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Come funziona la cassa integrazione?

Categoria: Lavoro
Gen 3, 2022
Redazione
Come funziona la cassa integrazione

L’ordinamento giuridico del nostro Paese prevede diverse forme di sostegno al reddito, i cosiddetti ammortizzatori sociali, tra cui la cassa integrazione

Come vedremo nel corso dell’articolo, la cassa integrazioni nasce come supporto alle aziende che, a causa di una particolare congiuntura sfavorevole o per consentire un cambio tecnologico, hanno necessità di ridurre il numero di ore lavorate, senza però licenziare il personale, di cui avrà (o potrebbe avere) bisogno superato questa finestra temporale. 

L’Ente Bilaterale Enfea offre un sostegno ulteriore ai lavoratori interessati dai CCNL di categoria dei nostri settori di riferimento, un contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale. Se vuoi approfondire questo aspetto, ti invitiamo a cliccare qui per saltare subito al paragrafo dedicato

Vediamo, ora, cos’è la cassa integrazione, come funziona, quali sono le tipologie esistenti, chi può accedervi e come. 

Cos’è la cassa integrazione

Partiamo dalla definizione di cassa integrazione fornita dal sito Cliclavoro.gov.it:

“La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale, fruito in costanza di rapporto di lavoro, finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro.”

Quindi, come accennato nell’introduzione, la cassa integrazione non è un supporto come l’assegno di disoccupazione, che subentra quando si perde il lavoro (a determinate condizioni), ma è una integrazione salariale destinata ai lavoratori di quelle imprese che, per diverse ragioni, hanno necessità di ridurre o sospendere temporaneamente il rapporto

Anche se siamo abituati a pensare alla CIG come un supporto pubblico che subentra per rimandare la chiusura di uno stabilimento o di una impresa, in realtà nasce per essere richiesto quando realmente l’impresa ha un impedimento concreto o deve fare delle modifiche alla linea di produzione, che determina uno stop totale o parziale delle attività, a fronte di un accordo sindacale definito in azienda. 

Facciamo un esempio: immaginiamo un’impresa che produce tessuti. Nel momento in cui si deve passare alla realizzazione di un prodotto differente rispetto a quella attualmente in produzione, potrebbe essere necessario fare un upgrade delle strumentazioni e riorganizzare la linea. Per farlo, serve un po’ di tempo. 

Quindi, non è detto che l’impresa che richiede la CIG sia a un passo dal fallimento, anche se purtroppo la storia del nostro Paese insegna che quest’ultima sia una tendenza alquanto frequente.

La cassa integrazione guadagni si divide in tre differenti tipologie, ognuna con delle peculiarità:

  1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
  2. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
  3. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Vediamole più nel dettaglio.

1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La CIGO è un ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS, che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Oltre a sostenere il reddito del beneficiario, obiettivo di questo strumento è anche quello di mantenere presso le aziende i lavoratori già specializzati e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo del personale momentaneamente non utilizzato che può essere riammesso al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

I destinatari della CIGO sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Si può richiedere in presenza delle seguenti condizioni:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria.

L’INPS precisa che:

“I lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva, per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale che riguardano eventi oggettivamente non evitabili.”

La cassa integrazione ordinaria può essere corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (un anno).

L’integrazione salariale ordinaria, relativa a più periodi non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile, cioè un lasso temporale di due anni calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto. 

Ovviamente, il calcolo del biennio si sposta a ogni richiesta di trattamento, e a ritroso, appunto, occorre capire se è stato superato o meno il limite delle 52 settimane. 

Facciamo un esempio. Se richiediamo 2 settimane di CIGO che terminano il 31 dicembre 2023, per sapere se ne abbiamo diritto occorre verificare che non siano già state usate 52 settimane tra il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2023.

Infine, se l’azienda fruisce di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo una volta trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (dunque occorre attendere un anno).

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Per approfondire, invitiamo a consultare la pagina del portale INPS dedicata alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

2. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

La cassa integrazione straordinaria è concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogata dall’INPS a fronte della richiesta fatta dall’impresa dopo la sottoscrizione dell’accordo.

La funzione è quella già illustrata, ovvero sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva, o consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Più nel dettaglio, può essere richiesta in caso di:

  • riorganizzazione aziendale: la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, nell’arco di un quinquennio mobile;
  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016): può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi;
  • contratti di solidarietà: durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati che abbiano maturato almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda nell’impresa che la richiede.

Anche in questo caso il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale, entro limiti predeterminati.

Per approfondire, invitiamo a consultare la pagina del portale INPS dedicata alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

3. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Come suggerisce il nome, la cassa integrazione in deroga è un ammortizzatore sociale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari, perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi.

Questo strumento è di competenza delle Regioni e/o Province Autonome o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso in cui si tratti di aziende aventi unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale.

Per fruire della CIGDl’impresa deve aver prima utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, quali ferie residue e maturate, permessi e banca ore.

La cassa in deroga può essere erogata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva a causa di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione. È possibile approfondire la questione visitando la pagina del portale INPS dedicata alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale

L’Ente Bilaterale Enfea riconosce un Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariali. 

In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (CIGO, CIGS, CDS, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a: 

  • € 500 per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell’azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (CIGO, CIGS, CDS, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
  • copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall’intervento nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre). 

Il termine ultimo di presentazione della richiesta è entro tre mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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