In Italia, la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta un punto di riferimento fondamentale per garantire la partecipazione attiva dei lavoratori alla prevenzione dei rischi.
Introdotto dal D.Lgs. 626/1994 e successivamente rafforzato dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), l’RLS affonda le sue radici nelle rivendicazioni sindacali degli anni ’60 e ’70, quando lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) sanciva il diritto dei lavoratori di intervenire sulla tutela della propria salute.
Il ruolo dell’RLS, spesso frainteso o ridotto a una funzione tecnica, dovrebbe invece essere valorizzato come figura di rappresentanza collettiva, interlocutore attivo nella valutazione dei rischi e promotore della cultura della prevenzione. Accanto a lui, il legislatore ha previsto ulteriori figure, come il Rappresentante Territoriale (RLST) e quello di Sito Produttivo (RLSSP), per garantire la presenza della rappresentanza anche nelle realtà più complesse.
Tuttavia, l’efficacia di questa figura dipende dalla formazione, dall’informazione e dalla reale possibilità di incidere nei processi decisionali in tema di sicurezza.
Approfondiamo il ruolo dell’RLS in chiave operativa, analizzando i suoi compiti, le competenze previste dalla normativa, il rapporto con gli altri attori della prevenzione (interni ed esterni all’azienda), e il suo coinvolgimento su temi cruciali come stress lavoro-correlato, clima aziendale, infortuni sul lavoro e malattie professionali.
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Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
L’RLS è il punto di riferimento interno all’azienda per le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro dal punto di vista dei lavoratori. Non è un tecnico né un responsabile della sicurezza, ma una figura eletta o designata che esercita un ruolo di rappresentanza e partecipazione, promuovendo il dialogo tra lavoratrici, lavoratori e datore di lavoro.
La sua azione si fonda sull’ascolto dei colleghi, sull’osservazione dei luoghi di lavoro e sull’interazione costante con il sistema di prevenzione aziendale.
L’evoluzione della figura dell’RLS
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non nasce con il Testo Unico del 2008, ma affonda le sue radici in un percorso lungo e articolato, intrecciato con la storia sindacale e la crescente consapevolezza dei diritti dei lavoratori.
Un primo fondamento si ritrova già nell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Negli anni ‘50, una serie di decreti mirati a prevenire infortuni e malattie professionali iniziarono a delineare una cornice normativa più concreta, seppur ancora centrata su logiche prescrittive e poco partecipative.
Ma è negli anni ’60 e ’70 che si assiste a una svolta sostanziale: le lotte sindacali per condizioni di lavoro più eque pongono al centro la salute di lavoratrici e lavoratori, promuovendo pratiche innovative come le mappe di rischio e i gruppi omogenei, strumenti di analisi collettiva dei rischi. Il principio guida era chiaro: la prevenzione non si delega, ma si costruisce con il coinvolgimento diretto dei lavoratori.
Successivamente, lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), con l’articolo 9, sancisce il diritto dei lavoratori a intervenire attivamente nella tutela della salute, introducendo un modello partecipativo ancora oggi centrale.
Un’ulteriore svolta decisiva arriva con il recepimento delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo 626/1994 segna la nascita formale dell’RLS come figura obbligatoria in tutte le aziende, traducendo in norma gran parte delle conquiste del movimento operaio.
Il decreto stabilisce modalità di elezione, diritti e poteri del rappresentante, con l’obiettivo di trasformare il lavoratore da soggetto passivo a protagonista della prevenzione. L’RLS può accedere ai luoghi di lavoro, ricevere informazioni, essere consultato preventivamente e partecipare alle riunioni sulla sicurezza. Viene anche fissato il numero minimo di rappresentanti in base alla dimensione dell’azienda.
Non mancarono, però, difficoltà applicative: in molte realtà l’RLS rischiava di essere isolato o di vedere il proprio ruolo ridotto a una funzione tecnica, spesso in solitaria, più che a una rappresentanza collettiva pienamente integrata nel sistema di prevenzione.
Infine, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla sicurezza, si consolida e si amplia il ruolo dell’RLS. Il decreto riordina la normativa precedente, ne conserva l’impostazione partecipativa e la arricchisce con nuovi strumenti e articolazioni.
Le diverse tipologie di RLS
Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) definisce in modo articolato la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), distinguendone diverse tipologie a seconda del contesto e delle dimensioni aziendali.
Pur avendo attribuzioni comuni, ciascuna figura opera in un ambito specifico.
- RLS aziendale: è il rappresentante eletto o designato da lavoratrici e lavoratori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, con il compito di rappresentarli su tematiche quali: salute e sicurezza. Esso è anche il principale interlocutore del datore di lavoro in materia di prevenzione.
- dove opera? In tutte le aziende o unità produttive;
- come viene eletto? Nelle aziende fino a 15 dipendenti, direttamente dai lavoratori; in quelle con oltre 15 dipendenti, nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU), o in loro assenza, tra i lavoratori;
- numero minimo di RLS? 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti, 3 in quelle che hanno tra 201 e 1000 dipendenti, 6 nelle aziende che hanno oltre 1000 dipendenti. Questi numeri possono essere aumentati dalla contrattazione collettiva;
- se l’RLS non viene eletto? Le sue funzioni possono essere assunte da un RLST o da un RLSSP, a seconda del contesto.
- RLS territoriale (RLST): è il rappresentante che tutela lavoratrici e lavoratori di più aziende di un territorio o comparto, quando non è stato nominato un RLS aziendale;
- dove opera? Tipicamente, nelle micro e piccole imprese dove manca un RLS interno;
- chi lo nomina? viene stabilito dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria;
- caratteristiche: non può svolgere altri ruoli sindacali operativi e il suo nominativo viene comunicato alle aziende da organismi paritetici o fondi. Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro con preavviso, salvo casi urgenti (es. infortunio grave) e si confronta sia con i singoli datori di lavoro che con l’Organismo Paritetico Territoriale (OPT).
- RLS di sito produttivo (RLSSP): è il rappresentante designato tra gli RLS delle aziende presenti in un grande sito produttivo, caratterizzato dalla presenza di più imprese.
- Dove opera? In contesti complessi come i cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno, nei porti, interporti e impianti siderurgici, in altri siti produttivi con oltre 500 lavoratori mediamente presenti;
- chi lo nomina? la sua nomina avviene su iniziativa degli RLS aziendali, secondo modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- che funzione ha? coordina l’azione dei vari RLS presenti e svolge il suo ruolo anche nelle aziende dove manca l’RLS.
- RLS per la sicurezza e l’ambiente (RLSA): figura non prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma introdotta dalla contrattazione collettiva (inizialmente nel settore chimico, poi anche nel metalmeccanico).
- Dove opera? In settori a forte impatto ambientale;
- quali sono le sue peculiarità? Il suo ruolo include anche la tutela ambientale e richiede competenze specifiche su normative ambientali e Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).
I compiti e i diritti dell’RLS
Indipendentemente dalla tipologia, tutti gli RLS devono essere messi in condizione di:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- essere consultati in modo preventivo e tempestivo:
- sulla valutazione dei rischi;
- sulla scelta delle misure di prevenzione;
- sulla nomina di RSPP, addetti emergenze, medico competente;
- sui programmi di formazione.
- ricevere:
- informazioni e documentazione aziendale (DVR, DUVRI, statistiche su infortuni e malattie professionali, ecc.);
- comunicazioni dagli organi di vigilanza.
- partecipare alla riunione periodica (obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori);
- proporre misure per la prevenzione;
- segnalare rischi al datore di lavoro;
- rivolgersi alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure di sicurezza adottate;
- ricevere una formazione adeguata, iniziale (almeno 32 ore) e periodica (aggiornamenti obbligatori).
Con quali figure deve relazionarsi?
Nello svolgimento delle sue mansioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve relazionarsi con diverse figure, sia interne all’ambiente di lavoro e sia esterne.
Quali sono queste figure? Tra quelle interne, quindi presenti nel luogo di lavoro, possiamo menzionare le seguenti:
- lavoratrici e lavoratori: l’RLS è eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È il loro interlocutore diretto, partecipa alla valutazione dei rischi, alla riunione periodica e ad altri momenti chiave, agendo come portavoce delle segnalazioni ricevute. Non è un delegato a cui “appaltare” la prevenzione, ma un promotore del coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori;
- datore di lavoro: è il principale interlocutore dell’RLS, nonché il soggetto con la massima responsabilità nella prevenzione. Deve consultare l’RLS preventivamente e tempestivamente in merito a valutazione dei rischi, misure di prevenzione e loro verifica. Inoltre, è tenuto ad avvertire l’RLS dei rischi rilevati e ad accogliere eventuali segnalazioni, con possibilità per l’RLS di ricorrere alle autorità competenti qualora le misure adottate risultino insufficienti;
- dirigenti e preposti: svolgono funzioni operative e decisionali in materia di prevenzione. L’RLS può formulare osservazioni durante visite ispettive, in cui anche queste figure possono essere sentite;
- RSPP e ASPP: il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono incaricati di individuare e valutare i rischi e proporre misure di prevenzione. L’RLS viene consultato sulla loro designazione e collabora con loro. Non si può ricoprire contemporaneamente il ruolo di RLS e RSPP/ASPP.
- medico competente: l’RLS è consultato anche per la sua designazione. Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi, esegue la sorveglianza sanitaria e partecipa alla riunione periodica. L’RLS può confrontarsi con lui per situazioni specifiche;
- addetti al primo soccorso e alle emergenze: anche per la loro designazione è prevista la consultazione dell’RLS, che può così contribuire a una gestione integrata delle emergenze.
- RSU: le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono parte integrante del sistema della prevenzione. Nelle aziende con più di 15 dipendenti l’RLS è eletto tra i membri delle RSU. Anche se l’RLS non ha potere contrattuale, deve collaborare in sinergia con le RSU, che restano titolari della rappresentanza sindacale.
Tra le figure esterne all’azienda, invece, troviamo:
- aziende in appalto: la presenza di appaltatori genera interferenze da gestire. L’RLS riceve copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- ASL e altri organi di vigilanza (ARPA, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Vigili del Fuoco): esercitano il controllo sull’applicazione delle norme. L’RLS può richiedere interventi o informazioni, ricevere comunicazioni dai servizi di vigilanza e formulare osservazioni durante le ispezioni;
- Sindacato: è un referente fondamentale per l’RLS. Le strutture territoriali forniscono supporto e formazione. I sindacati stipulano gli accordi collettivi che regolano modalità di elezione e operatività degli RLST;
- Patronato: fornisce assistenza e tutela ai lavoratori per pratiche legate a infortuni e malattie professionali;
- organismi paritetici: nati dalla collaborazione tra sindacati e organizzazioni datoriali, sono la prima istanza di riferimento in caso di controversie su formazione, informazione o rappresentanza. Collaborano con l’INAIL e supportano la figura dell’RLST.
- INAIL: ente pubblico che svolge attività assicurativa, di prevenzione e ricerca. L’RLS può rivolgersi all’INAIL tra le autorità competenti;
- consulenti: professionisti che supportano le aziende (o i sindacati) in materia di salute, sicurezza e ambiente. Possono essere presenti anche alle riunioni periodiche.
Insomma, l’RLS si muove in una rete articolata di relazioni, sia interne che esterne all’azienda, per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Conoscere le competenze, i doveri e le possibilità di collaborazione con ogni soggetto è essenziale per svolgere al meglio il proprio ruolo.
Domande frequenti (FAQ)
L’RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza durante il lavoro. È la figura che nell’azienda dà voce alle esigenze dei lavoratori e si relaziona con il datore di lavoro per le problematiche emergenti.
L’RLS è eletto o designato dai lavoratori stessi. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSU), o direttamente dai lavoratori in loro assenza. Fino a 15 dipendenti, è eletto direttamente dai lavoratori o individuato a livello territoriale/di comparto. La sua designazione non è un obbligo del datore di lavoro.
Il numero di RLS varia in base alla dimensione dell’azienda.
– Fino a 200 lavoratori: 1 RLS.
– Da 201 a 1000 lavoratori: 3 RLS.
– Oltre 1000 lavoratori: 6 RLS
Questi sono numeri minimi che possono essere aumentati dalla contrattazione collettiva.
L’RLS ha diverse attribuzioni. Tra queste, l’accesso ai luoghi di lavoro, essere consultato preventivamente su valutazione rischi e misure di prevenzione, sulla designazione delle figure chiave (RSPP, MC, ecc.). Riceve informazioni dai servizi di vigilanza, promuove misure di prevenzione, partecipa alla riunione periodica, fa proposte, e può avvertire il responsabile o fare ricorso alle autorità competenti.
L’RLS si relaziona con figure interne come i lavoratori (che rappresenta), il datore di lavoro (interlocutore principale), dirigenti e preposti, RSPP e ASPP, medico competente, addetti alle emergenze e le RSU (di cui spesso fa parte). Si relaziona anche con figure esterne come ASL e altri organi di vigilanza, Sindacato, Patronato, organismi paritetici e INAIL.
Oltre all’RLS aziendale, che opera all’interno di una singola azienda, esistono l’RLST (Territoriale), che esercita la funzione per più aziende in un territorio o comparto, e l’RLSSP (di Sito Produttivo), individuato in contesti complessi con più aziende (es. cantieri grandi, porti) per coordinare gli RLS di sito. Esiste anche l’RLSA (Ambiente), non previsto dalla legge ma da accordi collettivi, che si occupa anche di temi ambientali.
Sì, l’RLS deve ricevere una formazione adeguata e specifica. È previsto un corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici. Deve inoltre frequentare un aggiornamento annuale, di 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori. La formazione non può comportare oneri economici.
No, l’RLS non è il solo responsabile. Il ruolo cardine e la responsabilità principale è del datore di lavoro. L’RLS è un soggetto chiave nel sistema della prevenzione, che richiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori, inclusi lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP e MC. L’RLS non è un delegato a cui appaltare la prevenzione.
Sì, l’RLS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Questo diritto è fondamentale per la conoscenza e l’analisi dei rischi. Le modalità possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva, segnalando preventivamente le visite, che non devono intralciare le esigenze produttive.
L’RLS riceve informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. Questo include dati su sostanze pericolose, macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali. Su richiesta, riceve copia del DVR e del DUVRI in caso di appalti.