Il contratto part-time è una soluzione di lavoro sempre più diffusa, scelta da studenti, genitori e professionisti in cerca di un miglior equilibrio tra impegni personali e carriera. Tuttavia, non tutti sanno che dietro la semplice dicitura “tempo parziale” si nascondono modalità organizzative molto diverse.
Esistono infatti tre tipologie principali – orizzontale, verticale e misto – ognuna con caratteristiche uniche che definiscono come e quando si lavora.
La disciplina del contratto a tempo parziale è contenuta nel Decreto Legislativo n. 81/2015 (Jobs Act), e anche se la legge non distingue più formalmente tra le tre tipologie, le definizioni di part-time orizzontale, verticale e misto restano di uso comune per descrivere le diverse modalità operative che, nei fatti, continuano a esistere.
Conoscere le differenze è fondamentale per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze o a quelle della propria azienda. In questo articolo faremo chiarezza, analizzando nel dettaglio cosa distingue questi tre modelli.
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Cos’è il lavoro part-time?
Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è una forma di impiego flessibile che si distingue per un orario ridotto rispetto a quello a tempo pieno (full-time). Se l’orario standard di un full-time si attesta solitamente tra le 35 e le 40 ore settimanali (fino a un massimo di 48 con gli straordinari), nel part-time il monte ore è inferiore, variando in genere dalle 16 alle 30 ore.
Questo modello contrattuale risponde a una crescente esigenza di flessibilità e di equilibrio tra vita professionale e personale. Rappresenta infatti una soluzione ideale per chi ha bisogno di conciliare il lavoro con altri impegni, come quelli accademici o familiari. Per questo motivo, è una scelta frequente tra studenti universitari e neo genitori, che possono così gestire meglio il proprio tempo.
Il contratto part-time si articola in tre tipologie principali, definite in base a come le ore vengono distribuite nell’arco della settimana, del mese o dell’anno:
- Part-time orizzontale: l’orario di lavoro, pur essendo ridotto, è distribuito su tutte le giornate lavorative della settimana. Un esempio classico è lavorare ogni giorno per un numero inferiore di ore, come dalle 9:00 alle 13:00.
- Part-time verticale: la prestazione lavorativa si concentra solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno, ma con un orario giornaliero pieno. Ad esempio, lavorare otto ore al giorno solo il lunedì, mercoledì e venerdì. Ne esiste anche una variante ciclica, in cui si lavora a tempo pieno solo in determinati periodi dell’anno.
- Part-time misto: combina le modalità orizzontale e verticale, alternando giornate a orario ridotto con altre a orario pieno, secondo le necessità specifiche della lavoratrice, del lavoratore e dell’azienda.
Nonostante l’orario ridotto, i lavoratori part-time mantengono gli stessi diritti economici e normativi dei colleghi a tempo pieno. La retribuzione, naturalmente, viene riproporzionata in base al monte ore effettivo.
1. Part-time orizzontale
Il part-time orizzontale è una tipologia di contratto a tempo parziale in cui l’orario di lavoro, sebbene ridotto, viene distribuito su tutte le giornate lavorative della settimana.
Come funziona?
In pratica, il dipendente lavora ogni giorno – solitamente dal lunedì al venerdì – ma per un numero di ore inferiore rispetto al tempo pieno, come 4, 5 o 6 ore. È il classico “lavoro a mezza giornata”, con un orario che copre solo la mattina (ad esempio, dalle 9:00 alle 13:00) o solo il pomeriggio.
La riduzione oraria si applica quindi alla singola giornata lavorativa.
Vantaggi e svantaggi principali
Questa formula contrattuale offre benefici sia al lavoratore sia all’azienda.
Per il lavoratore:
- miglior equilibrio vita-lavoro: offre maggiore flessibilità per dedicarsi ad altri impegni, come lo studio, la cura della famiglia o interessi personali;
- regolarità e prevedibilità: l’impegno lavorativo è costante e distribuito in modo uniforme lungo tutta la settimana, rendendo l’organizzazione personale più semplice.
Per l’azienda:
- continuità operativa: può contare su una presenza costante del dipendente durante la settimana, facilitando l’organizzazione delle attività e il coordinamento del team.
Tuttavia, esistono anche alcuni svantaggi:
- l’obbligo di recarsi sul posto di lavoro ogni giorno, anche solo per poche ore, può risultare poco pratico, soprattutto per chi fa il pendolare e deve aggiungere all’orario di lavoro anche il tempo impiegato per il tragitto da casa all’ufficio/negozio/stabilimento;
- questa modalità potrebbe non adattarsi a mansioni che richiedono una collaborazione estesa con colleghi a tempo pieno o una disponibilità prolungata per i clienti.
Retribuzione
Dal punto di vista economico, il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria di un collega full-time di pari livello. Lo stipendio mensile, però, viene riproporzionato in base al numero di ore effettivamente lavorate.
Ad esempio, per un contratto da 25 ore settimanali (pari al 62,5% di un orario standard di 40 ore), se la retribuzione lorda per il tempo pieno è di 1.800 €, lo stipendio del lavoratore part-time sarà di 1.125 € lordi (1.800 € x 62,5%).
Infine, è fondamentale che il contratto di lavoro specifichi con precisione sia la durata totale della prestazione, sia la sua esatta distribuzione nell’arco della giornata, della settimana, del mese e dell’anno.
2. Part-time verticale
Il contratto part-time verticale è una formula lavorativa che concentra l’impegno in giornate piene, ma solo in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno, offrendo così un’elevata flessibilità.
Come funziona
Nel part-time verticale, la prestazione lavorativa si svolge a tempo pieno (solitamente 8 ore), ma è limitata a specifici giorni. La riduzione dell’orario, quindi, non riguarda la singola giornata, ma il numero complessivo di giornate lavorate.
Ad esempio, è possibile:
- lavorare 8 ore al giorno solo il lunedì, mercoledì e venerdì;
- essere operativi a tempo pieno solo durante alcune settimane del mese;
- lavorare esclusivamente in determinati mesi dell’anno.
Una sua variante importante è il part-time verticale ciclico, dove il lavoro si concentra in periodi specifici dell’anno. Questa modalità è comune in settori con esigenze stagionali (come le mense scolastiche) e ha la particolarità di garantire la maturazione dei contributi anche nei periodi di inattività.
Vantaggi e svantaggi principali
Questa soluzione offre notevoli benefici sia per la lavoratrice, il lavoratore che per l’azienda.
Per il lavoratore:
- massima flessibilità: garantisce intere giornate libere da dedicare ad altre attività, come studi, progetti personali o impegni familiari, senza rinunciare a un’attività professionale strutturata.
Per l’azienda:
- gestione agile delle risorse: permette di far fronte ai picchi di lavoro stagionali o produttivi, ottimizzando i costi e impiegando personale aggiuntivo solo quando realmente necessario.
Anche il part-time verticale presenta, però, alcune criticità:
- intensità del lavoro: le giornate lavorative possono essere molto intense, dato che l’intero carico di lavoro si concentra in un minor numero di giorni;
- coordinamento: l’assenza in alcuni giorni può rendere più complessa la collaborazione con il team e l’interazione continua con i clienti.
Retribuzione e diritti
Il lavoratore con contratto part-time verticale gode degli stessi diritti economici e normativi dei colleghi a tempo pieno, con una retribuzione proporzionata alle ore lavorate.
Nello specifico:
- stipendio: la paga oraria di base è identica a quella di un lavoratore full-time di pari livello. Lo stipendio mensile viene calcolato applicando la percentuale dell’orario part-time alla retribuzione lorda prevista per il tempo pieno. Ad esempio, un part-time da 24 ore settimanali (60% di 40 ore) percepirà il 60% dello stipendio di un collega a tempo pieno;
- diritti parificati: il trattamento è lo stesso dei lavoratori full-time per quanto riguarda periodo di prova, ferie (calcolate in proporzione), permessi, congedi, tutele per malattia e infortuni, e diritti sindacali.
- lavoro supplementare e straordinario: il lavoratore può svolgere ore di lavoro supplementare (oltre l’orario part-time ma entro quello full-time) e di lavoro straordinario (oltre l’orario full-time), con le maggiorazioni previste dal CCNL;
- clausole elastiche: previo accordo scritto, il datore di lavoro può richiedere un aumento delle ore o una diversa collocazione temporale della prestazione. Queste modifiche prevedono un preavviso di almeno due giorni e una maggiorazione retributiva del 15%. Il lavoratore può rifiutarsi di accettarle o revocarle in casi specifici senza rischiare il licenziamento.
È fondamentale che il contratto di lavoro specifichi con chiarezza la durata della prestazione e la sua esatta distribuzione oraria (giornaliera, settimanale, mensile e annuale) per evitare incertezze e tutelare i diritti della lavoratrice e del lavoratore.
3. Part-time misto
Il part-time misto rappresenta la massima espressione della flessibilità nel lavoro a tempo parziale, poiché unisce in un unico contratto le caratteristiche delle modalità orizzontale e verticale.
È una soluzione pensata per offrire la più alta adattabilità sia al lavoratore che all’azienda.
Come funziona?
In questo contratto, la distribuzione dell’orario di lavoro è variabile. Il dipendente, infatti, può alternare periodi strutturati in modi diversi:
- modalità verticale: lavorando a tempo pieno (es. 8 ore) solo in alcuni giorni della settimana o in determinati periodi dell’anno (ad esempio, durante i picchi stagionali);
- modalità orizzontale: lavorando tutti i giorni, ma per un numero ridotto di ore (es. 4-5 ore al giorno).
Questa versatilità lo rende ideale per le aziende che gestiscono fluttuazioni produttive o stagionali, mentre per il lavoratore rappresenta un’ottima opportunità per bilanciare impegni professionali e vita privata.
Retribuzione e diritti
Il lavoratore part-time misto gode degli stessi diritti economici e normativi di un collega a tempo pieno, con una retribuzione riproporzionata alle ore effettivamente lavorate.
- la paga oraria è identica a quella di un lavoratore full-time di pari livello;
- lo stipendio mensile viene calcolato in percentuale rispetto alla retribuzione prevista per il tempo pieno;
- ferie, permessi, congedi e tutele per malattia e infortuni sono garantiti e calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa annua. Lo stesso vale per periodo di prova, diritti sindacali e accesso alla formazione.
Lavoro supplementare e straordinario
Anche in questa modalità è possibile svolgere ore aggiuntive, che si distinguono in:
- lavoro supplementare: le ore svolte oltre l’orario contrattuale part-time, ma entro il limite del tempo pieno (es. 40 ore settimanali);
- lavoro straordinario: le ore che superano l’orario di lavoro a tempo pieno.
Entrambe le tipologie di lavoro aggiuntivo devono essere retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento.
Clausole elastiche
Anche in questo caso, per garantire massima adattabilità, le parti possono concordare per iscritto delle clausole elastiche, che permettono al datore di lavoro di modificare la distribuzione dell’orario o di aumentarne la durata.
Si può passare da part-time a full-time e viceversa?
La trasformazione di un contratto di lavoro è un aspetto chiave della flessibilità lavorativa, poiché permette di adattare l’impiego alle mutevoli esigenze di azienda e lavoratore.
Passaggio tra Full-time e Part-time
È possibile trasformare un contratto da full-time a part-time (e viceversa), ma solo con un accordo scritto tra le parti. La lavoratrice o il lavoratore è libero di rifiutare la proposta: un suo diniego non può mai costituire un giustificato motivo di licenziamento.
La legge, inoltre, riconosce in alcuni casi specifici un diritto di priorità o la facoltà di richiedere la trasformazione a part-time, in particolare per:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative che riducono la capacità lavorativa;
- lavoratori che assistono un familiare stretto (coniuge, figli, genitori) affetto dalle medesime patologie o da gravi disabilità;
- lavoratori con figli conviventi di età inferiore a 13 anni o con disabilità;
- in alternativa al congedo parentale, è possibile chiedere una trasformazione temporanea del contratto, con un orario ridotto fino al 50%.
La legge stabilisce anche un diritto di precedenza: i dipendenti full-time hanno la priorità per eventuali posizioni part-time che si rendono disponibili, e, viceversa, i lavoratori passati al part-time hanno la precedenza per le future assunzioni a tempo pieno con mansioni di pari livello.
Domande frequenti (FAQ)
È un contratto con un orario ridotto rispetto al tempo pieno, pensato per offrire flessibilità e un miglior equilibrio tra vita e lavoro. Le sue tre tipologie principali – orizzontale, verticale e misto – si differenziano per come vengono distribuite le ore lavorative.
Il part-time orizzontale prevede di lavorare tutti i giorni, ma per un numero di ore ridotto (es. 4-6 ore al giorno). Al contrario, il part-time verticale concentra il lavoro in giornate intere (es. 8 ore), ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.
È la formula più versatile, perché combina le modalità orizzontale e verticale. In pratica, permette di alternare settimane con orario ridotto su tutti i giorni a settimane in cui si lavora a tempo pieno solo in alcuni giorni, offrendo massima adattabilità alle esigenze di azienda e lavoratore.
Ha gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, ma riproporzionati in base all’orario. La paga oraria è la medesima, e lo stesso vale per ferie, permessi, congedi, tutele per malattia e infortuni, sicurezza sul lavoro e diritti sindacali.
Il lavoro supplementare include le ore svolte oltre l’orario part-time, ma entro i limiti del tempo pieno (es. 40 ore settimanali). Il lavoro straordinario, invece, è quello che supera l’orario full-time. Entrambi prevedono una maggiorazione retributiva.
Sono accordi scritti che permettono al datore di lavoro di variare la distribuzione dell’orario o di aumentarne la durata. In cambio, il lavoratore ha diritto a un preavviso di almeno due giorni e a una maggiorazione dello stipendio del 15% per le ore interessate.
È possibile solo con un accordo scritto tra le parti. Il rifiuto del lavoratore di accettare la trasformazione non può mai essere un motivo valido per il licenziamento. In casi specifici (es. patologie gravi), il lavoratore acquisisce un diritto di priorità nella richiesta.