Entrare nel mondo del lavoro significa spesso acquisire nuove competenze direttamente sul campo. In questo contesto, il contratto di apprendistato rappresenta uno degli strumenti previsti per accompagnare la formazione e l’inserimento professionale dei lavoratori.
L’apprendistato è infatti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una specifica finalità formativa: l’attività lavorativa si affianca a un percorso di formazione che consente all’apprendista di acquisire competenze professionali e di raggiungere una maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni.
La formazione, quindi, non costituisce un elemento accessorio, ma rappresenta una componente essenziale del rapporto di apprendistato.
Per le aziende che applicano i CCNL di riferimento, inoltre, Enfea mette a disposizione una specifica prestazione dedicata alla formazione esterna degli apprendisti e alla loro eventuale conferma al termine del periodo di apprendistato.
Vediamo quali sono le principali caratteristiche del contratto di apprendistato, quali sono le diverse tipologie previste dalla legge, quali tutele spettano all’apprendista e quali sono gli interventi previsti da Enfea.
Indice dei contenuti
In cosa consiste il contratto di apprendistato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.
La disciplina è contenuta principalmente negli articoli 41-47 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.
Si tratta di un contratto caratterizzato da una componente formativa, che si affianca alla normale attività lavorativa. L’obiettivo è permettere al lavoratore di sviluppare competenze professionali attraverso una combinazione di formazione e lavoro.
L’apprendistato presenta quindi una particolarità rispetto agli altri rapporti di lavoro: il datore di lavoro non si limita a impiegare il lavoratore nelle attività previste dal ruolo, ma deve garantire anche il percorso formativo previsto dalla disciplina applicabile.
Dal punto di vista delle tutele, l’apprendista è un lavoratore subordinato e beneficia della relativa disciplina previdenziale e assistenziale. Tra le principali forme di tutela rientrano la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, la maternità, la contribuzione previdenziale e la tutela contro la disoccupazione.
La durata del rapporto e del periodo formativo varia in funzione della tipologia di apprendistato e delle disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
I tre tipi di apprendistato
La normativa, come disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua tre diverse tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le tre tipologie hanno finalità e destinatari differenti.
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
L’apprendistato di primo livello è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti e consente di conseguire una qualifica o un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore oppure il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il percorso combina l’attività lavorativa con quella formativa e si inserisce nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
La durata è collegata al percorso formativo da conseguire e, in base alla qualificazione, può arrivare fino a tre anni, oppure fino a quattro anni per il conseguimento del diploma professionale quadriennale.
La disciplina prevede inoltre il coinvolgimento dell’istituzione formativa e dell’impresa nella definizione del percorso.
2. Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante, o di secondo livello, è rivolto ordinariamente ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti e ha l’obiettivo di consentire al lavoratore di acquisire una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e l’apprendimento tecnico-professionale.
La durata della formazione professionalizzante è stabilita dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. In generale, il periodo di apprendistato non può superare i tre anni, elevabili a cinque per particolari profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva del settore artigiano.
Esistono inoltre specifiche disposizioni che consentono di assumere con apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, determinate categorie di lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito, con finalità di qualificazione o riqualificazione professionale.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, o di terzo livello, è rivolto ordinariamente ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti.
Può essere utilizzato per conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, per attività di ricerca e per il praticantato necessario all’accesso alle professioni ordinistiche.
La durata e le modalità del percorso formativo sono definite tenendo conto del titolo o dell’attività oggetto del contratto e delle disposizioni applicabili a livello regionale e territoriale.
I vantaggi per le aziende
L’apprendistato prevede un regime specifico sotto il profilo retributivo e contributivo, pensato anche per favorire l’inserimento e la formazione dei lavoratori.
Dal punto di vista retributivo, il datore di lavoro può, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante al lavoratore che svolge le medesime mansioni oppure stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
Non esiste quindi una percentuale di retribuzione valida indistintamente per tutti gli apprendisti: per conoscere l’importo spettante è necessario fare riferimento al CCNL applicato dall’azienda, alla tipologia di apprendistato, al livello di inquadramento e alle specifiche regole previste dalla contrattazione collettiva.
Sul piano contributivo, l’apprendistato beneficia di un regime agevolato rispetto alla contribuzione ordinaria. Nel regime generale, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile, cui si aggiungono le contribuzioni previste dalla normativa vigente, mentre la contribuzione a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile durante il periodo di formazione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti sono previste, in determinate condizioni, aliquote contributive ulteriormente ridotte per l’apprendistato professionalizzante: 1,5% per il primo anno e 3% per il secondo anno, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 10% negli anni successivi.
Il quadro contributivo può tuttavia variare in presenza di specifiche fattispecie e incentivi. Per questo motivo, soprattutto in fase di assunzione, è opportuno verificare la disciplina vigente e le indicazioni INPS applicabili al singolo rapporto.
Qual è la retribuzione di un apprendista?
La retribuzione dell’apprendista viene determinata sulla base del CCNL applicato dall’azienda e delle regole previste per il relativo livello e percorso di apprendistato.
La normativa consente, come visto, il sottoinquadramento fino a due livelli oppure una retribuzione percentuale rispetto a quella del lavoratore qualificato, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
Di norma, un apprendista percepisce:
- il 70% del compenso previsto durante il primo anno;
- l’80% nel secondo anno;
- il 90% nel terzo anno.
Non è quindi corretto individuare una percentuale unica – come il 70%, 80% o 90% – valida per tutti i contratti di apprendistato.
Anche l’apprendista, in quanto lavoratore subordinato, beneficia delle tutele previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Tra queste rientrano, secondo le condizioni previste dal rapporto e dal CCNL:
- ferie;
- permessi;
- assicurazione per infortunio sul lavoro INAIL
- contributi INPS;
- congedo matrimoniale;
- maternità obbligatoria;
- congedo parentale;
- TFR;
- disoccupazione (NASPI).
Gli apprendisti sono inoltre destinatari delle tutele previste dalla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, secondo il rispettivo campo di applicazione.
Formazione e tutor aziendale
La formazione è il cuore del contratto di apprendistato. Il percorso formativo deve essere coerente con la tipologia di apprendistato e con gli obiettivi professionali previsti dal rapporto. Le modalità di definizione e gestione della formazione variano in relazione al tipo di apprendistato.
Nel primo e nel terzo livello, il percorso coinvolge anche l’istituzione formativa e deve essere coordinato con il percorso di istruzione, formazione, alta formazione o ricerca.
Nel caso dell’apprendistato professionalizzante, la formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa applicabile.
All’interno dell’azienda è inoltre prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, con il compito di accompagnare l’apprendista nel percorso di inserimento e apprendimento.
La normativa vigente stabilisce, inoltre, l’obbligo di nomina di un tutore o referente aziendale da affiancare l’apprendista, e la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, come il Fondo FAPI.
Il Ministero del Lavoro continua a destinare risorse anche al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato: nell’aprile 2026 è stato, ad esempio, adottato il Decreto direttoriale n. 154 relativo al finanziamento delle attività formative per l’annualità 2025.
Il contributo Enfea per la formazione esterna e la conferma dell’apprendista
Per le aziende aderenti che applicano i CCNL di riferimento, Enfea prevede una specifica prestazione dedicata alla formazione esterna delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato e alla successiva conferma.
La prestazione comprende due componenti.
La prima consiste in un bonus di €600 una tantum, riconosciuto alla fine del periodo di apprendistato in caso di conferma dell’apprendista con assunzione a tempo indeterminato.
La seconda consiste in un contributo di €200 all’anno per ogni singolo apprendista per le spese connesse alla formazione esterna, che l’azienda rimborsa all’apprendista per i costi sostenuti per:
- trasporti;
- pasti;
- ore di viaggio.
Per richiedere il contributo relativo alla formazione esterna è necessario presentare la documentazione prevista da Enfea, tra cui:
- copia del contratto di apprendistato;
- documentazione attestante la formazione esterna all’azienda;
- autocertificazione firmata dall’apprendista relativa ai rimborsi previsti dall’azienda;
- copia del LUL relativo al mese precedente quello della domanda.
Per il bonus relativo alla conferma è inoltre richiesta la copia della lettera di trasformazione del rapporto o l’autocertificazione in caso di conferma dell’apprendista.
La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’effettuazione della formazione esterna. Per il bonus di conferma, il termine è di tre mesi dalla trasformazione del contratto.
Per conoscere nel dettaglio requisiti, documentazione e modalità di richiesta è possibile consultare la sezione dedicata alle prestazioni sul sito di Enfea.
Enfea è l’Ente Bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, al quale aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.
Per informazioni aggiornate sulle prestazioni e sulle modalità di presentazione delle domande, è sempre opportuno fare riferimento alla documentazione ufficiale pubblicata da Enfea.
Per maggiori dettagli, consultare il sito www.enfea.it.
