Con l’espressione ferie non godute si intendono quei giorni di riposo retribuito spettanti a lavoratrici e lavoratori che non sono ancora stati utilizzati per astenersi dal lavoro.
Le motivazioni del mancato uso di questi giorni possono essere molteplici e personali, tuttavia occorre conoscere diritti e limiti nel loro utilizzo e in quali casi possono essere trasformate in denaro accreditate in busta paga.
In questo articolo vedremo cosa sono le ferie non godute e quali sono i limiti temporali obbligatori entro i quali occorre fruire di questi periodi di congedo dal lavoro, riconosciuti come diritto costituzionale.
Vedremo, poi, le diverse modalità di gestione delle ferie non godute, e l’attenzione da porre alla legislazione nazionale, agli accordi collettivi e a quelli contrattuali.
Infine, analizzeremo i casi in cui le ferie possono essere commutate in denaro, a partire dall’indennità sostitutiva prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
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Che cosa sono le ferie non godute?
Come accennato, le ferie non godute sono quei giorni di astensione non utilizzati da lavoratrici e lavoratori. Tuttavia, è bene sapere che la fruizione di parte delle ferie è obbligatoria e deve avvenire entro intervalli di tempo definiti per legge, che riportiamo di seguito:
- due settimane, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono maturate;
- due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione (ad esempio se le ferie sono maturate nel 2023, queste due settimane vanno utilizzate entro il 30 giugno 2025).
Vista la norma generale, i contratti o gli accordi aziendali possono prevedere regole diverse, come ad esempio l’obbligo di utilizzare parte delle ferie durante le chiusure estive degli stabilimenti.
Il mancato rispetto degli obblighi riguardanti le ferie, e l’accumulo involontario di ferie non godute, espone il datore di lavoro a sanzioni pecuniarie e possibili risarcimenti danni da riconoscere al dipendente.
Ricordiamo, infatti, che il diritto al riposo dal lavoro è sancito dalla Costituzione italiana, e deve essere garantito.
Dunque, la gestione delle ferie non godute accumulate dal lavoratore è un tema delicato e deve essere trattato in modo da rispettare le norme della legislazione nazionale e gli accordi collettivi e contrattuali.
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Come si gestiscono le ferie non godute?
La gestione delle ferie non godute può variare a seconda del CCNL di riferimento, ma in linea generale è possibile individuare tre opzioni valide:
- accumulo: la persona interessata può accumulare le ferie non godute come si fa con il denaro su un c/c, per poi utilizzarle in periodi successivi per necessità o progetti pianificati. In questo caso, occorre fare attenzione alle disposizioni normative e alla necessità di prendere accordi con il datore di lavoro, ad esempio per ferie prolungate o assenze in fase di picco produttivo. Inoltre, occorre ricordare che per legge le quattro settimane di ferie obbligatorie vanno fruite entro i limiti temporali illustrati nel paragrafo precedente;
- obbligo d’uso: a seconda del CCNL di riferimento, potrebbe rendersi necessaria da parte del datore di lavoro l’imposizione della fruizione delle ferie non godute entro un determinato lasso di tempo dalla maturazione delle stesse;
- indennizzo in denaro: vi sono, infine, dei casi particolari (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro) in cui le ferie non godute possono essere “trasformate” in denaro da corrispondere alla lavoratrice o al lavoratore.
Per conoscere i propri diritti specifici legati alle ferie non godute, al loro accumulo, all’obbligo di fruizione e al possibile indennizzo, è sempre importante approfondire la normativa vigente e le regole stabilite dai contratti o rivolgersi al delegato sindacale o alla propria organizzazione sindacale.
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In quali casi si pagano le ferie non godute?
In via generale, le ferie maturate non godute non possono mai essere liquidate in busta paga, perché il riposo dal lavoro è un diritto costituzionale. Dunque. le quattro settimane di ferie obbligatorie vanno utilizzate, due entro l’anno e due entro i 18 mesi dall’anno di maturazione.
L’indennità in denaro spetta soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dunque per licenziamento, dimissioni o pensionamento, poiché diventa oggettivamente impossibile utilizzarle oltre quella data.
Il riferimento normativo è il D.Lgs. 66/2003.
La Cassazione, con la sentenza 3021/2020, stabilisce che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta a prescrizione dopo 10 anni dalle dimissioni. Dunque oltre questo arco temporale, peraltro ampio, non è più possibile reclamare alcunché.
Per calcolare l’indennità spettante, occorre moltiplicare le ferie residue per il compenso lordo giornaliero, oppure orario, come indicato in busta paga.
Ricordiamo, inoltre, che se le ferie disponibili da contratto superano il numero minimo, che abbiamo detto essere fissato a quattro settimane, è allora possibile prevedere a livello collettivo o contrattuale la possibilità di commutarle in denaro.
Ricapitoliamo: le ferie obbligatorie sono pari ad almeno quattro settimane, queste possono essere pagate se non godute esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tutti gli altri casi occorre accertarsi delle previsioni collettive e contrattuali per esercitare i propri diritti.