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Superminimo in busta paga: assorbibile o non assorbibile?

Categoria: Lavoro
Giu 14, 2023
Redazione
Superminimo in busta paga assorbibile o non assorbibile

Il superminimo rappresenta una componente retributiva aggiuntiva rispetto alla paga base minima stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o dagli accordi aziendali. Questo importo extra può essere riconosciuto ai lavoratori per diverse ragioni, tra cui la necessità di garantire una retribuzione più dignitosa in un contesto di salari insufficienti, il desiderio di premiare la professionalità e particolari competenze, o come strumento per attrarre e trattenere talenti.

Tecnicamente, il superminimo fa parte a tutti gli effetti della retribuzione fissa mensile di una lavoratrice o di un lavoratore, contribuendo al calcolo di elementi come ferie, permessi, mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). È inoltre soggetto a tassazione ai fini INPS e IRPEF.

La natura di questa voce retributiva può essere di due tipi principali: assorbibile o non assorbibile. Questa distinzione è fondamentale poiché incide direttamente sulla stabilità e l’evoluzione futura della retribuzione. Un superminimo assorbibile può essere ridotto in caso di futuri aumenti salariali derivanti da rinnovi contrattuali o passaggi di livello, mentre un superminimo non assorbibile rimane invariato e si somma agli eventuali aumenti. La sua natura deve essere esplicitamente indicata negli accordi tra le parti.

Cos’è esattamente il superminimo e perché esiste?

Come accennato prima, il superminimo rappresenta una componente aggiuntiva della retribuzione che si somma alla paga base minima stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o dagli accordi aziendali. Questa voce retributiva va oltre la soglia del salario minimo prevista dalla contrattazione collettiva e di secondo livello. 

Non è un obbligo di legge, ma deriva da una scelta discrezionale del datore di lavoro o da una negoziazione individuale con la lavoratrice o il lavoratore. 

La sua natura giuridica si fonda sull’articolo 2099 del Codice Civile, che consente alle parti di definire la retribuzione nel rispetto dei minimi contrattuali.

Superminimo individuale e collettivo

Il superminimo può essere riconosciuto in due forme principali, che riportiamo di seguito:

  • individuale: quando è frutto di un accordo tra il singolo lavoratore e il datore di lavoro. In questo caso, può essere definito anche come “aumento di merito” o “assegno ad personam”;
  • collettivo: quando è stabilito da accordi tra associazioni sindacali e datoriali o tra sindacato e datore di lavoro, applicandosi alla generalità dei lavoratori o a una specifica categoria di dipendenti.

In entrambi i casi, una volta concesso, il superminimo diventa parte integrante della retribuzione fissa mensile. Appare in busta paga come una voce specifica, separata dagli altri elementi della retribuzione.

Perché viene introdotto?

Le ragioni per cui il superminimo viene introdotto sono molteplici e mirano a diverse finalità, tra cui le principali sono le seguenti:

  • contrastare l’ineguaglianza salariale e garantire una retribuzione più dignitosa alle lavoratrici e ai lavoratori, soprattutto in contesti di salari insufficienti a far fronte alle spese quotidiane;
  • premiare la professionalità, particolari capacità, meriti o competenze specifiche;
  • incentivare la produttività;
  • fungere da strumento per attrarre e trattenere talenti qualificati o di difficile sostituzione;
  • compensare mansioni di maggiore responsabilità o onerosità;
  • raggiungere una Retribuzione Annua Lorda (RAL) pattuita tra le parti.
  • rappresentare una soluzione temporanea per riconoscere un maggior compenso immediato ai dipendenti, in periodi di difficoltà.

Il superminimo, essendo un elemento aggiuntivo del salario, contribuisce ad aumentare il reddito disponibile mensile del lavoratore e riconosce tangibilmente il suo valore professionale.

Qual è la differenza tra superminimo assorbibile e non assorbibile?

Quando si parla di superminimo, la distinzione più rilevante riguarda la sua natura assorbibile o non assorbibile. Questa classificazione ha implicazioni significative sulla stabilità e sull’evoluzione futura della retribuzione di un lavoratore.

Superminimo assorbibile

Il superminimo assorbibile è una quota extra della retribuzione che, se riconosciuta, può essere “assorbita” o ridotta in caso di futuri aumenti della paga base, che possono derivare da diversi eventi, tra cui:

  • rinnovi migliorativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);
  • passaggi a un livello di inquadramento superiore;
  • altri accordi collettivi o individuali.

In pratica, se la retribuzione minima contrattuale aumenta, l’importo dell’aumento viene sottratto dalla quota del superminimo assorbibile, mantenendo di fatto invariato lo stipendio totale del lavoratore.

Facciamo un esempio pratico di superminimo assorbibile: immaginiamo che un lavoratore abbia una paga base di €1.500,00 e un superminimo assorbibile di €200,00, per un totale di €1.700,00 mensili. Se il CCNL viene rinnovato e la paga base aumenta a €1.550,00 (un incremento di €50,00), il superminimo assorbibile si ridurrà di conseguenza a €150,00 (€200,00 – €50,00). La retribuzione totale del lavoratore rimarrà quindi €1.700,00 (€1.550,00 + €150,00). L’importo complessivo della retribuzione non cambia, ma cambia la sua composizione.

La natura assorbibile del superminimo deve essere esplicitamente indicata nell’accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, ad esempio nel contratto di assunzione o nella lettera di attribuzione. In assenza di tale specificazione, si tende a considerarlo non assorbibile. 

Si ricorda, infine, che non può essere ridotto dagli scatti di anzianità.

Superminimo non assorbibile

A differenza di quello assorbibile, il superminimo non assorbibile è fisso e garantito. Ciò significa che il suo importo non subisce alcuna variazione in presenza di aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali, passaggi di livello o altri incrementi. Ogni incremento salariale si sommerà al superminimo già riconosciuto, determinando un effettivo aumento della retribuzione totale del lavoratore.

Questa tipologia di superminimo genera un vantaggio maggiore per il lavoratore e viene solitamente concessa a personale con elevata specializzazione o di difficile sostituzione.

Facciamo, anche in questo caso, un esempio pratico di superminimo non assorbibile, considerando lo stesso scenario di prima: il lavoratore percepisce una paga base e un superminimo non assorbibile di €200,00. Se la paga base aumenta di €120,00 per un rinnovo del CCNL, il superminimo non assorbibile non verrà ridotto. Di conseguenza, l’intero aumento si sommerà al superminimo già in essere, e il lavoratore avrà un aumento reale della propria retribuzione lorda. 

Questo significa che, oltre all’aumento della paga base, continuerà a ricevere l’intero superminimo di €200,00, incrementando il suo stipendio totale.

Anche la non assorbibilità dovrebbe essere specificata nel contratto individuale. Tuttavia, in assenza di indicazioni esplicite, la giurisprudenza tende a considerare il superminimo come non assorbibile, applicando il principio del favor prestatoris

Insomma, la scelta tra superminimo assorbibile e non assorbibile incide sulla certezza dell’importo finale della retribuzione nel tempo: nel primo caso la voce può ridursi, mentre nel secondo rimane invariata e si cumula con gli aumenti.

Tassazione, contributi, ferie e altri elementi retributivi

Il superminimo, sia esso assorbibile o non assorbibile, è a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente e una componente della retribuzione fissa mensile. Per questo motivo, è soggetto a tassazione ai fini IRPEF e su di esso vengono calcolati i contributi previdenziali (INPS).

Nello specifico:

  • reddito Imponibile: il superminimo contribuisce alla formazione del reddito complessivo annuo della lavoratrice o del lavoratore ed è interamente imponibile. In fase di negoziazione, è utile valutarne l’impatto sull’importo netto percepito;
  • impatto sull’IRPEF: essendo una retribuzione aggiuntiva, il lavoratore paga su di essa la propria aliquota IRPEF massima. Questo significa che il superminimo può far scattare uno scaglione di tassazione superiore, aumentando progressivamente la percentuale di imposta da pagare;
  • contributi previdenziali: vengono calcolati i contributi previdenziali a carico sia del lavoratore che dell’azienda. Per l’azienda, il costo del superminimo è elevato, poiché le aliquote contributive datoriali si aggirano intorno al 30%. D’altra parte, i maggiori contributi versati hanno un impatto positivo sul trattamento pensionistico futuro del lavoratore;
  • incidenza su altri elementi retributivi: il superminimo incide sul calcolo di diversi elementi della busta paga:
    • ferie e permessi;
    • mensilità aggiuntive come la tredicesima e la quattordicesima;
    • Trattamento di Fine Rapporto (TFR): concorre alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR. In pratica, il 6,91% del superminimo viene accantonato a fine anno a titolo di TFR;
    • lavoro straordinario o supplementare: incide sulla determinazione del compenso orario per queste prestazioni.

Dobbiamo ricordare che il superminimo è un importo lordo, non netto. Qualsiasi modifica alla struttura retributiva, inclusa l’introduzione o la modifica del superminimo, deve essere concordata tra le parti e formalizzata.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è il superminimo?

Il superminimo è una componente aggiuntiva della retribuzione che si somma alla paga base minima stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o dagli accordi aziendali. Questo importo va oltre la soglia del salario minimo previsto dalla contrattazione e può essere il risultato di un accordo individuale tra lavoratore e datore, o di un accordo collettivo.

Perché viene riconosciuto il superminimo?

Il superminimo viene riconosciuto per diverse ragioni. Principalmente, mira a contrastare l’ineguaglianza salariale e garantire una retribuzione più dignitosa. Serve anche a premiare la professionalità, le capacità particolari o i meriti del lavoratore. Può essere uno strumento per attrarre e trattenere talenti o per compensare mansioni con maggiore responsabilità.

Dove si trova il superminimo in busta paga? 

Il superminimo appare in busta paga come una voce specifica e separata dagli altri elementi della retribuzione. Generalmente, si trova nella sezione “voci fisse” o “altri elementi retributivi”, accanto alla paga base e alle altre voci fisse che compongono la retribuzione lorda mensile. Può essere indicato come superminimo individuale, assorbibile o non assorbibile.

Qual è la differenza fondamentale tra superminimo assorbibile e non assorbibile? 

La differenza chiave riguarda la sua evoluzione in caso di futuri aumenti retributivi. Un superminimo assorbibile può essere ridotto o “assorbito” se la paga base aumenta (ad esempio per rinnovi del CCNL o passaggi di livello), mantenendo invariato lo stipendio totale. Al contrario, un superminimo non assorbibile rimane fisso e si somma a tali aumenti, determinando un incremento effettivo della retribuzione complessiva. La sua natura deve essere esplicitamente indicata nell’accordo.

Il superminimo è soggetto a tassazione? 

Sì, il superminimo è a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente e fa parte della retribuzione fissa mensile. Di conseguenza, è soggetto a tassazione IRPEF e su di esso vengono calcolati i contributi previdenziali (INPS) sia a carico del lavoratore che dell’azienda.

Il superminimo incide sul calcolo di altri elementi della retribuzione? 

Sì, essendo parte integrante della retribuzione fissa, il superminimo è considerato per il calcolo di ferie e permessi, delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Inoltre, incide sulla determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare.

Il superminimo può essere ridotto o eliminato? 

Il superminimo individuale, essendo frutto di un accordo, può essere ridotto o eliminato solo tramite un successivo accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore). Il datore di lavoro non può toglierlo o diminuirlo unilateralmente. Se, invece, è il risultato di un accordo collettivo (superminimo collettivo), la sua modifica, anche in senso peggiorativo, può avvenire solo tramite la successiva contrattazione collettiva. Il superminimo non può essere assorbito dagli scatti di anzianità.

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