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Anticipo TFR: come, quando e perché

Categoria: Welfare
Giu 30, 2023
Redazione
Anticipo TFR come, quando e perché

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta uno dei principali diritti delle lavoratrici e dei lavoratori italiani, un’indennità che viene loro corrisposta al termine del rapporto di lavoro dipendente

Per approfondire invitiamo a leggere il nostro articolo TFR: come funziona il trattamento di fine rapporto.

Questo strumento consiste in quella che comunemente viene chiamata liquidazione, ovvero una somma di denaro maturata di anno in anno e indicata in busta paga, erogata al dipendente al termine del rapporto lavorativo, sia esso intercorso per pensionamento, licenziamento o dimissioni

Tuttavia, è possibile ottenere una parte di questa somma maturata prima del dovuto, attraverso l’anticipo del TFR, un’opportunità concreta per le lavoratrici e i lavoratori che desiderano avere accesso immediato a parte delle proprie risorse finanziarie accumulate nel tempo per fronteggiare in maniera più flessibile le spese immediate

Per richiedere un anticipo del TFR, però, è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Approfondiamo insieme. 

Anticipo TFR: cosa dice il Codice Civile

La possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione è sancito dall’ordinamento giuridico del nostro Paese e nello specifico dall’articolo 2120 del Codice Civile, che recita come segue: 

“Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.”

Quindi il testo stabilisce chi può richiedere un anticipo del TFR, quali requisiti di partenza deve avere e quali sono i limiti da rispettare sul totale dei dipendenti di un’azienda. 

Ma non si limita a questo; infatti, nei comma successivi l’articolo 2120 del c.c. fissa anche le motivazioni per le quali è possibile richiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento. 

Proviamo a fare chiarezza sui vari punti che riguardano l’anticipazione del TFR.

Chi può richiedere l’anticipo del TFR?

Prima di entrare nel dettaglio dei requisiti richiesti per accedere all’anticipo del TFR è importante ricordare che questo istituto è riservato solo ed esclusivamente alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei tirocinanti. 

Quindi, il primo requisito da rispettare per poter richiedere l’anticipo è essere assunti da una azienda come dipendenti

Fatta questa precisazione, vediamo chi può effettivamente accedere a questo strumento

Come indicato dal succitato articolo 2120 del Codice Civile, possono chiedere l’anticipo del TFR solo le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, ma solo nei limiti del 10% degli aventi titolo in azienda e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti.

Che percentuale di TFR si può richiedere?

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno diritto a richiedere un anticipo sul proprio montante accumulato possono però accedere solo a una parte dello stesso, e non a tutto l’importo

Sempre l’articolo 2120 del c.c. stabilisce, infatti, che è possibile richiedere fino a un massimo del 70% sul trattamento cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dal TFR totale.

Per quale motivo si può chiedere il TFR?

Oltre ai requisiti lavorativi, relativi quindi all’anzianità di servizio raggiunta presso la medesima azienda, la legge ha fissato anche le motivazioni per le quali è consentita l’anticipazione sulla liquidazione

Quindi, per quali motivi si può chiedere l’anticipo sul TFR?

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

A queste due motivazioni se ne aggiunge una terza, introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. 151/2001 e dall’art. 7 della Legge 53/2000:

  • eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per la formazione della lavoratrice o lavoratore.

Inoltre, da sottolineare è che il diritto all’anticipazione è espressamente escluso dall’art. 4, c. 3, della Legge 297/1982 per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi, ai sensi della Legge n. 675/1977.

Ricordiamo che condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi, dalla contrattazione aziendale o da patti individuali. Per questo si invita a consultare il proprio CCNL di riferimento.

Infine, è utile sottolineare che il TFR si è evoluto nel corso degli ultimi anni, diventando anche un importante strumento di previdenza complementare. Infatti, le lavoratrici e i lavoratori possono decidere di destinare il proprio TFR a un fondo pensione, per maturare una pensione integrativa quando si uscirà dal mercato del lavoro definitivamente. 

Per approfondire, invitiamo a cliccare qui.

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