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Come funziona la legge 104/92 e chi ne ha diritto

Categoria: Welfare
Mag 16, 2022
Redazione
Come funziona la legge 104 92 e chi ne ha diritto

Quella a cui ci riferiamo comunemente come Legge 104 è, più precisamente, la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con la quale il legislatore ha voluto fissare alcuni diritti da assicurare alle persone con disabilità (l’espressione “persone handicappate” è ormai in disuso).

Oltre a sostenere le persone disabili, la Legge 104/92 si pone anche l’obiettivo di supportare i caregiver, in particolare i familiari che assistono quotidianamente i soggetti affetti da menomazioni psico-fisiche invalidanti. 

A tal proposito, ricordiamo agli iscritti che l’Ente Bilaterale Enfea ha istituito un contributo per l’assistenza domiciliare per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave, del quale abbiamo parlato in modo più approfondito nell’articolo “Cos’è l’assistenza domiciliare integrata”.

Vediamo ora più nel dettaglio cosa prevede la Legge 104/92, chi ne ha diritto e come funziona

Cosa prevede la Legge 104/92

Come accennato, la Legge 104/92 si rivolge alle persone disabili e ai loro familiari, al fine di creare le condizioni necessarie per favorire l’inclusione sociale e il sostegno medico di coloro i quali ne hanno bisogno. 

Gli obiettivi dichiarati e perseguiti dal legislatore sono i seguenti:

  1. garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile;
  2. favorire lo sviluppo, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con disabilità alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  3. sostenere la persona disabile nel recupero funzionale e sociale, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la sua tutela giuridica ed economica;
  4. superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

L’ambito di applicazione della legge è quindi molto ampio, perché si pone l’obiettivo di coinvolgere ogni aspetto del vivere in società, dalla sanità all’istruzione primaria, secondaria e universitaria, dalla formazione professionale al lavoro, passando per i trasporti e le attività sportive. 

Chi ha diritto a usufruire della Legge 104/92?

L’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 contiene l’elenco dei soggetti aventi diritto, oltre a una definizione di persona con disabilità, stabilendo che è da considerarsi disabile colui che 

“presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” 

Quando la menomazione psico-fisica è così invalidante da rendere il soggetto non autosufficiente o autonomo, allora si parla di “disabilità grave”, stabilendo che in questi casi si garantisce una priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Come anticipato, però, la legge non si rivolge solo ai soggetti con disabilità grave, ma anche ai familiari. Infatti, in caso di disabilità grave le misure previste dalla 104 vengono estese anche a genitori, coniuge nonché parte dell’unione civile e parenti

Come viene accertata la disabilità

La sussistenza della condizione di disabilità del soggetto richiedente deve essere verificata dagli enti competenti, nello specifico gli uffici territoriali dell’ASL. 

Viene nominata un’apposita commissione medica – che prevede la presenza anche di un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche di un medico INPS – incaricata di effettuare una valutazione relativa 

“alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua”.

Come richiedere la valutazione

Al fine di vedersi riconoscere lo status di persona con disabilità dalla commissione medica nominata dall’ASL è necessario presentare regolare domanda all’INPS per via telematica.

Gli step previsti sono i seguenti:

  • il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS, comunicando lo stato di salute del soggetto e la natura della sua disabilità e invalidità;
  • il soggetto interessato presenta all’INPS la domanda, allegando il certificato medico, per via telematica e/o recandosi presso un Patronato, CAF o ente abilitato;
  • l’interessato deve procedere ad inoltrare domanda per “accertamento dell’handicap” per accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 104/92.

Dopo aver inviato la domanda, il soggetto verrà convocato per la visita, da svolgere in presenza della commissione medica nominata dall’ASL. 

Quali sono le agevolazioni previste dalla Legge 104/92

Le persone con disabilità accertata dalla commissione medica, così come previsto dalla procedura, possono usufruire di una serie di agevolazioni, anche di natura fiscale

Vediamo quali sono queste agevolazioni: 

  • detrazioni Irpef per i familiari a carico;
  • deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica;
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione e per l’acquisto di supporti tecnici e informatici;
  • detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia;
  • Iva agevolata e detrazione d’imposta anche per l’acquisto di un’auto;
  • esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione;
  • detrazione dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, versati per baby sitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare;
  • scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento nel settore pubblico;
  • il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine disabile entro il terzo grado, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 

Per tutti i dettagli sulle agevolazioni di tipo fiscale si invita a consultare la Guida ufficiale redatta dall’Agenzia delle Entrate, disponibile qui

Come funzionano i permessi Legge 104

Abbiamo più volte sottolineato come la Legge 104/92 si rivolga non solo alle persone disabili, ma anche ai familiari che se ne prendono cura

Una delle misure principali previste in tal senso sono i cosiddetti permessi di lavoro 104, ovvero la possibilità per i familiari che assistono persone con disabilità di ottenere particolari permessi lavorativi.

Vediamo quali: 

  • la lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità grave hanno diritto fino a 3 anni di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
  • in alternativa all’astensione per 3 anni, è possibile godere di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino; 
  • dai 3 anni in poi, i caregiver (non solo i genitori, quindi) possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’INPS, qui.

Contributo Enfea

Ricordiamo che per i lavoratori iscritti all’Ente Bilaterale Enfea è previsto, inoltre, un contributo economico per l’assistenza domiciliare per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave.

Il contributo è riconosciuto in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.

La misura del contributo è pari a € 500,00 all’anno.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • attestazione disabilità del familiare convivente;
  • copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza.

Il termine ultimo di presentazione della richiesta è fissato entro l’anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.

Per maggiori dettagli, invitiamo a consultare il sito www.enfea.it

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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