Affinché un dipendente usufruisca dell’indennità di malattia, a causa di un malessere più o meno grave, deve attenersi a una procedura specifica, che comprende una visita medica, un certificato che attesti lo stato di salute, e la comunicazione al datore di lavoro e all’INPS della sua condizione.
Ma cosa succede se la lavoratrice o il lavoratore si sente meglio prima del termine stabilito? Si può interrompere la malattia?
E invece, il datore di lavoro può richiedere il rientro anticipato dalla malattia del dipendente?
Cerchiamo di fare chiarezza e di rispondere ai quesiti relativi all’interruzione della malattia e al conseguente rientro anticipato sul luogo di lavoro.
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Rientro anticipato dalla malattia: è possibile?
Com’è noto, l’indennità di malattia dell’INPS viene erogata solo in presenza di determinati requisiti, in genere a partire dal quarto giorno di malattia, se certificata da un medico del SSN e fino alla scadenza della prognosi.
Se la lavoratrice o il lavoratore, però, dovesse stare meglio, e recuperare dal proprio stato di malessere che ha impedito lo svolgimento delle mansioni lavorative prima della scadenza, può rientrare in anticipo dalla malattia, ma solo effettuando una rettifica da comunicare all’INPS e al datore di lavoro.
A tale scopo, è necessaria una rettifica del certificato medico già trasmesso all’INPS (Inps, messaggio n. 6973/2014) -, che attesti il recuperato stato di salute del soggetto. Il medico dunque, non deve emettere un nuovo certificato, ma rettificare, modificare quello già emesso all’inizio della malattia.
In assenza di tale procedura, rischiano sia il dipendente che il datore di lavoro:
- il datore di lavoro può essere sanzionato, perché è suo dovere garantire e preservare lo stato di salute dei propri dipendenti;
- la lavoratrice o il lavoratore potrebbero ricevere una visita fiscale mentre si trovano, in realtà, sul luogo di lavoro, con il rischio quindi di subire una sanzione pari al 100% dell’indennità di malattia per un massimo di dieci giorni in caso di prima assenza, 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza, del 100% dalla data della terza assenza.
Quindi, si può interrompere la malattia ma solo attenendosi alla procedura prevista dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro può chiedere il rientro del dipendente?
No, il datore di lavoro non può chiedere al dipendente il rientro anticipato dalla malattia, a prescindere dalle motivazioni che possono spingerlo a compiere questo gesto.
Come già accennato prima, infatti, è un suo dovere salvaguardare la salute dei lavoratori, e pretendere il rientro prima del suo pieno recupero non va in questa direzione.
Rientro dalla malattia e periodo di comporto
Infine, è opportuno analizzare una situazione particolare, che riguarda il cosiddetto periodo di comporto.
Con questa espressione si indica il periodo massimo di astensione dal lavoro per malattia di cui lavoratrici e lavoratori possono usufruire, e durante il quale il datore di lavoro non può effettuare il licenziamento.
Questa finestra temporale varia a seconda del contratto e dell’anzianità di servizio, come spieghiamo qui.