EnfeaNews

 Il portale informativo della Piccola e Media Impresa

Qual è la differenza tra licenziamento e dimissioni

Categoria: Lavoro
Ott 5, 2022
Redazione
Qual è la differenza tra licenziamento e dimissioni

Il nostro sistema legislativo prevede due differenti modalità di scioglimento e interruzione del rapporto di lavoro tra dipendente e impresa, il licenziamento e le dimissioni. A queste due si aggiunge anche la rescissione consensuale, che si configura come un licenziamento, ma condiviso da entrambe le parti

Questa interruzione può avvenire per svariate ragioni, come la naturale scadenza del contratto sottoscritto tra le parti, una riorganizzazione aziendale, un licenziamento per giusta causa, per volontà condivisa (rescissione consensuale), per crisi aziendale, e così via, ma può anche essere frutto della decisione unilaterale da parte del lavoratore o della lavoratrice. In questo ultimo caso si parla di dimissioni

Essere licenziati e dimettersi sono però due eventi differenti, che vanno analizzati in modo separato. 

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire in cosa consistono e quale è la differenza tra licenziamento e dimissioni

In cosa consiste il licenziamento

Il licenziamento consiste nell’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro tra subordinato/a e impresa; è il datore di lavoro a prendere questa decisione, che può avvenire per diverse ragioni e con modalità differenti

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, non è possibile procedere al licenziamento prima della loro scadenza naturale, ma nemmeno il/la dipendente può interrompere il rapporto di lavoro fino a quel momento. 

In entrambi i casi, infatti, è possibile rescindere il contratto solo in presenza di una giusta causa, ovvero di una motivazione valida che possa giustificare il licenziamento.

Diverso, invece, è il caso dei contratti a tempo indeterminato; il lavoratore o la lavoratrice può decidere di dare le dimissioni quando vuole, mentre il datore di lavoro può licenziare solo in presenza di una giusta causa.

Quali sono le giuste cause di un licenziamento?

Abbiamo visto che il licenziamento da parte del datore di lavoro può avvenire solo in presenza di una giusta causa, quindi di una motivazione oggettiva alla base della decisione presa. 

Ma quali sono queste giuste cause? 

  • Licenziamento disciplinare, che fa seguito a un comportamento colposo da parte del/della dipendente. Questa procedura può avvenire “in tronco”, in presenza di un comportamento grave, oggettivo, o attraverso un preavviso, per giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamento economico, in seguito a una crisi che colpisce l’azienda o a una riorganizzazione societaria. Sarà il giudice a verificare la sussistenza delle reali ragioni addotte dal datore di lavoro per procedere al licenziamento. 

Come si effettua il licenziamento?

Il licenziamento per giustificato motivo può avvenire con effetto immediato, per ragioni oggettive legate a comportamenti gravi da parte del lavoratore o della lavoratrice. 

Per le motivazioni meno gravi o in caso di licenziamento economico, così come in seguito a una rescissione consensuale, invece, per entrambe le parti vige l’obbligo di preavviso, ovvero la comunicazione preventiva della data di interruzione del rapporto di lavoro

La durata effettiva di questo periodo di preavviso viene stabilita dai contratti collettivi di categoria, e varia in base a qualifiche e anzianità di servizio della lavoratrice o del lavoratore. 

In cosa consistono le dimissioni

Con dimissioni si intende l’interruzione del rapporto di lavoro per espressa volontà del/la dipendente

Quindi, ​le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro.

Questa facoltà può essere esercitata senza alcun limite, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato; in questi casi, come già spiegato, le dimissioni possono avvenire solo per giustificato motivo

Come si presentano le dimissioni

Le dimissioni non possono essere estorte o imposte dal datore di lavoro, e non possono nemmeno essere “programmate in anticipo”, come spesso avveniva in passato con le cosiddette “dimissioni in bianco”, ma sono e devono essere frutto di una volontà del lavoratore o della lavoratrice

Le dimissioni in bianco sono un fenomeno che per anni ha caratterizzato numerosi rapporti di lavoro; il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, costringeva il/la dipendente a firmare una lettera di dimissioni in bianco, senza data, da utilizzare a proprio piacimento. 

Onde evitare questa pratica, è stata introdotta una nuova normativa, il cosiddetto Jobs Act, entrata in vigore il 12 marzo 2016, con la quale il legislatore ha stabilito che le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it, e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. 

In alternativa è possibile rivolgersi a un soggetto abilitato, come un patronato, un’organizzazione sindacale, ecc.

Di conseguenza, le dimissioni rese con qualsiasi altra modalità sono inefficaci. Per tutti i dettagli invitiamo a consultare la scheda sul sito del Ministero, qui

Le dimissioni possono essere rassegnate anche per giusta causa, ad esempio per ritardo nel pagamento dello stipendio o di un mancato pagamento, per mobbing, abusi, maltrattamenti e altri comportamenti gravi e oggettivi compiuti dal datore di lavoro. In questo caso, il/la dipendente può accedere all’indennità di disoccupazione (NASPI)

NASPI: differenza tra licenziamento e dimissioni

Oltre alle differenze di base, relative quindi alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro, alle ragioni alla base della decisione e alle modalità di comunicazione, un elemento distintivo tra licenziamento e dimissioni riguarda senza dubbio l’accesso alla NASPI, l’indennità di disoccupazione. 

Infatti, in caso di licenziamento il lavoratore o la lavoratrice ha sempre diritto alla NASPI, a prescindere dalla motivazione, quindi anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro per comportamento grave del/della dipendente. 

In caso di dimissioni, invece, la NASPI non è riconosciuta, in quanto la decisione di interrompere il rapporto di lavoro è del lavoratore o della lavoratrice, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa, condizione che consente l’accesso a questa misura di sostegno al reddito.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Scopri le prestazioni che Enfea ha pensato per le imprese e per i lavoratori della pmi!