Nell’ambito dei permessi retribuiti ai quali lavoratrici e lavoratori dipendenti hanno diritto c’è anche il permesso per lutto, anche noto come congedo per lutto.
Questo diritto si applica a tutti i contratti di lavoro, nel pubblico come nel privato, e prevede un permesso di massimo 3 giorni durante i quali i dipendenti possono assentarsi dal lavoro in seguito a un lutto familiare.
Trattandosi di un permesso retribuito, il congedo per lutto garantisce il diritto di ricevere la retribuzione per i giorni di assenza, oltre alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e TFR.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire in cosa consiste il permesso per lutto, chi ne ha diritto, quanto dura e come richiederlo.
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Cos’è il permesso per lutto
Il permesso per lutto (o congedo per lutto) consiste in un periodo di astensione dal lavoro, retribuito, che si aggiunge alle ferie, al quale hanno diritto lavoratrici e lavoratori dipendenti in seguito a un evento luttuoso che coinvolge la loro famiglia.
Più nello specifico è possibile usufruire di questo permesso retribuito per il decesso del coniuge, anche se legalmente separati, di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, ecc…) o del convivente.
Fatta eccezione per alcuni CCNL o accordi aziendali, il congedo per lutto non riguarda i cosiddetti affini.
Ma cosa sono gli affini? Con questo termine si fa riferimento ai parenti del coniuge, per esempio suoceri o cognati, i cugini, gli zii, gli amici, i fidanzati e le fidanzate.
Si tratta, lo ricordiamo, di un permesso retribuito, che garantisce non solo la ricezione della paga corrispondente alle ore o ai giorni di assenza, ma anche la contestuale maturazione delle ferie, dei permessi, delle festività e del TFR, così come previsto dal proprio contratto di lavoro dipendente.
Quanto dura il congedo per lutto
Come accennato, il permesso per lutto ha una durata massima di 3 giorni, garantiti a tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente.
La decisione di prendere 1, 2 o 3 giorni di congedo è a totale discrezione del dipendente. In merito alla durata di questo permesso retribuito è necessario però fare due chiarimenti.
Numero massimo di permessi
Il primo è relativo al numero di eventi luttuosi che coinvolgono i diretti interessati.
Infatti, i 3 giorni possono essere richiesti una sola volta nel corso dell’anno e non per ogni decesso di un familiare.
Grave infermità
Il secondo, invece, riguarda il fatto che il permesso per lutto è abbinato a quello per grave infermità del coniuge o di un familiare, ma il computo dei 3 giorni è unico.
Cosa vuol dire? Se, durante l’anno solare, la lavoratrice o il lavoratore ha usufruito di 1 giorno di permesso per assistere un familiare colpito da grave infermità, potrà nel corso del medesimo anno richiedere solo 2 giorni in caso di lutto.
Nel computo del tetto massimo non si tiene comunque conto dei giorni festivi e non lavorativi.
Come usufruire del congedo per lutto
In seguito al decesso del familiare, la lavoratrice o il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro l’avvenuto evento luttuoso e indicare il numero di giorni di permesso di cui intende usufruire, presentando al suo rientro un certificato di morte oppure una dichiarazione sostitutiva.
Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà segnare l’assenza del dipendente nel calendario presenze del Libro unico del lavoro, indicando la motivazione.
Il permesso va utilizzato entro 7 giorni dal decesso.
Cosa succede se il lutto avviene durante le ferie?
Un dubbio comune riguarda la sovrapposizione tra il permesso per lutto e le ferie già programmate.
Se il decesso di un familiare avviene mentre il dipendente è in ferie, queste ultime vengono interrotte per dare spazio al permesso per lutto.
La normativa, infatti, stabilisce che l’evento luttuoso sospende il godimento delle ferie.
I giorni di permesso retribuito (generalmente tre) non vengono quindi assorbiti dalle ferie ma si aggiungono ad esse. La lavoratrice o il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente l’accaduto al datore di lavoro, presentando la documentazione necessaria.
I giorni di ferie non goduti a causa del permesso per lutto potranno essere recuperati in un momento successivo, in accordo con l’azienda.
Il permesso per lutto vale anche in caso di unioni civili?
Sì, assolutamente. Con l’approvazione della Legge n. 76/2016 (la cosiddetta “Legge Cirinnà”), i diritti e i doveri delle parti di un’unione civile sono stati equiparati a quelli dei coniugi nel matrimonio. Di conseguenza, il diritto al permesso per lutto è pienamente esteso anche alle unioni civili.
Questo significa che, in caso di decesso del proprio partner, il lavoratore o la lavoratrice unito/a civilmente ha diritto ai tre giorni di permesso retribuito previsti dalla legge. Il diritto si applica non solo per la scomparsa del partner, ma anche per quella dei suoi parenti entro il secondo grado, proprio come avviene per i coniugi.
Permesso per lutto e CCNL
Abbiamo spiegato che per legge tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a 3 giorni di congedo per lutto.
I CCNL, però, possono intervenire in materia in melius, ovvero offrendo condizioni migliorative rispetto agli obblighi di legge, ma mai in peius.
In effetti, alcuni Contratti Collettivi prevedono più giorni di permesso o estendono la lista dei soggetti per il cui decesso è possibile usufruire del congedo.
Domande frequenti (FAQ)
La legge prevede tre giorni di permesso retribuito per lutto all’anno. Questo vuol dire che, salvo diverse disposizioni contenute nel CCNL di riferimento, non è possibile usufruire di altri giorni di permesso in caso di eventuali altri decessi in famiglia oltre quei tre.
Sì, il permesso per lutto è un diritto retribuito. Durante i giorni di assenza, il lavoratore percepisce la sua normale retribuzione e i giorni non vengono scalati né dalle ferie né dai permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro).
Il permesso deve essere utilizzato entro un periodo di tempo congruo rispetto alla data del decesso. La maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) specifica che i giorni devono essere fruiti entro 7 giorni dall’evento luttuoso, per permettere al dipendente di far fronte alle necessità immediate.
Il lavoratore deve prima di tutto avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro. Successivamente, al rientro in servizio, dovrà presentare la documentazione che attesti il decesso, solitamente il certificato di morte o una sua autocertificazione, come previsto dalla legge.
Il diritto è garantito per il decesso del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente (se la convivenza è stabile e risulta da certificazione anagrafica) e dei parenti entro il secondo grado, ovvero: genitori, figli, nonni, nipoti (figli dei figli) e fratelli/sorelle. Alcuni CCNL possono estendere il diritto anche agli affini (es. suoceri, generi, nuore).
Generalmente i tre giorni sono intesi come continuativi per consentire di affrontare le incombenze legate al lutto. Tuttavia, in base a specifiche esigenze e previo accordo con il datore di lavoro, alcuni CCNL possono consentire una fruizione frazionata, purché avvenga sempre a ridosso dell’evento.