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Qual è la data di decorrenza delle dimissioni?

Categoria: Lavoro
Mag 10, 2023
Redazione
Qual è la data di decorrenza delle dimissioni

A seguito delle riforme introdotte con la Legge n.81/2017, a partire dal 12 marzo 2016 l’ordinamento giuridico italiano si è dotato di un sistema aggiuntivo di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori dal fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, ovvero quel documento fatto firmare ai nuovi assunti con il quale si sottoscrivono in anticipo le proprie dimissioni prestabilite, senza l’indicazione della data.  

In questo modo, il datore di lavoro poteva decidere, di fatto unilateralmente, quando terminare il rapporto senza procedere al licenziamento. Per approfondire, invitiamo a leggere il nostro articolo “Qual è la differenza tra licenziamento e dimissioni”.

Per impedire questo fenomeno, quindi, a partire dal 2016 è prevista una procedura telematica per la presentazione delle dimissioni, con la quale si è eliminata la predisposizione di un documento cartaceo redatto in anticipo. 

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire come calcolare e indicare la data di decorrenza delle dimissioni

Data di decorrenza delle dimissioni: il preavviso

Secondo quanto indicato sul sito dell’URP del Ministero del Lavoro, la data di decorrenza delle dimissioni è “quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro”.

Proviamo a chiarire meglio. 

Come accennato, a partire dal 2016 le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esclusivamente con modalità telematica.

Ma da quando partono le dimissioni? Qual è la data di decorrenza? 

Per rispondere a queste domande è importante ricordare che, seppur per loro stessa natura le dimissioni siano frutto di una decisione libera della lavoratrice o del lavoratore, devono comunque essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso, come stabilito dall’articolo 2118 del Codice Civile.

È proprio il preavviso, in effetti, a determinare la data di decorrenza delle dimissioni, che non può coincidere con quella di presentazione della documentazione richiesta. 

Il periodo di preavviso, però, varia in base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, alla categoria della lavoratrice o del lavoratore (impiegato, operaio, quadro, dirigente), al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio, di conseguenza si invita a controllare cosa prevede il proprio CCNL

In linea generale le tempistiche sono le seguenti: 

  • minimo 15 giorni, per lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato full-time con più di 5 anni di anzianità;
  • minimo 8 giorni, per lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato full-time e un massimo di 5 anni di anzianità;
  • minimo 8 giorni, per lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato part-time e più di 2 anni di anzianità;
  • 4 giorni, per lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato part-time e un massimo di 2 anni di anzianità.

Si tratta, lo ribadiamo, di un’indicazione di massima, ma la regola alla quale attenersi è contenuta nel proprio CCNL di categoria

Quale data di decorrenza delle dimissioni indicare nel modulo?

Ricapitolando, per presentare le dimissioni è necessario tenere presente questi due fattori

  1. la procedura telematica;
  2. il tempo di preavviso stabilito dal proprio contratto di lavoro. 

Quindi, nel momento in cui si compila il modulo online di presentazione delle dimissioni – tramite il portale https://servizi.lavoro.gov.it/ oppure rivolgendosi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) – alla lavoratrice o al lavoratore viene richiesta l’indicazione della data di decorrenza delle dimissioni, che come riportato è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa

Facciamo un esempio, per rendere il tutto più chiaro.

Se il dipendente intende cessare il proprio rapporto lavorativo a partire dal 1 gennaio, e il proprio contratto di lavoro prevede 15 giorni di preavviso per la propria situazione, dovrà: 

  • comunicare le dimissioni al datore di lavoro entro il 15 dicembre; 
  • indicare sul modulo come data di decorrenza il 1° gennaio.   

In conclusione, la data di decorrenza delle dimissioni è quella in cui si intende, di fatto, interrompere il rapporto di lavoro, ma deve tenere conto dei tempi di preavviso stabiliti dal contratto.

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