici o privati. 

La durata del contratto è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, a patto che non sia superiore ai 3 anni, 5 se si tratta di figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca

Rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed applicabile in tutti i settori di attività sia pubblici che privati, può essere utilizzato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

La durata del contratto, in relazione alla componente formativa, ha una durata stabilita dalle Regioni, in accordo con le associazioni di lavoratori e datori di lavoro, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contratto di apprendistato si applica senza alcun limite di età a soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, ai fini di una qualificazione e/o riqualificazione professionale.

I vantaggi per le aziende

L’impiego del contratto di apprendistato offre alcuni vantaggi alle aziende che assumono personale con queste modalità, a livello retributivo e contributivo.

Vediamo quali sono:

  • livello retributivo: l’azienda può inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL di riferimento. In alternativa, può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio, ma è vietato il pagamento a cottimo;
  • livello contributivo: l’azienda può beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario.

Inoltre, per i contratti di apprendistato del primo tipo, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto.

Formazione e tutor aziendale

Come spiegato, il contratto di apprendistato si basa sulla centralità della formazione professionalizzante. È prevista, infatti, la definizione di piano formativo individuale, un documento nel quale indicare il percorso di formazione che l’apprendista dovrà seguire, oltre alle modalità dello stesso. 

Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma  di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione  tecnica superiore, e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con

il coinvolgimento dell’impresa.

La normativa vigente stabilisce, inoltre, l’obbligo di nomina di un tutore o referente aziendale da affiancare all’apprendista, e la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, come il Fondo FAPI.

Contributo per la formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e conferma

L’Ente Bilaterale Enfea prevede l’erogazione di un contributo per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio. 

La prestazione prevede inoltre l’erogazione di un bonus, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell’apprendista, pari a:

  • € 200/annuo per ogni singolo apprendista;
  • € 600 una tantum per il bonus.

Per richiedere questa prestazione è necessario produrre la seguente documentazione

  • copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l’erogazione del relativo contributo; 
  • documentazione attestante la formazione esterna all’azienda;
  • autocertificazione firmata dall’apprendista relativa ai rimborsi previsti dall’azienda;
  • copia LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;
  • copia della lettera di trasformazione del rapporto, o autocertificazione (in caso di conferma dell’apprendista).

La richiesta deve avvenire entro 3 mesi dall’effettuazione della formazione esterna e, per il bonus, entro tre mesi dalla trasformazione del contratto.

Per maggiori dettagli, consultare il sito www.enfea.it

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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