Per la gestione di pratiche di natura burocratica è quasi sempre necessario il supporto di professionisti del settore, esperti in materia e consapevoli delle procedure da seguire al fine di evitare errori e raggiungere l’obiettivo finale. Nel caso di prestazioni di natura fiscale, di welfare o di supporto socio-economico, ci si può affidare a due realtà alle quali ognuno di noi, prima o poi, si è rivolto: stiamo parlando del CAF e del patronato.
Anche se spesso operano in sinergia, magari all’interno di una struttura che offre sia servizi di assistenza fiscale sia in materia di previdenza sociale, assistenza sanitaria, pensioni, CAF e patronato non sono la stessa cosa.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa sono, quali servizi offrono e qual è la differenza tra CAF e patronato.
Indice dei contenuti
Cos’è un CAF?
Iniziamo col dire che CAF è l’acronimo di Centro di Assistenza Fiscale – ma è possibile trovare anche la dicitura CAAF, Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale – e già dalla sigla possiamo intuire il tipo di servizio da loro offerto.
Queste strutture sono state istituite con la Legge 30 dicembre 1991, n. 413, con lo scopo di aiutare i contribuenti a comprendere e rispettare le norme fiscali, semplificando così la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e la richiesta di agevolazioni fiscali.
Come accennato, i CAF devono ricevere un’autorizzazione dal Ministero delle Finanze, in seguito al rilascio della quale possono accedere ai rispettivi Albi, che sono due:
- Albo dei Caf-dipendenti: consultabile qui, questo Albo accoglie i centri di assistenza fiscali che offrono servizi alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti e ai pensionati;
- Albo dei Caf-imprese: consultabile qui, in questo Albo sono ammesse quelle strutture che offrono assistenza ai datori di lavoro.
Quindi, lavoratrici, lavoratori, pensionati e datori di lavoro possono rivolgersi a un CAF per le proprie esigenze di natura fiscale, tributaria e burocratica.
Chi può costituire un CAF?
Per legge, i CAF possono essere costituiti solo da determinati soggetti, in possesso di specifici requisiti.
Chi sono questi soggetti? L’elenco lo fornisce l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web (qui):
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), istituite da almeno dieci anni;
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, non presenti nel Cnel: queste associazioni devono essere istituite da almeno dieci anni e avere rilevanza nazionale (riconosciuta con decreto del Ministero delle finanze) con riferimento al numero degli associati e all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
- organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra su delega della propria associazione nazionale;
- organizzazioni sindacali delle lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionati o organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti;
- sostituti d’imposta aventi complessivamente almeno 50.000 dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti.
Per assicurarsi che il CAF al quale ci si vuole rivolgere sia effettivamente abilitato, è sufficiente consultare gli Albi online e verificare.
Le organizzazioni sindacali che hanno costituito Enfea, CGIL, CISL, UIL, insieme a Confapi, hanno i loro CAAF a cui ci si può rivolgere. I riferimenti si possono trovare sui loro siti istituzionali.
Quali servizi offre un CAF (Centro di Assistenza Fiscale)?
Abbiamo visto che presso i CAF è possibile richiedere e ricevere assistenza in relazione a questioni di ordine fiscale e tributario, ma quali sono i servizi offerti?
I principali sono i seguenti:
- presentazione della dichiarazione dei redditi;
- richiesta di agevolazioni fiscali;
- calcolo dell’IMU e del TASI da pagare;
- elaborazione del documento ISEE, fondamentale per molte procedure, tra cui l’assegno unico e universale;
- assistenza per il rilascio dell’identità digitale SPID;
- richiesta del Reddito di Cittadinanza;
- assistenza familiare per la gestione di colf, assistenti familiari, baby sitter e governanti;
- assistenza fiscale per artigiani, liberi professionisti, lavoratori autonomi, piccole e medie imprese, cooperative e associazioni;
- assistenza per la presentazione della dichiarazione di successione;
- assistenza per la compilazione e registrazione di contratti di locazione.
Molti di questi servizi vengono erogati a titolo gratuito, in particolare per quanto concerne l’invio di moduli precompilati, grazie alla copertura delle spese da parte dello Stato, mentre altri possono prevedere il pagamento di una quota variabile, ma in genere a prezzi contenuti.
Ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti/e alle federazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL sono applicate tariffe scontate.
Cos’è un patronato
Il patronato è un ente di diritto privato, gestito da Confederazioni e Associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali, adibito all’erogazione di servizi di pubblica utilità.
Il patronato non deve perseguire alcuno scopo di lucro, proprio perché svolge un ruolo sociale di fondamentale importanza, a fronte del quale usufruisce di finanziamenti pubblici elargiti attraverso un fondo economico predisposto dagli enti previdenziali (INPS, INPDAP, INAIL, IPSEMA).
Come chiarito dal Ministero del Lavoro, i patronati esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore di:
- lavoratrici e lavoratori dipendenti;
- lavoratrici e lavoratori autonomi;
- pensionati;
- cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa.
Inoltre, possono svolgere, sempre senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale.
Chi può costituire un patronato?
Come spiegato, un patronato è un ente privato, senza scopo di lucro, che offre servizi di pubblica utilità.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
- siano costituite e operino in modo continuativo da almeno otto anni;
- abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;
- dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
In Italia, attualmente, sono costituiti 24 patronati.
Le organizzazioni sindacali che hanno costituito Enfea, CGIL, CISL, UIL, insieme a Confapi, hanno i loro patronati a cui ci si può rivolgere. I riferimenti si possono trovare sui loro siti istituzionali.
Per l’elenco completo si invita a consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qui.
Quali servizi offre un patronato?
Un patronato è tenuto a offrire servizi di pubblica utilità a lavoratori, pensionati, cittadini e stranieri presenti sul territorio italiano, nell’ambito delle:
- prestazioni in materia di previdenza;
- prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
- prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
- prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
- prestazioni in materia di diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.
Questi servizi vengono erogati a titolo gratuito, tramite il summenzionato fondo che gestisce i finanziamenti ai patronati, corrisposti sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti degli Istituti medesimi, come stabilito dall’articolo 13 della Legge 152/2001.
Alcuni servizi, però, possono essere elargiti dietro compenso, in quanto non coperti dal finanziamento pubblico.
Differenza tra CAF e patronato
In conclusione, sebbene CAF e patronati siano spesso menzionati insieme, si tratta di due realtà diverse che offrono servizi di assistenza ai cittadini in ambiti differenti.
I CAF si occupano principalmente di questioni fiscali e tributarie, mentre i patronati si occupano di questioni più ampie, come la previdenza sociale, la salute e il lavoro.
Inoltre i patronati hanno una dimensione sociale più forte, ovvero svolgono un servizio di pubblica utilità, rispetto ai CAF, essendo gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro.
In ogni caso, sia i CAF che i patronati offrono un servizio prezioso alle persone che hanno bisogno di assistenza per risolvere questioni burocratiche complesse.
Infine, è opportuno ricordare che CAF e patronati non sono in concorrenza tra loro. Al contrario, spesso collaborano tra loro per offrire un supporto più completo e integrato alle persone che ne hanno bisogno.