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Cecità civile: invalidità e pensione

Categoria: Welfare
Gen 18, 2024
Redazione
Cecità civile invalidità e pensione

Le persone con cecità civile, dunque nate o divenute cieche per qualsiasi ragione ad eccezione della cecità causata da guerra, infortunio sul lavoro o servizio, hanno una serie di diritti sanciti dalla normativa italiana, alcuni di natura economica altri sotto forma di agevolazioni di diverso genere. 

I benefici economici dipendono dal livello di cecità della persona, come vedremo più nel dettaglio nel corso dell’articolo.

Analizzeremo, infatti, come funziona la pensione per i ciechi civili assoluti, e il loro diritto all’indennità di accompagnamento, per poi passare al trattamento economico riservato ai ciechi parziali (o ventesimisti) inclusa l’indennità speciale.

Illustreremo, poi, le altre agevolazioni, quali il collocamento mirato e tutti i diritti riconosciuti dalla cosiddetta Legge 104, che tutela anche i caregiver.

Infine scopriremo le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale Enfea, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, in presenza di familiari conviventi non autosufficienti con disabilità gravi.

Cecità civile: quali sono i benefici previsti?

Partiamo dalla definizione di cecità civile, che non riguarda l’intera platea delle persone non vedenti o ipovedenti

I ciechi civili, infatti, sono le persone con cecità congenita o contratta in seguito fatta eccezione, come accennato anche sopra, per quella causata da guerra, infortunio sul lavoro o servizio.

Come detto, i benefici previsti per i ciechi civili cambiano a seconda del livello di cecità. Nello specifico:

  • ciechi assoluti: hanno diritto alla pensione e all’indennità di accompa­gnamento;
  • ciechi parziali o ventesimisti: hanno diritto alla pensione e all’indennità speciale.

Per entrambe le categorie spettano, inoltre, protesi e ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio per disabili, esenzione dai ticket, oltre ai benefici della legge 104, come ad esempio i permessi dal lavoro per sé e per i caregiver.

Vediamo, nel dettaglio, come funzionano queste agevolazioni, quali sono i requisiti necessari per ottenerle e come fare domanda.

Pensione ai ciechi civili assoluti: requisiti, importo e domanda

La pensione per i ciechi totali spetta ai soggetti che ne fanno domanda, in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni: fino alla maggiore età, infatti, viene riconosciuta la sola indennità di frequenza legata appunto alla frequenza della scuola (dall’asilo nido alla secondaria di secondo grado);
  • riconoscimento della cecità assoluta, cioè di un re­siduo visivo 00 in entrambi gli occhi nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge: per il 2024, il reddito annuo personale non deve superare il limite dei 19.461,12 euro.

La pensione per ciechi totali viene pagata in 13 mensilità, ma varia se il soggetto è ospitato o ricove­rato in un istituto assistenziale che provvede al suo sostentamento.

Per il 2024 l’importo della pensione è di 360,48 euro per i ciechi non ricoverati e 333,33 euro per quelli ricoverati. Tutti gli importi relativi al 2024 sono indicati nella Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2024.

Come detto, per ottenere la pensione occorre fare domanda documentando il possesso dei requisiti necessari e indicando i dati socioeconomici: 

  • eventuali ricoveri; 
  • svolgimento di attività lavorativa; 
  • dati reddituali;
  • indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo, cioè di un soggetto diverso dal pensionato, o in favore delle associazioni.

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato come per esempio INCA (CGIL), INAS (CISL) e ITAL (UIL).

Leggi anche il nostro articolo A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità?

Indennità di accompagnamento per i ciechi civili totali

L’indennità di accompagnamento, come detto, riguarda i soli cie­chi civili totali e non dipende dall’età e dalla situazione economica, dunque l’unico requisito consiste nel riconoscimento della cecità assoluta.

Non è rilevante che la persona disabile sia ricoverata in una struttura pubblica. L’indennità viene pagata in 12 mensilità e per il 2024 l’importo è fissato a 978,50 euro mensili.
Detto importo è ridotto di 93,00 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Pensione ai ciechi civili parziali o ventesimisti

La pensione per i ciechi parziali, definiti anche ventesimisti, spetta a chi presenta i seguenti requisiti:

  • cecità parziale con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge. Per il 2024 il reddito annuo personale non deve superare il limite dei 19.461,12 euro.

L’importo della pensione, che per il 2024 è pari a 333,33 euro mensili, viene pagato in 13 mensilità, e il riconoscimento non dipende dall’età dell’avente diritto.

Ai ventesimisti non spetta l’indennità di accompagnamento, ma la cosiddetta indennità speciale. Si tratta di un beneficio che non dipende né dal reddito né dall’età del beneficiario e spetta a chi ha un residuo visivo non superiore a 1/20 in en­trambi gli occhi con eventuale correzione.

L’indennità, che per il 2024 è pari a 221,20 euro mensili, viene pagata in 12 mensilità, e spetta per intero anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.

Come per i ciechi assoluti, occorre presentare domanda dimostrando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Collocamento mirato per i ciechi civili: come funziona?

I ciechi civili, come pure i sordi e tutti gli altri invalidi civili con invalidità superiore al 45%, hanno diritto al collocamento mirato, previsto dalla Legge 68/99, che ha l’obiettivo di assegnare alle persone con disabilità impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

Per approfondire, invitiamo a leggere anche il nostro articolo Chi rientra nelle categorie protette ex legge 68/99?.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Cecità civile e Legge 104

La Legge 104/92 è una norma che riconosce alle persone con disabilità, dunque anche ai ciechi civili, una serie di diritti che peraltro abbracciano anche i caregiver, coloro che si occupano regolarmente dei disabili (ad esempio genitori, figli o coniugi).

L’ambito di applicazione della 104 è dunque molto ampio, perché ha l’obiettivo di coinvolgere ogni aspetto della vita delle persone con disabilità e dei caregiver, dalla sanità all’istruzione primaria, secondaria e universitaria, dalla formazione professionale al lavoro, passando per i trasporti e le attività sportive. 

Tra le agevolazioni previste, segnaliamo:

  • detrazioni Irpef per i familiari a carico;
  • deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica;
  • IVA agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione e per l’acquisto di supporti tecnici e informatici;
  • IVA agevolata e detrazione d’imposta anche per l’acquisto di un’auto;
  • esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione;
  • detrazione dei contributi previdenziali e assistenziali versati per servizi domestici e assistenza personale e familiare;
  • scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento nel settore pubblico;
  • diritto per i caregiver –  con rapporto di lavoro pubblico o privato – che assista con continuità un parente o un affine disabile entro il terzo grado, con lui convivente, di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; inoltre il caregiver non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 

Si tratta, insomma, di una norma importante, che integra i benefici economici derivanti da pensione, indennità speciale o di accompagnamento.

Per approfondire questo argomento leggi la nostra guida Come funziona la legge 104/92 e chi ne ha diritto

Il contributo Enfea

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti all’Ente Bilaterale Enfea è previsto, oltre a quanto finora elencato, anche un contributo economico per l’assistenza domiciliare per familiare convivente non autosufficiente con disabilità grave.

Il contributo è riconosciuto nella misura di 500,00 euro annui, se in presenza di personale infermieristico o di collaboratori domestici con regolare rapporto di lavoro che abbia i seguenti requisiti temporali:

  • durata di almeno 6 mesi;
  • orario lavorativo non inferiore a 4 ore giornaliere.

Per accedere al contributo occorre produrre la seguente documentazione:

  • attestazione disabilità del familiare convivente;
  • copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza.

La richiesta del contributo deve essere presentata entro l’anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.
Per maggiori dettagli, invitiamo a consultare il sito www.enfea.it.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Scopri le prestazioni che Enfea ha pensato per le imprese e per i lavoratori della pmi!