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Permessi retribuiti e permessi non retribuiti: quali sono

Categoria: Lavoro
Gen 3, 2023
Redazione
Permessi retribuiti e permessi non retribuiti quali sono

Lavoratrici e lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, a determinate condizioni, con la garanzia della conservazione del posto e il riconoscimento o meno della retribuzione. Nel primo caso si parla di permessi retribuiti, nel secondo di permessi non retribuiti

In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto ad astenersi dalle prestazioni lavorative, per un numero prefissato di giorni e con le dovute motivazioni, come stabilito dalla legge, dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e dagli accordi aziendali e/o individuali siglati tra azienda e lavoratori. 

È importante ricordare che questi congedi si aggiungono ai giorni di ferie maturati nel corso dell’anno e alle assenze per malattia, anche se nel concreto si presentano in modo molto simile ai normali giorni di ferie. Il lavoratore, infatti, se previsto dalla legge o dal proprio contratto di lavoro, può chiedere di astenersi per qualche ora o per alcuni giorni senza compromettere la propria posizione lavorativa e conservando, in alcuni casi, anche la retribuzione

Vediamo insieme quali sono i permessi retribuiti e i permessi non retribuiti garantiti a lavoratori e lavoratrici

Differenza tra ferie e permessi

Prima di entrare nel merito della questione, è forse il caso chiarire qual è la differenza tra ferie e permessi

Innanzitutto, la natura dei due istituti è differente: 

  • le ferie rappresentano un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro finalizzato al riposo e al recupero psico-fisico del lavoratore, oltre a permettergli di godere della vita familiare. Sono un diritto sancito a livello costituzionale
  • i permessi, invece, sono giorni di assenza dal lavoro concessi dal datore di lavoro in occasione di eventi particolari e possono anche non essere richiesti dal lavoratore.

Un’altra distinzione cruciale riguarda il carattere irrinunciabile. Le ferie, infatti, sono un diritto irrinunciabile e qualsiasi accordo contrario è considerato nullo, mentre i permessi non hanno questa caratteristica.

Per quanto concerne la monetizzazione, le ferie non godute generalmente non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro. Tuttavia, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento o dimissioni), le ferie non godute vengono liquidate e inglobate nell’importo dovuto a titolo di TFR (Trattamento di Fine Rapporto), salvo diverse disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). I permessi retribuiti non goduti, invece, vengono pagati come voce separata all’interno dell’ultima busta paga.

La remunerazione è un altro elemento distintivo: 

  • le ferie sono interamente retribuite, garantendo al lavoratore la stessa retribuzione percepita durante i periodi lavorativi;
  • i permessi, invece, possono essere retribuiti o non retribuiti, a seconda della tipologia e delle previsioni normative o contrattuali. 

Infine, differiscono significativamente anche le modalità di fruizione

  • i periodi di ferie vengono generalmente concordati tra l’azienda e la lavoratrice o il lavoratore, con l’azienda che valuta la possibilità di concedere il periodo di riposo;
  • i permessi, invece, sono richiesti direttamente dal lavoratore, a sua discrezione, con un periodo di preavviso di almeno tre giorni e possono anche essere negati dall’azienda qualora le esigenze produttive siano prevalenti rispetto alle ragioni della richiesta di assenza. Un’eccezione è rappresentata dai ROL, che non possono essere negati se richiesti con almeno tre giorni di preavviso.

Insomma, anche se in entrambi i casi la lavoratrice o il lavoratore si astiene dal lavoro, ferie e permessi sono due cose completamente diverse, da non confondere.

Per approfondire, consigliamo di leggere anche: 

Quali sono i permessi retribuiti

Abbiamo spiegato che con l’espressione “permessi retribuiti” si fa riferimento a periodi più o meno brevi di astensione dal lavoro da parte del dipendente, al quale viene però garantita la conservazione del posto di lavoro, la retribuzione e l’anzianità di servizio

Solitamente, durante questi periodi di assenza è prevista anche la copertura contributiva (di tipo figurativo) valida ai fini pensionistici.

Esistono alcune forme di congedo previste dalla legge, validi per tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, pubblici e privati, che nessun CCNL può cancellare, come i seguenti.

Permessi per lutto o grave infermità 

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità documentata di un parente entro il secondo grado, del coniuge (anche separato) o dell’unito civilmente. 

Questi permessi devono essere utilizzati entro 7 giorni dall’evento.

Permessi per concorsi ed esami 

Molti CCNL del settore pubblico prevedono 8 giorni all’anno di permesso retribuito per sostenere concorsi ed esami. Il permesso è valido solo per il giorno dell’esame, con presentazione di certificazione.

Permessi studio 

Sono permessi retribuiti fino a un massimo di 150 ore (che possono aumentare a 250 ore per completare la scuola dell’obbligo), fruibili entro limiti temporali stabiliti, per sostenere esami scolastici o universitari.

Permessi per donazione di sangue e midollo osseo

Il lavoratore donatore di sangue ha diritto a 24 ore di riposo retribuite a partire dal momento della donazione

Per la donazione di midollo osseo, i permessi retribuiti coprono il tempo necessario per le procedure di prelievo e degenza.

Permessi per motivi personali 

Alcuni CCNL, come quello per i lavoratori della scuola, prevedono 3 giorni all’anno di permesso retribuito per motivi personali, senza necessità di specificare le ragioni.

Permessi per cariche pubbliche elettive

Le lavoratrici e i lavoratori pubblici e privati eletti in consigli comunali, provinciali o di altri enti locali possono assentarsi dal lavoro con permesso retribuito per partecipare alle sedute, per la durata delle stesse e del tempo di viaggio.

Permessi per gli impiegati nei seggi elettorali 

Scrutatori, segretari e presidenti di seggio hanno diritto a permessi retribuiti nei giorni delle elezioni e per lo scrutinio.

Permessi per matrimonio

I lavoratori che si sposano hanno diritto a quindici giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio, che può essere richiesto entro i trenta giorni successivi.

Il periodo di 15 giorni è ininterrotto, non è frazionabile e comprensivo delle giornate festive e lavorative.

Permessi per lavoratori genitori

Questo include il congedo di maternità (5 mesi retribuiti all’80%), il congedo di paternità (10 giorni retribuiti al 100%), e il congedo parentale (retribuito al 30% con alcune mensilità all’80%) per la cura dei figli nei primi 12 anni. 

Sono previsti anche permessi per allattamento e per malattia del figlio (con specifiche retribuzioni a seconda del contratto).

Permessi per chi assiste familiari con handicap (Legge 104/92)

I lavoratori che assistono familiari con handicap hanno diritto a 3 giorni al mese (o in alternativa 18 ore mensili) di permesso retribuito. 

Anche i dipendenti con handicap possono usufruire di permessi retribuiti.

Congedi formativi

Rappresentano l’opportunità per i lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per partecipare a corsi di formazione, riqualificazione professionale, rientranti nella cosiddetta formazione continua, quel diritto cioè di continuare a formarsi e crescere per tutta la vita.

Per questa tipologia di assenza dal lavoro, i dipendenti hanno diritto a una retribuzione parziale o totale, a seconda di quanto previsto dal contratto di lavoro e della durata del corso per cui si richiedono i congedi.

Per approfondire, invitiamo a leggere l’articolo Congedi formativi retribuiti: cosa sono e chi può richiederli.

Permessi per visite mediche

Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In aggiunta, i vari Contratti Collettivi Nazionali possono aggiungere ulteriori agevolazioni in tal senso.

Permessi per attività sociali e di volontariato

Le lavoratrici e i I lavoratori impegnati in attività di volontariato presso associazioni riconosciute dall’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti:

fino a 30 giorni all’anno, con periodi continuativi non superiori a 10 giorni, per partecipare a attività di pianificazione, simulazioni di emergenza e formazione tecnico-pratica.

fino a 30 giorni consecutivi e un massimo di 90 giorni all’anno per attività di soccorso e assistenza in caso di calamità o catastrofi. Se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, i limiti salgono rispettivamente a 60 e 180 giorni;

A questi permessi retribuiti se ne possono aggiungere degli altri, fissati direttamente dai CCNL o dagli accordi aziendali e individuali, che devono però rispettare il concetto cosiddetto “inderogabilità in pejus”

Cosa vuol dire? Che i contratti possono solo aggiungere ulteriori diritti da garantire ai lavoratori o condizioni più generose, ma non devono in alcun modo ridurre quelli previsti dalla legge. In poche parole, possono solo agire in senso migliorativo e mai peggiorativo (pejus).

Di conseguenza, è possibile consultare il proprio contratto e verificare i permessi retribuiti previsti, e quali sono le modalità con le quali è possibile usufruirne. 

ROL – Riduzione Orario di Lavoro

Un esempio di permesso retribuito previsto dai CCNL sono i cosiddetti ROL, acronimo di Riduzione Orario di Lavoro, una forma di permessi retribuiti che si maturano ogni mese nella misura stabilita dal proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, usufruibili senza una motivazione specifica, indicati in busta paga, in genere con la dicitura “Permessi ROL goduti”

I ROL sfruttano un meccanismo simile alle ferie, quindi si maturano ogni mese, fino a raggiungere il limite stabilito dal proprio CCNL. Qualora non si usufruisse di tutte le ore previste entro i termini fissati (12 o 24 mesi), il datore di lavoro è tenuto a liquidare gli importi relativi a questi permessi in busta paga

Ex festività

Un’altra forma di permesso retribuito previsto dai CCNL è quello delle cosiddette Ex festività. Si tratta di permessi retribuiti pari a 32 ore complessive, riconosciuti in sostituzione di alcune ricorrenze religiose soppresse come giorni festivi a partire dal 1977.

Cosa vuol dire? Rispetto al passato, molte festività nazionali che un tempo davano diritto a un giorno di astensione dal lavoro retribuito, sono state rimosse. 

Nello specifico: 

  • San Giuseppe, il 19 marzo;
  • Ascensione, ovvero il 39° giorno dopo la Pasqua;
  • Corpus Domini, ovvero il 60° giorno dopo la Pasqua;
  • Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre;
  • S.S. Pietro e Paolo, il 29 giugno. Lavoratrici e lavoratori impiegati a Roma non ricevono questo permesso perché in città è ancora riconosciuta come una festività.

Ciò nonostante, alcuni CCNL riconoscono ugualmente l’importo spettante per il permesso retribuito, inserendolo in busta paga con la dicitura “Permessi Ex-Fs goduti” (o simili), se e solo se il giorno di ex festività capita in un giorno lavorativo. 

Quali sono i permessi non retribuiti

Quelli elencati finora sono i periodi di astensione dal lavoro che danno diritto alla conservazione e alla ricezione della retribuzione. A questi si affiancano anche altre forme, i permessi non retribuiti

Com’è facile intuire, sono congedi dal lavoro garantiti a lavoratrici e lavoratori che possono quindi astenersi dal lavoro senza, però, ricevere un importo in busta paga. 

Cosa vuol dire? Se il dipendente decide di usufruire di un permesso non retribuito, non gli viene riconosciuta la retribuzione relativa al periodo di astensione dal lavoro. In poche parole, quelle ore di assenza gli verranno detratte dallo stipendio

Rientrano nella categoria dei permessi non retribuiti:

  • quelli previsti da un accordo ad hoc tra datore di lavoro e dipendente;
  • i permessi sindacali, stabiliti dall’art. 24 della Legge 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori;
  • altri permessi disposti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva.

Per usufruire di questi permessi, però, è necessario rispettare le modalità indicate dai vari CCNL o contratti aziendali.
Quindi, per sapere quante ore di permessi non retribuiti sono disponibili e per quali motivazioni è possibile richiederli si rimanda al proprio contratto di lavoro.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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