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Congedi formativi retribuiti: cosa sono e chi può richiederli

Categoria: Lavoro
Nov 9, 2023
Redazione
Congedi formativi retribuiti cosa sono e chi può richiederli

Studiare, imparare, accrescere le proprie competenze e conoscenze (hard skills e soft skills) sono diritti che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori e che possiamo raggruppare sotto la definizione di formazione continua o lifelong learning

Per esercitare appieno questi diritti, che vanno poi a beneficio del singolo e dell’intera collettività, il nostro ordinamento prevede la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di fruire dei congedi formativi retribuiti.

A tal proposito è importante ricordare, quando si parla di diritto allo studio, che nel 1973 il Contratto Nazionale di Lavoro dei metalmeccanici, sottoscritto dalla FLM – Federazione Lavoratori Metalmeccanici-, istituiva per la prima volta le 150 ore retribuite per permettere alle persone di usufruire di tale diritto. 

Furono centinaia di migliaia i lavoratori che, grazie a questo strumento – gestito direttamente dai Consigli di fabbrica -, raggiunsero la licenza media o parteciparono a corsi monografici in sinergia con le università.

Un cambiamento importante e che ha reso, da quel momento in poi, le 150 ore un diritto garantito da tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, compresi quelli sottoscritti con Confapi.

In questo articolo vedremo cosa sono i permessi formativi retribuiti, qual è la normativa nazionale di riferimento e qual è il ruolo dei contratti collettivi.

Approfondiremo, poi, la questione degli aventi diritto e le differenze tra i permessi per la formazione continua e quelli per la formazione che non rientra nella categoria del lifelong learning. Scopriremo, inoltre, cosa sono i permessi studio, diversi da quelli che riguardano la formazione professionale.

Infine, vedremo qual è l’iter da seguire per fruire dei congedi formativi retribuiti.

Cosa sono i congedi formativi retribuiti

I congedi formativi retribuiti (o permessi formativi), rappresentano l’opportunità per i lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per partecipare a corsi di formazione, riqualificazione professionale, rientranti nella cosiddetta formazione continua, quel diritto cioè di continuare a formarsi e crescere per tutta la vita. 

Su questo tema invitiamo anche a consultare l’articolo Il ruolo del Fondo FAPI per la formazione continua

Per questa tipologia di assenza dal lavoro, i dipendenti hanno diritto a una retribuzione parziale o totale, a seconda di quanto previsto dal contratto di lavoro e della durata del corso per cui si richiedono i congedi.

In particolare, l’art. 6 della Legge 53/2000 ha posto i principi in base ai quali la contrattazione collettiva deve applicare il diritto del lavoratore alla formazione continua. La norma rimanda all’autonomia collettiva per la definizione del numero di ore destinate a questa tipologia di congedo, dei criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione. 

Come detto, si tratta di permessi regolati da norme specifiche e dai contratti collettivi, dunque possono cambiare a seconda del settore in cui si lavora ma anche dell’azienda in cui si opera. Di conseguenza, per poter esercitare questo diritto, introdotto al fine di favorire la crescita personale e professionale dei lavoratori, è importante conoscere il proprio contratto collettivo e rivolgersi al rappresentante sindacale della propria azienda o farne richiesta al datore di lavoro, in modo da conoscere i dettagli specifici legati alla propria attività lavorativa.

Leggi anche il nostro approfondimento Permessi retribuiti e permessi non retribuiti: quali sono.

Chi ha diritto ai congedi formativi retribuiti?

Ribadiamo che il diritto ai congedi formativi retribuiti può variare in base al settore lavorativo e alle specifiche normative contrattuali, ma possiamo individuare una regola generale circa i destinatari di questi permessi retribuiti: i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico

Oltre ai CCNL e ai contratti di lavoro aziendali, l’astensione dal lavoro potrebbe variare anche a seconda della Regione in cui l’azienda ha sede, dal momento che questi enti locali si occupano della formazione professionale continua ed emanano specifiche leggi regionali.

Solitamente, inoltre, per fruire di questo beneficio è richiesto che la lavoratrice o il lavoratore abbia un certo periodo di anzianità di servizio o che il corso di formazione sia riconosciuto e autorizzato dalle autorità competenti.

Ricordiamo che questi permessi retribuiti riguardano la cosiddetta formazione continua, cui fa riferimento il già citato art. 6 della Legge 53/2000. Questa norma prevede che tutti i lavoratori, siano essi occupati o non occupati, hanno il diritto di proseguire percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, con l’obiettivo di accrescere conoscenze e competenze professionali.

Diverso è il caso della formazione che non ricade sotto la definizione “continua”. Parliamo di congedi finalizzati a completare la scuola dell’obbligo, a conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o la laurea

Insomma, si tratta di quella che potremmo definire “formazione di base”, che poi può essere integrata per tutta la vita con la formazione continua.

Nel caso della formazione di base, i congedi sono regolati dall’art. 5 della Legge 53/2000 e non sono retribuiti. Ne hanno diritto i dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio presso la stessa azienda o la stessa amministrazione, e nell’arco dell’intera vita lavorativa non può superare undici mesi, sia continuativi che frazionati.

Permessi per studio 

Per completezza, occorre fare riferimento anche ai permessi per lavoratori studenti, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei lavoratori.

Questi, iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto:

  • ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
  • a non prestare lavoro straordinario o lavorare durante i riposi settimanali;
  • a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.

Dunque, oltre ai congedi formativi retribuiti, esiste un’ampia gamma di opportunità per proseguire con gli studi pur continuando a lavorare.

Come si richiedono i congedi formativi retribuiti

Come per retribuzione e orari, anche la procedura per richiedere i permessi formativi retribuiti può cambiare a seconda del contratto collettivo, delle normative specifiche, del settore in cui si lavora e del corso che si intende seguire.

Tuttavia, possiamo tracciare un percorso generalmente valido:

  • innanzitutto, come più volte ribadito, occorre informarsi su tutte le regole che ruotano intorno a questa tipologia di permessi, rivolgendosi alla delegata o al delegato sindacale della propria impresa ed eventualmente chiedendo il supporto della divisione risorse umane dell’azienda, di un consulente del lavoro o del sindacato di riferimento;
  • individuare il corso di formazione che si intende seguire, e accertarsi che questo sia riconosciuto e autorizzato dalle autorità competenti e coerente con il proprio lavoro o le proprie aspirazioni professionali;
  • comunicare la propria scelta al datore di lavoro con un congruo anticipo, in modo da consentire una migliore organizzazione dell’attività aziendale nelle fasi di congedo;
  • ove prevista, richiedere al datore di lavoro l’autorizzazione per accedere al congedo formativo, autorizzazione che il datore di lavoro può accettare o respingere in base alle normative e alle esigenze aziendali;
  • documentare la partecipazione alla formazione, attraverso certificati di iscrizione o attestati, ad esempio.

Appare evidente quanto sia importante essere in possesso di tutte le informazioni necessarie alla fruizione di questo beneficio, per poterlo utilizzare compiutamente e trarne la già citata crescita personale e professionale, nella serenità di preservare il proprio lavoro e ottenere una remunerazione per le ore dedicate allo studio.

Contributi Enfea “Area Istruzione”

L’Ente Bilaterale Enfea prevede l’erogazione di contributi economici a lavoratori e lavoratrici per la copertura delle spese sostenute, per sé o per i propri figli, per le spese universitarie, a condizione del rispetto del piano di studi. 

Il contributo è pari a € 350 /anno per figlio e/o lavoratore/trice.

La documentazione da produrre comprende l’attestato di iscrizione/frequenza all’anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda o documentazione equipollente (ricevuta pagamento MAV, etc.), in cui sia riportato il nominativo dello studente e l’anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio. Non si accettano autocertificazioni.

Il termine di presentazione della domanda dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso al 31 marzo successivo.

Inoltre, Enfea riconosce al/alla lavoratore/trice un ulteriore contributo, questa volta per le spese di laurea, a condizione del conseguimento del titolo di laurea con il massimo dei voti (110/110). 

L’importo è pari a € 1.000 per figlio e/o lavoratore/trice.

Per richiedere questo contributo è necessario presentare il certificato di laurea conseguita nell’anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, riportante il voto finale, entro 3 mesi dal conseguimento.

Contributi Enfea per le imprese

L’Ente Bilaterale Enfea sostiene anche le Piccole e Medie Imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI – sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL- erogando alcune prestazioni che interessano l’ambito formativo. Ecco alcuni esempi.

La prima riguarda la “Formazione esterna per le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e conferma”, che consiste in un contributo per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio. 

La prestazione prevede inoltre l’erogazione di un bonus, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell’apprendista.

Il contributo è pari a: 

  • € 200 /anno per ogni singolo apprendista;
  • € 600 una tantum per il bonus per la conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato.

La seconda prestazione è il “Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale”, che consiste in un contributo una tantum destinato alle aziende che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta.

L’importo del contributo è pari a:

  • € 700 per aziende fino a 30 dipendenti;
  • € 900 per aziende da 31 a 100 dipendenti;
  • € 1.300 per aziende con oltre 100 dipendenti.

Queste elencate sopra sono solo alcune delle prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale Enfea. Per scoprirle tutte invitiamo a consultare il sito web, qui

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Scopri le prestazioni che Enfea ha pensato per le imprese e per i lavoratori della pmi!