Le imprese e le attività economiche sono come “organismi viventi” e, in quanto tali, soggette a continui cambiamenti. Tra questi, può verificarsi la cessione dell’azienda o di una sua parte, come un ramo specifico.
In questo articolo esamineremo innanzitutto cosa si intende per “ramo di azienda” secondo l’ordinamento italiano, per poi approfondire l’operazione di cessione e le sue conseguenze.
Vedremo, inoltre, quali impatti questa operazione può avere sui lavoratori, analizzando i diritti e i doveri dei dipendenti in caso di cessione del ramo d’azienda.
Concluderemo esplorando il coinvolgimento dei sindacati e il loro ruolo nelle fasi che precedono la firma del contratto di cessione.
Indice dei contenuti
Cos’è un ramo d’azienda?
Partiamo dalla definizione di ramo d’azienda: è una parte di un’impresa che, grazie alla sua organizzazione autonoma, può operare indipendentemente dal resto dell’azienda. In altre parole, è come un’azienda all’interno dell’azienda.
Ad esempio, in imprese organizzate per linee di prodotti, un ramo potrebbe essere quello dedicato alla progettazione, produzione e vendita di un singolo prodotto o di un gruppo specifico. Questo perché le risorse impiegate, come spazi, attrezzature e personale, sono interamente dedicate a quel particolare prodotto.
La definizione tecnica di ramo d’azienda è contenuta nell’art. 2112 del Codice Civile, che regola la cessione d’azienda e dei rami d’azienda. Secondo il codice, essi sono:
“un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
In sostanza, un ramo d’azienda può essere considerato tale se è in grado di continuare a operare, mantenendo la sua funzionalità e struttura, anche sotto la gestione di un’altra impresa.
Come funziona la cessione di ramo d’azienda?
La cessione del ramo d’azienda è, in sostanza, la compravendita di questa specifica struttura organizzativa, che passa interamente dall’impresa cedente a quella acquirente.
Secondo l’art. 2112 del Codice Civile:
“Si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda [il ramo, appunto, NdR]”.
La cessione di un ramo d’azienda comporta diverse conseguenze dal punto di vista giuridico. Prima di tutto, il cedente (il venditore) trasferisce al cessionario (l’acquirente) tutti i beni materiali e immateriali legati al ramo ceduto. Si tratta quindi della cessione di beni, contratti commerciali e, soprattutto, dei contratti di lavoro; i dipendenti che appartengono a quel ramo d’azienda vengono anch’essi trasferiti.
Inoltre, la cessione implica il passaggio degli obblighi fiscali e contabili relativi al ramo. Il cessionario assume così la titolarità e la responsabilità di tutti i crediti e debiti associati alla parte di azienda acquisita, a meno che non siano stati stipulati specifici accordi tra le parti e i terzi coinvolti.
Cosa comporta la cessione di un ramo d’azienda per i lavoratori?
Come accennato, il trasferimento di un ramo d’azienda comporta anche la cessione dei contratti di lavoro, attivando una serie di diritti e doveri per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.
Diritti dei lavoratori
Facciamo nuovamente riferimento all’art. 2112, che prevede una serie di tutele per le lavoratrici e i lavoratori i cui contratti vengono ceduti insieme al ramo d’azienda. Ecco i principali diritti:
- contratto di lavoro: i lavoratori legati al ramo ceduto non devono firmare nuovi contratti, poiché hanno il diritto di mantenere i contratti già in essere. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni;
- condizioni contrattuali: poiché i contratti restano invariati, lo stesso vale per le condizioni contrattuali, come salari, orari di lavoro, qualifiche, anzianità e altri diritti previsti dai contratti collettivi o individuali. Questo è il principio della “continuità contrattuale”;
- tutela dai licenziamenti: la cessione di un ramo d’azienda non costituisce un motivo valido per il licenziamento. Tuttavia, l’acquirente potrebbe, in un secondo momento, procedere con riorganizzazioni aziendali che comportano licenziamenti. In tal caso, il nuovo datore di lavoro dovrà rispettare le normative in materia di licenziamenti individuali o collettivi, comprese le consultazioni sindacali e le procedure legali.
Doveri dei lavoratori
Anche i lavoratori ceduti insieme al ramo d’azienda devono rispettare i loro doveri. In particolare, sono tenuti a continuare a svolgere le mansioni previste dal contratto di lavoro, rispettando gli obblighi sottoscritti, anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.
Sebbene il nuovo datore sia obbligato a mantenere le condizioni contrattuali stabilite dal cedente, potrebbe apportare modifiche organizzative per integrare meglio il ramo d’azienda acquisito. In questo caso, i lavoratori devono adeguarsi, a condizione che tali interventi non alterino in modo sostanziale le condizioni di lavoro pattuite.
Cambiamenti significativi, come l’introduzione di un turno notturno, devono essere negoziati con i sindacati prima di diventare effettivi.
Cessione del ramo d’azienda e ruolo dei sindacati
Nella fase preliminare alla cessione, il ruolo dei sindacati è fondamentale. L’art. 47 della Legge 428/1990 prevede infatti che, prima di procedere con la cessione, l’azienda cedente e quella acquirente siano obbligate ad avviare una procedura di informazione e consultazione sindacale.
Le due aziende coinvolte devono informare i sindacati almeno 25 giorni prima della firma del contratto di cessione, spiegando le motivazioni alla base dell’operazione, le possibili conseguenze per i lavoratori e le iniziative pianificate per il futuro.
Su richiesta delle parti sindacali, può essere avviata una consultazione, della durata massima di 10 giorni, per discutere della cessione e cercare eventuali accordi a tutela dei dipendenti coinvolti.
Le consultazioni rappresentano un ulteriore strumento di protezione per i lavoratori, in un momento delicato come quello della cessione di un ramo d’azienda.
Conclusioni
Riassumendo quanto illustrato finora, quindi, l’ordinamento italiano prevede che la cessione di un ramo d’azienda sia un evento che richiede tutele per tutte le parti coinvolte, con particolare attenzione ai lavoratori. A questi deve essere garantita la continuità del contratto, e quindi anche del lavoro e della retribuzione.
Per assicurare queste tutele, sono stabilite una serie di regole che definiscono i diritti e i doveri sia dei lavoratori che delle aziende cedenti e acquirenti. Inoltre, è prevista la partecipazione dei sindacati e una comunicazione tempestiva ai lavoratori.