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Maternità e TFR: come viene calcolato durante il congedo?

Categoria: Lavoro
Ott 3, 2025
Redazione
Una donna incinta seduta comodamente che usa un tablet, in relazione al calcolo del TFR durante il congedo di maternità

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una componente fondamentale della retribuzione di ogni lavoratrice e lavoratore dipendente, una forma di salario differito che assume un’importanza strategica per la sicurezza economica futura.

Comprendere con esattezza come questo diritto maturi durante i periodi di assenza legati alla maternità è essenziale per tutelare la propria stabilità finanziaria e garantire il rispetto delle normative vigenti.

In termini semplici, il TFR è una quota della retribuzione che il datore di lavoro accantona per ogni anno di servizio del dipendente e che viene liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Proviamo a fare chiarezza, e vediamo come viene calcolato il TFR durante le due principali tipologie di congedo: il congedo di maternità obbligatorio e il congedo parentale.

TFR e maternità obbligatoria (congedo di maternità)

Il congedo di maternità è un periodo di astensione dal lavoro legalmente imposto, finalizzato a proteggere la salute psicofisica della madre e del nascituro. Durante questo arco temporale, la legge garantisce alla lavoratrice la piena conservazione dei suoi diritti economici e normativi, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.

Quindi, alla domanda “Durante la maternità, si matura il TFR?” possiamo rispondere: si! 

Il principio fondamentale è inequivocabile: durante il congedo di maternità obbligatoria il TFR matura in misura piena, esattamente come se la lavoratrice stesse prestando la sua normale attività lavorativa. L’obiettivo è garantire che la lavoratrice non subisca alcuna penalizzazione economica per un periodo di assenza obbligatoria, istituito per salvaguardare la sua salute e quella del bambino.

La base di calcolo per il TFR non è l’indennità dell’80% erogata dall’INPS per il periodo di astensione, bensì la retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio. Questa viene definita “retribuzione virtuale” o figurativae include tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi. 

Questa tutela è sancita dal Decreto Legislativo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che all’articolo 22, comma 3, stabilisce quanto segue:

“I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.”

TFR e congedo parentale: la maternità facoltativa

Il congedo parentale rappresenta un passaggio da un periodo di astensione obbligatoria e pienamente tutelata a uno di assenza facoltativa, che offre flessibilità ma con salvaguardie economiche differenti. 

Il congedo parentale, anche noto come “maternità facoltativa”, è un diritto disponibile per entrambi i genitori, che possono astenersi dal lavoro per dedicare più tempo alla cura del bambino nei suoi primi anni di vita. 

Questa scelta, tuttavia, comporta conseguenze economiche distinte per la maturazione del TFR, che dipendono strettamente dal fatto che il periodo sia o meno indennizzato.

La radice di questa differenza risiede nel testo stesso del D.Lgs. 151/2001 summenzionato. Mentre l’Art. 22 per il congedo di maternità stabilisce che il periodo è computato “a tutti gli effetti”, l’Art. 34, comma 5, relativo al congedo parentale, è più restrittivo, e afferma che:

“i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.”

È proprio questa esclusione legislativa a determinare il diverso e ridotto calcolo del TFR.

L’impatto sul TFR si articola quindi in due scenari distinti:

  1. maturazione del TFR nei periodi indennizzati: durante i periodi di congedo parentale coperti da un’indennità economica (tipicamente pari al 30% della retribuzione, come previsto dall’Art. 34 del D.Lgs. 151/2001), il TFR continua a maturare. È fondamentale chiarire che, a differenza del congedo obbligatorio, il calcolo non si basa su una retribuzione “virtuale”, ma esclusivamente sull’indennità effettivamente percepita. Ciò significa che la quota di TFR accantonata sarà proporzionalmente ridotta, poiché calcolata solo sul 30% della retribuzione e non sull’intero stipendio;
  2. maturazione nei periodi non indennizzati: per tutti i periodi di congedo parentale fruiti senza alcuna indennità da parte dell’INPS, la regola è netta: il TFR non matura affatto. Durante queste assenze, l’accantonamento viene sospeso e riprenderà solo al rientro effettivo in servizio della lavoratrice o del lavoratore.

Questa differenza ha implicazioni pratiche significative. È vitale che i genitori, nel pianificare la durata e la suddivisione del congedo parentale, siano consapevoli di questo impatto finanziario per poter prendere decisioni consapevoli.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a fonti ufficiali come l’INPS, i patronati o le organizzazioni sindacali, che possono offrire consulenza e supporto personalizzato.

Le prestazioni Enfea per la maternità

L’Ente Bilaterale Enfea offre due tipi di prestazioni in materia.

Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori, Enfea mette a disposizione un contributo di 500 € in caso di nascita o adozione di un figlio. Per richiederlo è necessario presentare il certificato di nascita o adozione entro un anno dall’evento.

Le aziende, invece, possono richiedere un rimborso per le spese di formazione sostenute per le dipendenti che rientrano dal congedo di maternità. Questo contributo, pari a 500 €, ha lo scopo di facilitare il loro reinserimento lavorativo. La richiesta deve essere inviata entro tre mesi dalla fine del percorso formativo.

Per avere un quadro completo si consiglia di consultare il sito web ufficiale.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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