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Riposi per allattamento per madre e padre: come funzionano?

Categoria: Welfare
Apr 5, 2023
Redazione
Riposi per allattamento per madre e padre come funzionano

Oltre ai congedi parentali, quello di maternità e quello di paternità, che consentono a lavoratrici e lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro in occasione della nascita del proprio figlio e/o nei mesi che precedono il parto, l’ordinamento giuridico italiano prevede anche i cosiddetti riposi per allattamento per madre e padre.  

Si tratta, come vedremo più nel dettaglio, di permessi retribuiti per dipendenti dei quali usufruire per l’allattamento del bambino entro il primo anno di vita, a tutela della salute dello stesso. 

In questo articolo scopriremo cosa sono i riposi per allattamento, chi può richiederli, quanto durano e come fare domanda

Riposi per allattamento: cosa sono

I riposi per allattamento per madre e padre sono disciplinati dagli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), che stabiliscono il diritto a usufruire di permessi orari da parte delle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

I riposi giornalieri sono, inoltre, riconosciuti anche al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
  • madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
  • madre casalinga;
  • rinuncia della madre, lavoratrice dipendente. 

Quindi, il padre e la madre del bambino possono astenersi dal lavoro per poter provvedere all’allattamento dello stesso durante il suo primo anno di vita (o ingresso in famiglia), ricevendo un’indennità pari al 100% della retribuzione da parte dell’INPS.

Chi può usufruire dei permessi per allattamento

Abbiamo visto che i riposi per allattamento si applicano sia alle madri che ai padri, ma solo a determinate condizioni.

Nel dettaglio, i requisiti richiesti per poter usufruire dei permessi per allattamento sono i seguenti: 

  • assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;
  • attualità del rapporto di lavoro dipendente;
  • avvenuta fruizione del congedo di maternità.

Come specificato sul sito dell’INPS, però, il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero solo in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.

Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

Quanto durano i riposi per allattamento

I riposi giornalieri per allattamento per madre e padre hanno la seguente durata:

  • due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere;
  • un’ora di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere (part-time).

In caso di parto gemellare e adozione e/o affidamento plurimi, i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.

In caso di fruizione dell’asilo nido aziendale o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà.

Permessi per allattamento: come fare domanda

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all’INPS entro il termine di prescrizione, pari a un anno.

Nei casi di pagamento diretto, la domanda delle lavoratrici deve essere presentata anche all’Istituto.

I canali di presentazione della domanda all’INPS sono i seguenti:

  • servizio online dedicato;
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

È possibile rivolgersi al proprio sindacato di riferimento o al delegato aziendale per ricevere supporto nella procedura. 

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