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A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità?

Categoria: Welfare
Set 28, 2022
Redazione
A chi spetta l'assegno ordinario di invalidità

In caso di ridotta capacità lavorativa, a causa di una infermità mentale o fisica, è possibile richiedere un sostegno economico pubblico, denominato assegno ordinario di invalidità

Come vedremo più nel dettaglio, si tratta di un contributo economico riconosciuto a determinati soggetti, in possesso di specifici requisiti, in seguito alla presentazione di apposita domanda all’ente preposto, in questo caso l’INPS. 

Approfondiamo insieme, e cerchiamo di rispondere alla domande frequenti sull’assegno ordinario di invalidità

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è un contributo economico, erogato dall’INPS, e destinato solo alle lavoratrici e ai lavoratori che presentano una infermità mentale e/o fisica, non derivante da causa di servizio, tale da ridurre la capacità lavorativa dello stesso a meno di ⅓ (quindi tra il 74% e il 99%).

L’assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con l’eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

Non si tratta, quindi, di un sostegno per i soggetti infermi che, a causa delle loro condizioni di salute, non sono in grado di lavorare. Per questi ultimi, infatti, esistono altre misure, tra cui l’assegno di invalidità civile.

In effetti, l’assegno ordinario di invalidità è pensato proprio per consentire a chi ha una infermità di continuare a lavorare.

La misura è disciplinata dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.

Quali sono i requisiti per avere l’assegno ordinario?

L’assegno ordinario di invalidità è destinato alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, agli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli iscritti alla gestione separata che, come già spiegato, presentano una infermità mentale e/o fisica tale da ridurre la capacità lavorativa a meno di ⅓

Deve trattarsi di infermità permanente, ma può anche essere di durata indeterminata, purché non si tratti di un breve periodo.

La percentuale di invalidità viene verificata e stabilita tramite un accertamento medico eseguito dall’ufficio medico legale dell’INPS.

Oltre al requisito medico, la lavoratrice o il lavoratore deve anche aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa. 

A quanto ammonta l’assegno ordinario di invalidità?

Come si legge sul sito dell’INPS, “l’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo”.

Questo vuol dire che non esiste un importo fisso riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che ne hanno diritto – come nel caso, ad esempio, del bonus 200 euro – ma viene calcolato con un sistema uguale a quello utilizzato per la pensione di vecchiaia.

Chi prende l’assegno ordinario di invalidità può lavorare?

L’INPS specifica che l’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e che non è necessaria la cessazione della stessa per richiederlo.

Detto questo, per i titolari di assegno di invalidità la legge prevede un taglio, una riduzione dell’assegno, se il beneficiario continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito. 

Il meccanismo prevede un sistema di riduzioni e di trattenute, così strutturato. 

L’assegno si riduce: 

  • del 25%, se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo;
  • del 50%, se supera 5 volte il trattamento minimo annuo.

Se l’assegno già ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo, allora si può procedere a un secondo taglio, una trattenuta, che dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato:

  • con almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l’assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
  • con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente (50% della quota eccedente il trattamento minimo) o autonomo (30% della quota eccedente il trattamento minimo).

Quindi, è possibile continuare a lavorare e ricevere comunque un assegno ordinario di invalidità, seppur ridotto. 

Come richiedere l’assegno?

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dal soggetto interessato in tre modalità: 

  • online, attraverso la sezione dedicata sul sito dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali;
  • telefonicamente, chiamando il Contact Center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06/164164 da rete mobile;
  • recandosi presso i patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari che amministrativi.

Quanto dura l’AOI?

L’assegno ordinario di invalidità ha una durata triennale, e può essere rinnovato per un numero massimo di 3 volte, qualora permangano le condizioni previste per l’erogazione, dopodiché diventa permanente fino al raggiungimento dell’età pensionabile

Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza, ma è utile sottolineare che l’assegno può essere revocato a seguito di visita di revisione da parte dell’INPS, in caso di accertato recupero della capacità lavorativa.

Dopo 3 rinnovi l’assegno viene convertito direttamente in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per questo trattamento pensionistico.

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