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Licenziamento per malattia: è possibile?

Categoria: Lavoro
Nov 16, 2022
Redazione
Licenziamento per malattia è possibile

Come spiegato nell’articolo “Quale è la differenza tra licenziamento e dimissioni”, il licenziamento consiste nell’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro tra subordinato/a e impresa, e può avvenire per diverse cause e motivazioni

Una delle fattispecie contemplata dalla Legge, a determinate condizioni, è il licenziamento per malattia

Cosa vuol dire? È possibile procedere all’interruzione del rapporto di lavoro a causa dell’assenza dal lavoro del/della dipendente per malattia? 

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire come funziona il licenziamento per malattia

Cos’è il periodo di comporto

Per comprendere il funzionamento del licenziamento per malattia è necessario prima chiarire un concetto fondamentale, ovvero il cosiddetto periodo di comporto

Con questa espressione si indica il periodo massimo di astensione dal lavoro per malattia di cui lavoratrici e lavoratori possono usufruire, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e 38 (comma 2) della Costituzione Italiana, che recitano come segue: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”

Alla nostra Costituzione si aggiunge poi l’articolo 2110 del Codice Civile:

“In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.”

Insomma, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro durante il periodo della malattia, e non può essere licenziato a patto che l’assenza non superi il periodo di comporto stabilito dai Contratti Collettivi, dalla Legge, dagli usi e dalla prassi.

Quanto dura e come si calcola il periodo di comporto

Il periodo di comporto può avere una durata variabile a seconda dei contratti.

Per gli impiegati, il periodo di comporto è fissato dalla Legge (art. 6 Regio Decreto Legge n. 1825/24) in 3 mesi se l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni e 6 mesi se invece è superiore a 10 anni, mentre per gli operai si fa riferimento a quanto indicato dai vari CCNL, ma il riferimento resta il medesimo. Al massimo è possibile prevedere un periodo più lungo, ma non inferiore.

Il periodo può essere calcolato in due modi: 

  • comporto secco, ovvero il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per malattia (per unico evento di malattia);
  • comporto per sommatoria, ovvero la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia in capo a una lavoratrice o a un lavoratore in un determinato arco temporale (più eventi di malattia).

Nel calcolo sono compresi anche i giorni festivi, mentre sono esclusi i periodi di assenza per congedo di maternità obbligatorio

Il datore di lavoro può licenziare per malattia? 

La risposta a questa domanda è sì, è possibile procedere al licenziamento per malattia, se l’assenza eccede il periodo di comporto previsto dal contratto o dalla Legge. 

In questi casi, infatti, il datore di lavoro può effettuare il licenziamento senza dover dimostrare la sussistenza di una giusta causa, comunicando il preavviso al/alla dipendente. 

Non è possibile, però, procedere se la malattia è causata da un ambiente di lavoro nocivo. Ovviamente, se la lavoratrice o il lavoratore rientra dopo il periodo di comporto, e il datore di lavoro non decide di procedere al licenziamento, il rapporto prosegue senza nessuna modifica.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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