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Chi è e cosa fa il preposto in azienda

Categoria: Lavoro
Gen 31, 2024
Redazione
Chi è e cosa fa il preposto in azienda

Il preposto alla sicurezza è una figura importante dell’azienda, tenuta a tutelare le altre lavoratrici e lavoratori, ma anche se stesso, dai possibili rischi derivanti dall’attività svolta.

In questo articolo vedremo chi è il preposto alla sicurezza, quali sono i presupposti della sua nomina e qual è la normativa di riferimento

Vedremo, poi, chi è obbligato a nominare il preposto e come viene normata la figura del cosiddetto “presupposto di fatto”.

Andremo, infine, ad approfondire tutti i compiti che la legge attribuisce al preposto in azienda, per poi individuare le responsabilità, le relative sanzioni in caso di inadempimento e le possibili azioni che il preposto può compiere per tutelarsi nello svolgimento di questa mansione.

Chi è il preposto alla sicurezza in azienda?

La figura del preposto alla sicurezza è definita dal D.Lgs. 81/2008, decreto che si occupa nella sua interezza della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare, secondo l’art. 2, il preposto è:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Chi può ricoprire il ruolo di preposto?

Come si può trarre dalla definizione di legge, il preposto è un soggetto competente ed esperto, che si occupa di organizzare il lavoro e controllare che tutto venga svolto correttamente in modo da garantire la sicurezza dei propri colleghi. Tipicamente, si tratta di persone che ricoprono ruoli quali capo squadra, capo reparto, capo cantiere, ecc.

Fondamentale è il passaggio della norma in cui il preposto viene investito di un “funzionale potere di iniziativa” (esercitabile solo se ha potere decisionale e di spesa e quindi non deve essere autorizzato dal datore di lavoro), che rappresenta il diritto/dovere di attivarsi al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.

Quando è necessario il preposto alla sicurezza e chi lo nomina

Sono obbligate a rispettare le normative sulla sicurezza, e dunque anche a nominare il preposto, tutte le aziende pubbliche e private con almeno un lavoratore, incluse le attività d’ufficio più semplici e le piccole attività commerciali, le imprese familiari e i lavoratori autonomi.

L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro, o ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività aziendale, secondo le attribuzioni e le competenze che gli sono state conferite, di:

“individuare il preposto e i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 [articolo che analizzeremo nel prossimo paragrafo, NdR]. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.”

Il soggetto individuato come preposto ha comunque diritto di rifiutare questa mansione, ma trattandosi di responsabilità strettamente connesse al proprio ruolo (abbiamo parlato di capi reparto, capi cantiere, ecc.) questa facoltà è difficilmente esercitabile.

Ci spieghiamo meglio. 

La norma all’articolo 299 prevede anche la figura del “preposto di fatto”, un soggetto che, seppur privo di nomina formale e relativa accettazione, ricopre comunque un ruolo di gestione e coordinamento delle attività.

Dunque, anche se non c’è stata nomina o accettazione della stessa, il soggetto interessato è riconosciuto come capo dagli altri lavoratori e verrà considerato preposto di fatto. Inoltre, se formalmente è stato nominato un soggetto terzo, anche quest’ultimo risponderà, insieme al preposto di fatto, delle possibili conseguenze.

Quali sono i compiti di un preposto?

Per analizzare i compiti affidati al preposto, torniamo al D.Lgs 81/2008, che all’art. 19 fornisce tutte le informazioni circa gli obblighi di questa figura aziendale

Vediamoli, uno per uno:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte delle singole lavoratrici e dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
  • verificare affinché soltanto le lavoratrici e i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le mancanze di mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
  • frequentare appositi corsi di formazione

Cosa comporta accettare l’incarico di preposto?

Quello del preposto è un compito che richiede grandi dosi di competenza, spirito di osservazione, conoscenza di regole e procedure e di responsabilità per la sicurezza dei propri colleghi e per la propria, anche dal punto di vista giuridico, dal momento che il mancato rispetto delle regole comporta delle conseguenze legali oltre ai possibili danni a persone e cose.

Vediamo, quindi, le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di legge imposti al preposto in azienda. L’art. 56 del D.Lgs. 81/2006 stabilisce che i preposti, nei limiti della loro attività e avendo ricevuto per iscritto potere formale di spesa oltreché decisionale, possono essere puniti con:

  • arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro se non ha sovrinteso e vigilato sul rispetto delle regole, ha richiesto ai lavoratori di riprendere l’attività pur in presenza di un pericolo grave e immediato, non ha dato segnalazione tempestiva del pericolo al datore di lavoro;
  • arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro se non ha vigilato affinché i lavoratori non autorizzati non accedessero in zone pericolose, non ha richiesto l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, non ha informato tempestivamente i lavoratori di pericolo grave e imminente;
  • ammenda da 300 a 900 euro se non ha frequentato corsi di formazione necessari.

Come può il preposto tutelarsi da eventuali accuse di negligenza?

Dal momento che le responsabilità affidate al preposto sono notevoli, e quest’ultimo ne risponde anche con il carcere, è bene che sia in grado di tutelarsi e di dimostrare di aver adempiuto ai propri doveri. 

Dunque, è fondamentale che, salvo i casi di pericolo davvero imminente o in corso, utilizzi la forma scritta per tutte le proprie segnalazioni, si accerti che siano state ricevute, abbiano data certa e dimostrabile in modo da permettere e garantire una corretta ricostruzione degli eventi.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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