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Gli apprendisti hanno diritto all’indennità di malattia?

Categoria: Lavoro
Ago 2, 2023
Redazione
Gli apprendisti hanno diritto all'indennità di malattia

Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, hanno diritto all’indennità di malattia? Si tratta di un quesito molto diffuso tra chi svolge un lavoro subordinato con questa tipologia di contratto, quindi sgombriamo subito il campo dai dubbi: sì, gli apprendisti hanno diritto all’indennità di malattia, ma solo al termine del periodo di prova iniziale

Le modalità possono variare leggermente a seconda del CCNL applicato, ma in ogni caso agli apprendisti sono riconosciuti gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, compresa, quindi, l’indennità di malattia

Infatti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di apprendistato, che non può avere una durata inferiore ai 6 mesi, prevede l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, comprese quindi l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e quella contro le malattie.

Per approfondire, invitiamo a leggere l’articolo Cosa prevede il contratto di apprendistato in azienda

Apprendistato e malattia

Abbiamo visto, quindi, che gli apprendisti hanno diritto all’indennità di malattia, ma come funziona?  

Nello specifico, durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto:

  • per i primi giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d’anno, a un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del lavoro;
  • per i periodi successivi, e fino alla conservazione del posto di lavoro prevista dai CCNL, si stabilisce che alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia previste per i lavoratori subordinati. L’apprendista avrà diritto a un’integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiunge il 60% della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del lavoro;
  • nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto previsti dai CCNL, l’apprendista avrà diritto a un’integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiunge il 60% della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del lavoro. Durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico, l’indennità di malattia spetta nella misura di ⅖ di quella ordinaria.

Quanto riportato in questo elenco è la regola generale, così come indicata nell’Accordo interconfederale in materia di apprendistato, ma i singoli CCNL possono prevedere delle modifiche e/o integrazioni, quindi si invita a consultare il proprio contratto di lavoro per verificare le condizioni specifiche oppure a rivolgersi al proprio rappresentante sindacale

Ad esempio, il CCNL UNIGEC/UNIMATICA – uno dei CCNL cui, insieme ai CCNL UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, si rivolge l’Ente Bilaterale Enfea prevede quanto segue:

  • l’apprendista non in prova, assente dal lavoro per malattia, ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino a un massimo di 12 o 15 mesi (a seconda del settore nel quale opera);
  • la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi;
  • l’obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie;
  • all’apprendista assente per malattia, a partire dal 1° fino al 180° giorno, sarà corrisposto da parte dell’azienda un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario.  

Leggi anche il nostro articolo Licenziamento per malattia: è possibile?.

Apprendistato: infortunio sul lavoro e malattia professionale

Cosa accade, invece, se l’apprendista subisce un infortunio sul luogo di lavoro o sviluppa una malattia professionale che lo costringe ad assentarsi dal lavoro per un periodo più lungo? 

Il lavoratore o la lavoratrice avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un tempo stabilito dal CCNL

Riprendendo il succitato CCNL UNIGEC/UNIMATICA, l’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:

  • conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea;
  • corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera.

Anche in questo caso, si invita a consultare il proprio CCNL per assicurarsi delle condizioni ivi riportate. 

Leggi anche l’articolo Si può interrompere la malattia? Come funziona il rientro anticipato.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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