Come spiegato nell’articolo “Quale è la differenza tra licenziamento e dimissioni”, il licenziamento consiste nell’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro tra subordinato/a e impresa, e può avvenire per diverse cause e motivazioni.
Una delle fattispecie contemplata dalla Legge, a determinate condizioni, è il licenziamento per malattia.
Cosa vuol dire? È possibile procedere all’interruzione del rapporto di lavoro a causa dell’assenza dal lavoro del/della dipendente per malattia?
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire come funziona il licenziamento per malattia.
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Cos’è il periodo di comporto
Per comprendere il funzionamento del licenziamento per malattia è necessario prima chiarire un concetto fondamentale, ovvero il cosiddetto periodo di comporto.
Con questa espressione si indica il periodo massimo di astensione dal lavoro per malattia di cui lavoratrici e lavoratori possono usufruire, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e 38 (comma 2) della Costituzione Italiana, che recitano come segue:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”
Alla nostra Costituzione si aggiunge poi l’articolo 2110 del Codice Civile:
“In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.”
Insomma, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro durante il periodo della malattia, e non può essere licenziato a patto che l’assenza non superi il periodo di comporto stabilito dai Contratti Collettivi, dalla Legge, dagli usi e dalla prassi.
Quanto dura e come si calcola il periodo di comporto
Il periodo di comporto può avere una durata variabile a seconda dei contratti.
Per gli impiegati, il periodo di comporto è fissato dalla Legge (art. 6 Regio Decreto Legge n. 1825/24) in 3 mesi se l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni e 6 mesi se invece è superiore a 10 anni, mentre per gli operai si fa riferimento a quanto indicato dai vari CCNL, ma il riferimento resta il medesimo. Al massimo è possibile prevedere un periodo più lungo, ma non inferiore.
Il periodo può essere calcolato in due modi:
- comporto secco, ovvero il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per malattia (per unico evento di malattia);
- comporto per sommatoria, ovvero la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia in capo a una lavoratrice o a un lavoratore in un determinato arco temporale (più eventi di malattia).
Nel calcolo sono compresi anche i giorni festivi, mentre sono esclusi i periodi di assenza per congedo di maternità obbligatorio.
Il datore di lavoro può licenziare per malattia?
La risposta a questa domanda è sì, è possibile procedere al licenziamento per malattia, se l’assenza eccede il periodo di comporto previsto dal contratto o dalla Legge.
In questi casi, infatti, il datore di lavoro può effettuare il licenziamento senza dover dimostrare la sussistenza di una giusta causa, comunicando il preavviso al/alla dipendente.
Non è possibile, però, procedere se la malattia è causata da un ambiente di lavoro nocivo. Ovviamente, se la lavoratrice o il lavoratore rientra dopo il periodo di comporto, e il datore di lavoro non decide di procedere al licenziamento, il rapporto prosegue senza nessuna modifica.