EnfeaNews

 Il portale informativo della Piccola e Media Impresa

Il Libro Unico del Lavoro (LUL): guida alla corretta tenuta e conservazione

Categoria: Lavoro
Ott 30, 2025
Redazione
Una persona che maneggia pile di documenti rilegati con clip colorate e lavora su un laptop, in riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL).

Il Libro Unico del Lavoro (LUL) rappresenta uno strumento fondamentale e una significativa misura di semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro in Italia.

Istituito per unificare e snellire gli adempimenti a carico delle imprese, questo documento è diventato il punto di riferimento per la registrazione di ogni aspetto della vita lavorativa di un dipendente o collaboratore

Approfondiamo insieme e vediamo gli obblighi normativi, le corrette modalità di compilazione e le responsabilità legate alla conservazione di questo documento cruciale. L’obiettivo è fornire una guida chiara e accessibile per garantire una gestione del personale pienamente conforme alla normativa vigente.

Il Libro Unico del Lavoro (LUL): definizione e quadro normativo

Per capire in cosa consiste il LUL, è essenziale partire dalle basi, analizzando la sua definizione, la sua funzione strategica e il contesto normativo che ne ha sancito l’istituzione. 

Comprendere questi elementi fondamentali è il primo passo per assicurare una gestione aziendale trasparente, corretta e al riparo da rischi sanzionatori.

Che cos’è il LUL e a cosa serve

Il Libro Unico del Lavoro è un documento obbligatorio che ha la funzione di documentare in modo univoco e veritiero lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro all’interno di un’impresa

La sua introduzione persegue un duplice obiettivo strategico:

  • per l’azienda e il lavoratore: fornisce una visione chiara, corretta e completa della situazione aziendale e dei singoli rapporti di lavoro, registrando tutti gli eventi, sia economici che normativi, che li caratterizzano;
  • per gli organi di controllo: rappresenta lo strumento principale attraverso cui gli organi di vigilanza (come l’Ispettorato del Lavoro, l’INPS e l’INAIL) possono verificare lo stato occupazionale dell’impresa e la corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, previdenza e fiscalità.

Riferimenti di legge: la nascita del LUL (D.L. 112/2008)

Il Libro Unico del Lavoro è stato istituito dall’articolo 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

Questa normativa ha segnato un punto di svolta, introducendo un concetto di unicità documentale per semplificare gli adempimenti formali dei datori di lavoro.

I documenti sostituiti dal Libro Unico

Con la sua entrata in vigore, il LUL ha unificato e sostituito una serie di registri obbligatori preesistenti, razionalizzando la documentazione del lavoro. 

I principali documenti assorbiti sono:

  • libro paga;
  • libro presenze (o foglio presenze);
  • libro matricola.

Oltre a questi, il LUL ha di fatto soppiantato anche altri registri specifici come il libretto personale di controllo e il registro d’impresa, completando il processo di centralizzazione delle scritture obbligatorie.

Obbligo di istituzione e soggetti coinvolti

Vediamo, ora, chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del LUL e quali sono le lavoratrici e i lavoratori da iscrivere, per evitare sanzioni e garantire la piena conformità normativa. 

Chi è obbligato a tenere il Libro Unico del Lavoro?

La regola generale stabilisce che l’obbligo di istituire e tenere il LUL riguarda tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore economico di appartenenza o dalla dimensione aziendale. L’unica eccezione esplicitamente prevista dalla legge riguarda i datori di lavoro domestico, che sono esonerati da questo adempimento.

Quali lavoratori devono essere iscritti nel LUL?

All’interno del LUL devono essere obbligatoriamente registrate le posizioni di diverse categorie di lavoratori che prestano la loro attività a favore dell’impresa. 

In particolare:

  • lavoratori subordinati;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • associati in partecipazione con apporto lavorativo;
  • lavoratori somministrati;
  • lavoratori distaccati;
  • tirocinanti e stagisti;
  • coadiuvanti in imprese familiari e commerciali.

Chi è escluso dall’obbligo di tenuta del LUL?

La normativa prevede specifiche esenzioni dall’obbligo di tenuta del LUL per determinate categorie di entità e situazioni lavorative:

  1. pubbliche amministrazioni;
  2. società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al lavoro prestato dai soci in quanto tali. L’obbligo sorge, invece, se i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione;
  3. imprese familiari, per il lavoro prestato da coniuge, figli e altri parenti o affini, salvo che questi non siano formalmente assunti come dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione con apporto lavorativo;
  4. aziende individuali artigiane e ditte individuali del commercio che non occupano lavoratori dipendenti o collaboratori, ma operano esclusivamente con il lavoro del titolare o dei soci.

Vediamo, ora, quali informazioni devono essere registrate all’interno del libro.

Contenuto e registrazioni obbligatorie del LUL

Analizziamo, nel dettaglio, tutti i dati che devono essere meticolosamente registrati per assicurare che il documento sia completo, veritiero e conforme alle prescrizioni di legge. 

Una compilazione accurata, dall’anagrafica del lavoratore agli aspetti economici e al calendario presenze, è fondamentale.

I dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro

Per ogni lavoratore iscritto, il LUL deve contenere una sezione anagrafica completa con i dati identificativi e contrattuali fondamentali:

  • nome e cognome;
  • codice fiscale;
  • qualifica e livello di inquadramento;
  • retribuzione base;
  • anzianità di servizio;
  • relative posizioni assicurative e previdenziali.

Le registrazioni economiche: retribuzioni e trattenute

Le registrazioni economiche devono documentare ogni attribuzione in denaro o in natura corrisposta al lavoratore

È obbligatorio, quindi, annotare:

  • somme corrisposte a titolo di rimborso spese;
  • trattenute a qualsiasi titolo effettuate (previdenziali, fiscali, ecc.)
  • detrazioni fiscali applicate;
  • dati relativi agli assegni per il nucleo familiare (oggi sostituiti dall’assegno unico universale);
  • prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali (es. indennità di malattia o maternità);
  • somme erogate a titolo di premio o per lavoro straordinario, che devono essere indicate specificatamente.

Il calendario delle presenze

Il LUL deve contenere un calendario delle presenze dal quale, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore subordinato, risultino chiaramente:

Non per tutti i lavoratori iscritti nel LUL è richiesta la compilazione della sezione presenze. Nello specifico:

  • i collaboratori (co.co.co.) vanno iscritti nel LUL, ma solo per l’annotazione del compenso erogato e delle relative trattenute previdenziali e fiscali;
  • i lavoratori a domicilio, vanno annotate non solo data e ora di consegna e riconsegna, ma anche la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione della sua quantità e qualità.

Termini di registrazione

La normativa stabilisce un termine preciso per effettuare le scritturazioni

La compilazione del LUL con i dati relativi a un determinato mese deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Dopo aver analizzato il contenuto del LUL, vediamo quali sono le corrette procedure per la tenuta e la conservazione del documento.

Modalità di tenuta, vidimazione e conservazione

Oltre a sapere cosa scrivere, è fondamentale sapere come gestire tecnicamente il Libro Unico del Lavoro

Concentriamo, ora, sugli aspetti pratici e procedurali: i sistemi di elaborazione riconosciuti dalla legge, i luoghi fisici dove il documento può essere custodito e l’obbligo temporale di conservazione per garantire la piena validità legale in caso di controllo.

I tre sistemi riconosciuti per l’elaborazione del LUL

La normativa ammette tre diverse modalità per l’elaborazione e la tenuta del LUL, offrendo flessibilità al datore di lavoro:

  1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: questo sistema tradizionale prevede che i fogli siano preventivamente numerati e vidimati dall’INAIL prima del loro utilizzo;
  2. stampa laser: questo metodo moderno richiede un’autorizzazione preventiva da parte dell’INAIL, che abilita il sistema software alla stampa e alla generazione della numerazione automatica sequenziale, garantendone l’autenticità;
  3. su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati: questa modalità, completamente dematerializzata, non richiede vidimazione o autorizzazione INAIL. Tuttavia, è obbligatoria una comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente, nella quale devono essere specificate le caratteristiche tecniche del sistema utilizzato per garantire l’inalterabilità, l’integrità e la sequenzialità dei dati.

Dove va tenuto e conservato il LUL?

Il LUL può essere legalmente tenuto e conservato presso uno dei seguenti luoghi, a scelta del datore di lavoro: 

  • presso la sede legale dell’impresa;
  • presso lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato a cui è stato affidato l’incarico della tenuta;
  • presso i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.

Per quanti anni va conservato il Libro Unico del Lavoro?

La legge stabilisce un preciso obbligo temporale di conservazione. Il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione

È importante sottolineare che tale obbligo si estende anche ai libri di lavoro precedenti (libro paga, presenze e matricola) che sono stati sostituiti dal LUL.

Sanzioni e adempimenti in caso di controllo

La conoscenza del sistema sanzionatorio non è solo un deterrente, ma anche una guida essenziale per mantenere un comportamento aziendale conforme

Analizziamo, adesso, le conseguenze della non conformità, dall’obbligo di esibizione del LUL agli organi di vigilanza fino alle specifiche sanzioni pecuniarie previste per ogni tipo di violazione, dalla mancata istituzione alla registrazione infedele.

L’esibizione obbligatoria agli organi di vigilanza

In caso di accesso ispettivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di esibire il LUL agli organi di vigilanza

La richiesta può essere rivolta direttamente al datore di lavoro presso la sede dell’ispezione o al professionista abilitato che detiene il documento. 

I tempi di esibizione possono variare: mentre per il datore di lavoro l’esibizione è generalmente richiesta “a vista”, i professionisti abilitati (come i Consulenti del Lavoro) dispongono di un termine di 15 giorni dalla richiesta per fornire la documentazione.

Sanzioni per omessa istituzione e mancata tenuta regolare

L’omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro è considerata una violazione grave. La legge la punisce con una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Sanzioni per ritardo, omessa o infedele registrazione

A seguito delle modifiche introdotte dal Jobs Act (d.lgs. 151/2015), le sanzioni per le registrazioni sono state unificate e graduate in base alla gravità della violazione, legata al numero di lavoratori interessati o alla durata del periodo di inadempienza.

Per omessa, infedele o tardiva registrazione, la sanzione è così calcolata:

  • caso base: da 150 a 1.500 euro;
  • caso aggravato (violazione riferita a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi): da 500 a 3.000 euro;
  • caso ulteriormente aggravato (violazione riferita a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi): da 1.000 a 6.000 euro.

Conseguenze della mancata conservazione ed esibizione

Anche gli obblighi procedurali di conservazione ed esibizione sono presidiati da sanzioni specifiche:

  • mancata conservazione per il termine di 5 anni: sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro;
  • omessa esibizione agli organi di vigilanza: sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro.

Conclusione

In conclusione, il Libro Unico del Lavoro trascende il suo ruolo di mero adempimento burocratico per configurarsi come uno strumento essenziale per la gestione trasparente, corretta ed efficiente del personale

La sua istituzione ha rappresentato un passo decisivo verso la semplificazione, ma richiede un’attenzione costante e precisa nella compilazione, gestione e conservazione

Una tenuta puntuale e accurata del LUL non è solo un obbligo di legge, ma anche un chiaro indicatore di una gestione aziendale sana e conforme, che da un lato tutela il datore di lavoro da pesanti sanzioni e dall’altro garantisce la piena trasparenza e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Domande frequenti (FAQ)

1. Chi è obbligato a istituire e tenere il Libro Unico del Lavoro (LUL)?

L’obbligo ricade su tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, ad eccezione del datore di lavoro domestico. Il LUL deve iscrivere lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Sono escluse, tra gli altri, le pubbliche amministrazioni, le imprese familiari per il lavoro del coniuge/parenti (se non dipendenti), e le società che operano solo con il titolare/soci senza dipendenti.

2. Quali dati devono essere obbligatoriamente registrati nel LUL?

Il LUL deve contenere dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello, anzianità di servizio e posizioni assicurative). Deve riportare tutte le dazioni in denaro o in natura, compresi rimborsi spese, trattenute, detrazioni fiscali e prestazioni ricevute da enti previdenziali. Infine, per i lavoratori subordinati, è obbligatorio il calendario delle presenze/assenze, straordinari e ferie.

3. Qual è il termine massimo per effettuare le registrazioni sul LUL?

Il libro unico del lavoro deve essere compilato per ciascun mese di riferimento entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Eventuali correzioni successive al termine ultimo sono possibili solo se determinano differenze marginali. La violazione dell’obbligo di compilazione entro il termine è punita con una sanzione amministrativa.

4. Per quanti anni il datore di lavoro deve conservare il LUL?

Il datore di lavoro, i professionisti autorizzati o i centri di assistenza che detengono il LUL hanno l’obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. L’obbligo è esteso anche ai libri obbligatori dismessi e sostituiti dal LUL. La mancata conservazione è sanzionata con multa amministrativa da 100 a 600 euro.

5. Cosa si intende per “registrazione infedele” e quando si applica la sanzione?

La registrazione è definita infedele quando non corrisponde alla quantità o qualità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. L’illecito si configura ogni volta che questa discrepanza determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (ad esempio, il pagamento “fuori busta”). La sanzione amministrativa per l’infedele registrazione va da 150 a 1.500 euro.

6. Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore la sezione relativa al calendario delle presenze?

Il datore di lavoro adempie ai suoi obblighi consegnando al lavoratore una copia delle scritturazioni effettuate nel LUL. Il Ministero ha chiarito che questo obbligo è assolto con la semplice consegna della copia del libro unico, che può anche non includere la sezione relativa al calendario delle presenze.

7. Quali sono le modalità di tenuta e conservazione del LUL?

La tenuta e la conservazione possono avvenire tramite tre sistemi: stampa meccanografica su fogli mobili vidimati preventivamente dall’INAIL; stampa laser previa autorizzazione INAIL con numerazione automatica; oppure su supporti magnetici o ad elaborazione automatica, in quest’ultimo caso garantendo inalterabilità e sequenzialità, previa comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Scopri la nuova procedura per richiedere le prestazioni messe a disposizione da Enfea