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Cosa sono le associazioni sindacali

Categoria: Lavoro
Ott 19, 2022
Redazione
Cosa sono le associazioni sindacali

Quando si parla di parti sociali si fa riferimento nello specifico a due realtà complementari; da un lato le associazioni di categoria, dall’altro le associazioni sindacali, più comunemente note come sindacati

Se le prime fanno gli interessi della parte datoriale, quindi delle imprese e dei datori di lavoro, i sindacati portano avanti le istanze di lavoratrici e lavoratori, affinché possano vedere tutelati e rispettati i propri diritti sul luogo di lavoro. 

L’organizzazione sindacale comprende tutti quei soggetti che, in totale libertà, decidono di aderire a un determinato sindacato per farsi rappresentare. I sindacati nell’ordinamento italiano sono associazioni di privati. 

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa sono le associazioni sindacali, quali funzioni svolgono e quali servizi offrono a lavoratrici e lavoratori. 

Cosa sono i sindacati

I primi esempi rudimentali di organizzazioni di lavoratori allo scopo di ottenere determinati risultati risalgono all’antichità, ma le forme moderne dei sindacati così come li conosciamo oggi derivano da quelli nati in Gran Bretagna durante la Rivoluzione Industriale nel diciannovesimo secolo, denominati trade unions, nati con lo scopo di prestare assistenza ai consociati in caso di malattia, infortunio o licenziamento.

In Italia le prime organizzazioni dei lavoratori si formano agli inizi dell’800, ma durante il ventennio fascista vennero fortemente ostacolate, con l’imposizione dei sindacati di regime e numerose rappresaglie violente contro le sedi delle associazioni, provocando il loro scioglimento nel 1927

Solo nel 1944 furono nuovamente ricostituite con il nome Confederazione italiana del lavoro, un sindacato unitario poi suddiviso in 3 grandi sindacati: CGIL, CISL e UIL.

A distinguere il sindacato da altre organizzazioni è la sua natura associativa, essendo costituito dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti che versano volontariamente una quota per sostenerne le attività, principalmente sottoscrivere i Contratti Collettivi Nazionali, aziendali e/o territoriali

Gli iscritti al sindacato sono i protagonisti principali per le azioni e le iniziative a difesa dei propri diritti e interessi sul luogo di lavoro. Oltre alle azioni di tutela collettiva, gli iscritti possono rivolgersi al sindacato per richiedere una tutela individuale e per altri servizi offerti attraverso i patronati e i centri di assistenza fiscale

Altre tutele possono essere previste da singoli accordi aziendali o da specifiche azioni a livello territoriale.

La quota associativa può essere trattenuta direttamente dalla busta paga (circa l’1% dello stipendio lordo) o, in alcuni casi, versata direttamente all’associazione di riferimento

L’articolo 39 della Costituzione Italiana

Dopo il ventennio fascista, i padri costituenti ritennero essenziale garantire il diritto all’organizzazione sindacale nel nostro Paese, inserendo l’articolo 39 della nostra Costituzione, che recita come segue:

“L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

Cosa possiamo evincere da questo articolo? 

  • Che i cittadini italiani sono liberi di organizzarsi in una associazione sindacale. Questo vuol dire che ogni cittadino può creare un sindacato in rappresentanza di una categoria di lavoratrici e lavoratori, a prescindere dal numero di iscritti, così come è libero di non aderire a nessuna sigla sindacale;
  • che i sindacati, per operare in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, devono essere registrati e avere una personalità giuridica, nello specifico una associazione non riconosciuta, come i partiti politici;
  • che possono prendere parte ai tavoli tecnici e partecipare alla stesura dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le RSA, Rappresentanze Sindacali Aziendali

Come visto, l’articolo 39 della Costituzione sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale, ma è con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300), che questo principio è stato esteso anche nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, la legge stabilisce che le lavoratrici e i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole) possono organizzarsi nelle cosiddette RSA, le Rappresentanze Sindacali Aziendali, relative a una specifica sigla sindacale, che rappresenta unicamente le lavoratrici e i lavoratori di un’azienda iscritti a una determinata organizzazione sindacale.

Secondo lo Statuto dei Lavoratori le RSA potevano essere costituite solo nell’ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti, definiti dall’articolo 19:

  • associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

In pratica, l’organizzazione in RSA era possibile solo nell’ambito di quelle sigle sindacali che avevano partecipato alla stesura dei CCNL di categoria, quindi inevitabilmente si faceva riferimento ai sindacati confederali (CGIL, CISL e UIL), considerati “maggiormente rappresentativi”

Questo aspetto fu soggetto a critiche e lunghe discussioni; nel 1995, l’art. 19 dello Statuto venne sottoposto a referendum parzialmente abrogativo, disponendo l’abrogazione della lettera a) e quella parziale della lettera b) e la modifica del testo nel seguente:

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.”

Nel 2013 l’articolo 19 è stato poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale

Le RSU, le Rappresentanze Sindacali Unitarie

La rappresentanza sindacale unitaria (RSU) è un organismo collettivo rappresentativo di tutte le lavoratrici e i lavoratori, non necessariamente iscritti a un sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata, introdotto con l’intesa-quadro interconfederale CGIL-CISL-UIL del 1º marzo 1991 e, in seguito, con l’accordo del 23 luglio del 1993 tra le suddette organizzazioni sindacali e Confindustria.

La RSU nasce come modello sostitutivo delle RSA, composto da componenti designati dalle organizzazioni sindacali dotate di uno specifico grado di rappresentatività, introducendo un organo di stampo elettivo, nel cui meccanismo di composizione e funzionamento fossero coinvolti tutti i lavoratori, iscritti o meno al sindacato.

Una RSU è costituita da non meno di tre persone elette da tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritte/i e non iscritte/i al sindacato, e rimane in carica tre anni, dopo i quali è necessario indire nuove elezioni.

All’interno di questo organo troviamo anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), una persona eletta o designata all’interno della RSU per rappresentare le lavoratrici e i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Le funzioni delle associazioni sindacali

Quali funzioni svolgono le associazioni sindacali? In che modo garantiscono il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e portano avanti le loro istanze?

Il compito principale di un sindacato è assicurarsi che in azienda si garantiscano i diritti della forza lavoro, sia per quanto concerne lo svolgimento delle proprie mansioni sia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Un’altra funzione essenziale è la partecipazione alla contrattazione collettiva, con la quale determinare il trattamento economico e normativo delle lavoratrici e dei lavoratori, prendendo parte ai cosiddetti tavoli tecnici tra sindacati e associazioni datoriali. 

Come spiegato prima, le associazioni sindacali sono finanziate dalle/dagli iscritte/i, ai quali vengono garantiti anche una serie di servizi molto utili, come l’assistenza per diverse pratiche burocratiche e fiscali e nelle controversie di lavoro, l’organizzazione di corsi di formazione e, ovviamente, di manifestazioni e scioperi a livello locale e nazionale. 

Enfea e le associazioni sindacali

L’Ente Bilaterale Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente) è stato costituito da CONFAPI e dai sindacati confederali CGIL, CISL, UIL

Più nel dettaglio, Enfea è l’Ente bilaterale di riferimento per le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le seguenti Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL: 

  • SLC-CGIL: Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione;
  • FISTEL-CISL: Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazione;
  • UILCOM–UIL: Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione;
  • FILCTEM-CGIL: Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture;
  • FEMCA–CISL: Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini;
  • UILTEC–UIL: Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica;
  • FAI-CISL: Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana;
  • FLAI-CGIL: Federazione Lavoratori Agro Industria;
  • UILA-UIL: Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
  • FILLEA CGIL: Federazione italiana lavoratori legno edili e affini;
  • FILCA CISL: Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini;
  • FENEALUIL: Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno. 

Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il sito www.enfea.it.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Scopri le prestazioni che Enfea ha pensato per le imprese e per i lavoratori della pmi!