La busta paga di una lavoratrice o di un lavoratore è composta da varie voci, di cui la principale è la retribuzione base, ovvero l’importo minimo al quale ha diritto ogni mese e che va a formare lo stipendio. Questo importo minimo è stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o dagli accordi aziendali, ma al lavoratore e alla lavoratrice può essere riconosciuta una voce, prevista dai contratti collettivi, denominata superminimo.
Com’è noto, molte lavoratrici e lavoratori si scontrano con salari insufficienti a far fronte alle spese quotidiane, mentre la disparità tra i redditi si amplia. In risposta a questa sfida, il concetto di superminimo in busta paga può essere una possibile soluzione per garantire una retribuzione adeguata e combattere l’ineguaglianza economica.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire in cosa consiste il superminimo in busta paga, e cosa vuol dire “assorbibile” o “non assorbibile”.
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Cos’è il superminimo in busta paga
Il concetto di superminimo in busta paga si riferisce a una voce della retribuzione aggiuntiva ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo e dalla contrattazione di secondo livello.
In effetti, mentre il salario minimo è il livello di retribuzione stabilito dai CCNL o dai contratti aziendali/individuali, che un datore di lavoro è tenuto a pagare ai propri dipendenti, il superminimo va oltre questa soglia e cerca di garantire un reddito più dignitoso per i lavoratori.
L’obiettivo principale del superminimo in busta paga è quello di contrastare l’ineguaglianza salariale e garantire che lavoratrici e lavoratori ricevano una retribuzione adeguata per il loro lavoro, ma può anche essere utilizzato per premiare la professionalità.
Come si applica il superminimo in busta paga?
Come spiegato prima, il superminimo in busta paga consiste nella possibilità di riconoscere una quota extra alla retribuzione minima attraverso accordi tra associazioni sindacali e associazioni datoriali, oppure tra un singolo datore di lavoro e i propri dipendenti.
Tecnicamente, si parla di superminimo collettivo, quando a stabilirlo è un accordo tra sindacati e associazioni datoriali o tra sindacato e datore di lavoro, e di superminimo individuale quando invece è frutto di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Proviamo a chiarire con un esempio semplice: mettiamo il caso che il CCNL preveda una retribuzione minima fissata a € 1.500,00, uguale ogni mese al netto di aumenti o scatti di anzianità.
Le parti interessate possono stabilire l’erogazione di una somma aggiuntiva alla retribuzione minima, determinando ad esempio il versamento alle lavoratrici e ai lavoratori di un superminimo pari a € 200,00 al mese, portando lo stipendio mensile a € 1.700,00 totali.
Superminimo assorbibile o non assorbibile: cosa vuol dire?
L’importo del superminimo predisposto dai sindacati e/o dai datori di lavoro può avere un duplice natura. Si parla, infatti, di:
- superminimo assorbibile;
- superminimo non assorbibile.
Cosa vuol dire?
Con superminimo assorbibile s’intende la possibilità di “assorbire” la quota extra riconosciuta ai lavoratori in caso di aumento della retribuzione in seguito a un rinnovo migliorativo del contratto collettivo, aziendale e/o individuale, oppure al passaggio a un livello di inquadramento superiore.
Prendiamo l’esempio fatto in precedenza. Il dipendente ha una paga base di € 1.500,00, a cui si aggiunge un superminimo di € 200,00. Di fatto, quindi, ha diritto a una retribuzione totale di € 1.700,00 al mese.
Ora, mettiamo il caso che le parti sociali riescano a rinnovare il contratto di categoria, aumentando le tabelle dei minimi contrattuali, portando la paga base da € 1.500,00 a € 1.550,00.
Se il superminimo riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici è assorbibile, allora l’aumento previsto dal contratto viene sottratto dall’extra gettito; di conseguenza, la retribuzione finale non sarà di € 1.550,00 + € 200,00, ma di € 1.550,00 + € 150,00.
Questo non avviene, invece, in caso di superminimo non assorbibile. In queste circostanze, l’aumento previsto dal rinnovo del contratto si somma alla paga base, e l’importo del superminimo resta nella retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori.
La natura assorbibile o meno del superminimo deve essere indicata negli accordi sottoscritti dai lavoratori, dalle parti sociali e dai datori di lavoro.
Superminimo in busta paga: mensilità aggiuntive, ferie e permessi, tasse, TFR
Il superminimo in busta paga appartiene a tutti gli effetti alla retribuzione fissa mensile, di conseguenza viene considerato per il calcolo di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR.
Quindi, se il lavoratore o la lavoratrice riceve questa somma extra ogni mese, se la ritroverà anche laddove il contratto preveda una tredicesima e una quattordicesima, così come nel calcolo del TFR maturato ogni mese.
Il superminimo è inoltre interessato anche dall’aspetto tributario e fiscale. Trattandosi di una somma ricevuta in busta paga, è soggetta a tassazione ai fini INPS e IRPEF.