Il 2022 ha sancito l’entrata in vigore del nuovo Assegno Unico e Universale, lo strumento pensato dal legislatore per accorpare in un’unica misura i vari sostegni al reddito rivolti alle famiglie con figli a carico.
Assegni familiari, detrazioni fiscali per figli a carico, bonus mamma domani, bonus bebè, finora gestiti separatamente, sono stati accorpati e assorbiti dall’Assegno Unico e Universale, sempre erogato dall’INPS ma senza il tramite del datore di lavoro.
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. Ricordiamo che tra le prestazioni erogate dall’ente bilaterale Enfea è presente anche un contributo per l’asilo nido/baby sitter e uno per la nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente.
Puoi approfondire le prestazioni previste visitando il sito www.enfea.it.
L’Assegno Unico Universale rappresenta una novità importantissima, che richiede però un’azione diretta da parte dell’avente diritto (con alcune differenze per il 2023), che dovrà procurarsi i documenti necessari e presentare regolare richiesta.
Vediamo insieme cos’è l’Assegno Unico e Universale, chi può richiederlo, a quanto ammonta, come fare domanda e quali sono le novità del 2023.
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Cos’è l’Assegno Unico e Universale?
Per rispondere a questa domanda riportiamo di seguito la definizione fornita dall’INPS sul proprio sito web:
“L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.”
Quindi, l’Assegno Unico e Universale è un sostegno rivolto solo alle famiglie che hanno nel proprio nucleo uno o più figli under 21. Per i figli a carico con disabilità, non c’è il limite di età.
Istituito con il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, l’assegno unico costituisce un beneficio economico attribuito, mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE o, come vedremo più avanti, in assenza dello stesso.
L’Assegno Unico Universale è entrato in vigore a decorrere dal 1° marzo 2022.
Perché si chiama Assegno Unico e Universale?
Questa misura di sostegno al reddito familiare si chiama Assegno Unico e Universale. Ma perché si è scelto questo nome?
Lo spiega sempre l’INPS in modo molto chiaro:
- è unico perché accorpa una serie di interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
- è universale perché può essere percepito da ogni famiglia con figli a carico, anche in assenza di un documento ISEE o con reddito superiore ai 40mila euro annui, aumentato nel 2023 a 43.240 euro. Come vedremo nel corso dell’articolo, però, l’entità dell’assegno varia in proporzione al reddito e alla presentazione o meno dell’ISEE.
Il nome scelto vuol quindi rimarcare la volontà del legislatore di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.
Chi può richiederlo?
L’Assegno Unico e Universale può essere richiesto da tutti i nuclei familiari, a prescindere dalla propria condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.
L’assegno spetta, quindi, in presenza delle seguenti condizioni:
- presenza di uno o più figli a carico minorenne. La misura riguarda ogni figlio;
- gravidanza giunta al settimo mese;
- presenza di uno o più figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni, ma solo se frequenta (o frequentano, in caso di più figli) un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio con reddito inferiore agli € 8.000,00 all’anno, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, svolga/no il servizio civile universale;
- in presenza di figli a carico con disabilità, senza limiti di età.
Se si è in possesso dei seguenti requisiti, è possibile presentare regolare domanda all’INPS.
Cosa comprende l’assegno unico?
Abbiamo accennato all’inizio che l’assegno unico accorpa una serie di misure di sostegno al reddito familiare, fino a questo momento gestite singolarmente.
Alcune di queste misure, ad esempio gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli a carico, non saranno più pagate in busta paga, anticipate quindi dal datore di lavoro, ma direttamente dall’INPS.
Quindi, dal mese di marzo 2022 non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non vengono più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.
Però, la procedura non è automatica, è necessario fare domanda all’INPS per ricevere quello che, prima, veniva pagato in busta paga, altrimenti si rischia di perdere tutto.
A quanto ammonta l’assegno unico?
Come accennato prima, se in possesso dei requisiti sopra elencati, l’assegno spetta a tutti i nuclei familiari a prescindere dall’occupazione e dal reddito.
Detto questo, l’importo mensile erogato varia in base alla presentazione o meno dell’ISEE e alla fascia di reddito a cui si appartiene.
Nel 2023 è stata prevista una rivalutazione che modificherà l’importo del sussidio, sulla base del tasso di inflazione e del cosiddetto indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Interessate dalla modifica sono anche le fasce di reddito ISEE.
Per i figli minorenni a carico lo schema è il seguente:
- in assenza di ISEE, o con ISEE superiore a € 43.240, l’importo è a pari a € 54,05 per ogni figlio a carico (€ 50,00 nel 2022);
- l’importo cala progressivamente all’aumento del reddito, in questo modo:
- reddito fino a € 16.215,00 = € 189,17 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 21.511,91 e i € 21.620,00 = € 162,15 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 25.944,01 e i € 27.025,00 = € 137,82 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 32.321,91 e i € 32.430,00 = € 108,10 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 37.726,91 e i € 37.835 = € 81,07 per ogni figlio;
- reddito superiore ai € 43.240,00 = € 54,05 per ogni figlio.
Per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni e per i figli maggiorenni con disabilità senza limiti di età, gli importi sono i seguenti:
- reddito fino a € 16.215,00 = € 91,88 per ogni figlio ;
- reddito compreso tra i € 21.511,91 e i € 21.620,00 = € 78,91 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 25.944,01 e i € 27.025,00 = € 65,94 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 32.321,91 e i € 32.430,00 = € 52,96 per ogni figlio;
- reddito compreso tra i € 37.726,91 e i € 37.835 = € 39,99 per ogni figlio;reddito superiore ai € 43.240,00 = € 27,02 per ogni figlio.
Quelli indicati sono gli importi base, ai quali vanno poi aggiunte delle maggiorazioni in presenza di determinate condizioni:
- ogni figlio successivo al secondo;
- famiglie numerose;
- figli con disabilità;
- madri di età inferiore ai 21 anni;
- nuclei familiari con due percettori di reddito;
- una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Per i figli con disabilità sono previste alcune maggiorazioni di importo variabile a seconda della gravità della condizione del soggetto, che vanno da un minimo di € 91,88 a un massimo di € 113,00.
Per avere una stima verosimile dell’importo che si andrà a percepire l’INPS mette a disposizione il servizio Simulazione importo assegno mensile.
Ricordiamo che l’importo dell’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, in quanto esente.
Come fare domanda
Per presentare la domanda di Assegno Unico e Universale all’INPS per la prima volta quest’anno è necessario dotarsi prima di un documento ISEE, se non si decide eventualmente di non presentarlo, accedendo, di conseguenza, all’importo minimo erogabile.
La domanda di Assegno Unico e Universale è di norma presentata annualmente, e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.
Se il nucleo familiare è in possesso dei requisiti, può accedere al servizio online e fare domanda in modo autonomo, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE, ecc…), rivolgersi a un Patronato o contattare il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164.
Ricordiamo che la domanda può essere presentata solo da uno dei due genitori, non da entrambi.
Come rifare domanda nel 2023
In una comunicazione pubblicata dall’INPS lo scorso 15 dicembre 2022 si legge quanto segue:
“dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo.”
Cosa vuol dire? Che tutti i soggetti che hanno presentato la domanda per l’assegno unico e universale nel 2022 (ed entro il 28 febbraio 2023) non dovranno ripeterla per rinnovare la misura, perché verrà erogata in automatico.
Attenzione, però, perché è comunque obbligatorio richiedere un nuovo ISEE, senza il quale verrà calcolato l’importo riconosciuto a chi non lo presenta, ovvero il minimo, e comunicare all’ente ogni variazione significativa, relativa alla composizione del nucleo familiare (ad esempio in seguito alla nascita di figli), a una sopraggiunta o modificata condizione di disabilità, alla separazione, all’IBAN, al raggiungimento della maggiore età dei figli, integrando la domanda già trasmessa.
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno 2023, l’Assegno Unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Questo vuol dire che si ha tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare la domanda per la prima volta; se la domanda viene inviata dopo il 31 marzo 2023, ma entro il termine stabilito, e viene accolta, il beneficiario riceverà tutti gli importi ai quali aveva diritto calcolati dal mese di marzo in poi, sotto forma di “arretrati”.