Il nostro sistema legislativo prevede due differenti modalità di scioglimento ed interruzione del rapporto di lavoro tra dipendente e impresa: il licenziamento e le dimissioni. A queste due si aggiunge anche la rescissione consensuale, che si configura come un licenziamento, ma condiviso da entrambe le parti.
Questa interruzione può avvenire per svariate ragioni, come la naturale scadenza del contratto sottoscritto tra le parti, una riorganizzazione aziendale, un licenziamento per giusta causa, per volontà condivisa (rescissione consensuale), per crisi aziendale e così via. Può però derivare anche dalla decisione unilaterale del lavoratore o della lavoratrice: in questo caso si parla di dimissioni.
Essere licenziati e dimettersi sono però due eventi differenti, che vanno analizzati in modo separato.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire in cosa consistono e quale è la differenza tra licenziamento e dimissioni.
Indice dei contenuti
In cosa consiste il licenziamento
Il licenziamento consiste nell’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro tra subordinato/a e impresa: è il datore di lavoro a prendere questa decisione, che può avvenire per diverse ragioni e con modalità differenti.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, non è possibile procedere al licenziamento prima della scadenza naturale del contratto, ma nemmeno il/la dipendente può interrompere il rapporto di lavoro autonomamente fino a quel momento.
In entrambi i casi, infatti, è possibile rescindere il contratto solo in presenza di una giusta causa, ovvero di una motivazione valida che possa giustificare il licenziamento.
Diverso, invece, è il caso dei contratti a tempo indeterminato: il lavoratore o la lavoratrice può decidere di dare le dimissioni quando vuole, mentre il datore di lavoro può licenziare solo in presenza di una giusta causa.
Quali sono le giuste cause di un licenziamento?
Abbiamo visto che il licenziamento da parte del datore di lavoro può avvenire solo in presenza di una giusta causa, ovvero di una motivazione oggettiva alla base della decisione.
Ma quali sono queste giuste cause?
- Licenziamento disciplinare, che fa seguito a un comportamento colposo da parte del/della dipendente. Questa procedura può avvenire “in tronco”, in presenza di un comportamento grave e oggettivo, oppure tramite preavviso, per giustificato motivo soggettivo.
- Licenziamento economico, in seguito a una crisi che colpisce l’azienda o a una riorganizzazione societaria. Sarà il giudice a verificare la sussistenza delle reali ragioni addotte dal datore di lavoro per procedere al licenziamento.
Come si effettua il licenziamento?
Il licenziamento per giustificato motivo può avvenire con effetto immediato, quando la motivazione è legata a comportamenti gravi da parte del lavoratore o della lavoratrice.
Per le motivazioni meno gravi, in caso di licenziamento economico e, in genere, in seguito a una rescissione consensuale, invece, per entrambe le parti vige l’obbligo di preavviso, ovvero la comunicazione preventiva della data di interruzione del rapporto di lavoro.
La durata effettiva di questo periodo di preavviso viene stabilita dai contratti collettivi di categoria, e varia in base a qualifiche e anzianità di servizio della lavoratrice o del lavoratore.
In cosa consistono le dimissioni
Con dimissioni si intende l’interruzione del rapporto di lavoro per espressa volontà del/la dipendente.
Le dimissioni sono quindi l’atto con cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro.
Questa facoltà può essere esercitata senza alcun limite, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato; in questi casi, come già spiegato, le dimissioni possono avvenire solo per giustificato motivo.
Come si presentano le dimissioni
Le dimissioni non possono essere estorte o imposte dal datore di lavoro, e non possono nemmeno essere “programmate in anticipo”, come spesso avveniva in passato con le cosiddette “dimissioni in bianco”, ma devono essere frutto di una volontà autonoma del lavoratore o della lavoratrice.
Le dimissioni in bianco sono un fenomeno che per anni ha caratterizzato numerosi rapporti di lavoro: il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, costringeva il/la dipendente a firmare una lettera di dimissioni in bianco, senza data, da utilizzare a proprio piacimento.
Onde evitare questa pratica, è stata introdotta una nuova normativa, il cosiddetto Jobs Act, entrata in vigore il 12 marzo 2016, con cui il legislatore ha stabilito che le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it, e trasmesse al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
In alternativa è possibile rivolgersi a un soggetto abilitato, come un patronato, un’organizzazione sindacale, ecc.
Di conseguenza, le dimissioni rese con qualsiasi altra modalità sono inefficaci. Per tutti i dettagli invitiamo a consultare la scheda sul sito del Ministero, qui.
Le dimissioni possono essere rassegnate anche per giusta causa, ad esempio per ritardo nel pagamento dello stipendio o per un mancato pagamento, per mobbing, abusi, maltrattamenti e altri comportamenti gravi e oggettivi compiuti dal datore di lavoro. In questo caso, il/la dipendente può accedere all’indennità di disoccupazione (NASPI).
NASPI: differenza tra licenziamento e dimissioni
Oltre alle differenze di base relative alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro, alle ragioni alla base della decisione e alle modalità di comunicazione, un elemento distintivo tra licenziamento e dimissioni riguarda senza dubbio l’accesso alla NASPI, l’indennità di disoccupazione.
Infatti, in caso di licenziamento il lavoratore o la lavoratrice ha sempre diritto alla NASPI, a prescindere dalla motivazione, quindi anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro per comportamento grave del/della dipendente.
In caso di dimissioni, invece, la NASPI non è riconosciuta, in quanto la decisione di interrompere il rapporto di lavoro è del lavoratore o della lavoratrice, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa, condizione che consente l’accesso a questa misura di sostegno al reddito.
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