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Ferie estive per lavoratori dipendenti: facciamo chiarezza

Categoria: Lavoro
Lug 27, 2023
Redazione
Ferie estive per lavoratori dipendenti facciamo chiarezza

L’estate è ormai arrivata, e finalmente si può godere delle tante attese ferie estive. Ma come funzionano? Quanti giorni spettano alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti? Sono sempre dovute? Vanno concordate con il datore di lavoro? In quali mesi possono essere utilizzate? 

In effetti, su questo tema c’è molta confusione e altrettante domande frequenti sulle quali sarebbe opportuno fare dei chiarimenti. 

Proviamo a fare un po’ di chiarezza, spiegando più nel dettaglio come funziona l’istituto delle ferie estive per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Ferie estive: cosa dice la legge?

Le ferie estive sono un diritto garantito dalla legge, regolato principalmente da varie norme, in particolare dall’articolo 36 della Costituzione Italiana, dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Cosa affermano queste leggi? 

L’articolo 36 della nostra Costituzione recita, nel secondo comma, quanto segue:

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

L’articolo 2109 del Codice Civile, invece, stabilisce quanto segue:

“[…] Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”

Partendo dalle disposizioni di legge e dalla Costituzione, i CCNL definiscono i giorni di ferie e le modalità per goderne.

Quindi, quali informazioni possiamo ricavare da questo articolo? 

  • la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a un periodo annuale di ferie;
  • il periodo in cui usufruire di queste ferie viene stabilito dal datore di lavoro, in un incontro con le rappresentanze sindacali, se presenti in azienda, che deve comunicarlo ai propri dipendenti;
  • la durata di questo periodo di ferie viene fissato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali.

Per quanto riguarda, infine, il D.Lgs 66/2003, l’articolo 10 comma 1 stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.”

Quindi, il dipendente ha diritto a non meno di 4 settimane di ferie durante l’anno, che generalmente corrispondono a 26 giorni, ma alcuni CCNL possono prevedere periodi più lunghi

Come si maturano le ferie?

Le ferie sono direttamente collegate alle ore di lavoro prestate dal dipendente e vengono maturate gradualmente nel corso del tempo

Ecco perché un lavoratore appena assunto avrà meno giorni di ferie di un altro impiegato già da tempo in azienda

Ma come si maturano le ferie?

Solitamente, sono i contratti di lavoro a stabilire le modalità, fissando il numero di giorni di ferie a cui il dipendente ha diritto e come vengono maturati nel corso dell’anno, ma in genere si procede con un sistema simile al seguente: 

  • ogni mese, la lavoratrice o il lavoratore matura un numero di ferie pari a un dodicesimo delle ferie totali che spettano durante l’anno. Quindi, calcolando lo standard di 26 giorni di ferie, si maturano ogni mese 2,16 giornate di ferie;
  • nel caso di contratto di lavoro part-time, il sistema di calcolo dei giorni di ferie maturati non cambia, ma si tratta di giornate retribuite in misura minore, rapportate alle ore di part-time, rispetto a un lavoratore a tempo pieno. 

Come accennato prima, però, se si inizia a lavorare per un’azienda, ad esempio, a marzo, ad agosto si potrà godere solo di una quota ridotta di ferie estive, pari a quelle maturate fino a quel momento.

Come sapere quante ferie abbiamo maturato?

Per conoscere il numero di giorni di ferie maturati mese per mese, è sufficiente controllare il cedolino della busta paga. 

Sul documento, che l’azienda è tenuta a consegnare mensilmente al personale dipendente, sono indicati infatti anche i giorni di ferie fino a quel momento maturati, quelli goduti e quelli residui

Sarà quindi sufficiente consultare la busta paga per sapere di quanti giorni di ferie è possibile usufruire

Chi decide quando andare in ferie?

Anche se le ferie sono un diritto inalienabile da riconoscere ai dipendenti, questo non vuol dire che si possa assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento dell’anno in maniera autonoma. 

Infatti, pur nel rispetto del diritto da garantire, è il datore di lavoro a stabilire il periodo nel quale è possibile godere delle ferie estive, che vanno sempre e comunque concordate con le rappresentanze sindacali se presenti o con la lavoratrice o il lavoratore

D’altronde, le ferie estive rientrano nella categoria delle cosiddette “ferie collettive”

In genere, l’azienda redige un piano ferie, confrontandosi con i rappresentanti sindacali, nel quale indica i giorni di chiusura dell’esercizio, o comunque i periodi in cui è possibile per i dipendenti assentarsi dal lavoro, senza per questo compromettere le attività. 

Sarà cura dell’azienda fare in modo che il numero di dipendenti in ferie e in presenza sia equilibrato e consenta di operare in maniera efficace durante l’estate.

Ferie godute e non godute: cosa succede?

Abbiamo detto che le ferie sono un diritto del lavoratore, al quale non è possibile rinunciare

Di conseguenza, è obbligatorio usufruire dei giorni di ferie maturati durante l’anno secondo uno schema stabilito per legge:

  • due settimane, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono maturate;
  • due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;

Anche in questo caso, i contratti o gli accordi aziendali possono definire modalità diverse, aumentando ad esempio le settimane di ferie estive, ovvero le chiusure collettive in periodi diversi da quanto detto in precedenza.

In caso di ferie non godute, il datore di lavoro incorre in sanzioni pecuniarie e possibili risarcimenti danni da riconoscere al dipendente.

Le ferie maturate non godute non possono mai essere liquidate in busta paga, è necessario assentarsi dal lavoro, per la natura stessa di questo istituto; infatti, il periodo di ferie obbligatorio è stato introdotto per preservare lo stato di salute psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori. Solo in caso di licenziamento o dimissioni volontarie possono essere pagate.

Fanno eccezione le eventuali ferie aggiuntive a quelle “minime”, previste da alcuni CCNL. In quel caso, è possibile liquidarle in busta paga, ma solo quelle aggiuntive alle 4 settimane previste per legge.

Le ferie possono essere frazionate?

È possibile usufruire delle ferie in maniera frazionata, a patto che ci siano almeno due settimane continuative

Semplificando, nella prassi comune le ferie estive, che corrispondono in media a due settimane (da usufruire entro il 31 dicembre), devono essere ininterrotte, salvo diversa disposizione dell’azienda, mentre le ulteriori due settimane (da fruire entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione) possono essere frazionate

Anche gli eventuali giorni aggiuntivi previsti dai CCNL possono essere godute in maniera frazionata.  

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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