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Come funziona il contratto di tirocinio?

Categoria: Lavoro
Mag 14, 2024
Redazione
Come funziona il contratto di tirocinio

Il contratto di tirocinio, conosciuto anche come contratto di stage, introdotto nel nostro ordinamento con al Legge 196/1997 e successive modificazioni, è un iniziale approccio al mondo del lavoro dedicato a coloro che stanno ancora studiando o, terminati gli studi, sono alla ricerca di una prima esperienza lavorativa e al contempo formativa

Inoltre, può riguardare categorie di persone svantaggiate, come disoccupati o vittime di violenza di genere, soggetti che necessitano di formazione per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

In questo articolo vedremo cos’è il contratto di tirocinio e quali sono i riferimenti normativi e regolamentari per il suo funzionamento.

Vedremo, poi, quali sono i requisiti standard minimi previsti per il tirocinio e qual è la struttura di base del contratto, oltre a scoprire quali sono le previsioni sul versante della durata e della retribuzione.

Infine, scopriremo come sono trattati ferie, permessi e malattia, e come funziona il meccanismo della sospensione del tirocinio.

Cos’è il contratto di tirocinio?

Il contratto di tirocinio è un contratto temporaneo, che ha l’obiettivo di fornire allo stagista (o tirocinante) le competenze pratiche da affiancare a quelle acquisite a livello teorico nel corso degli studi. In sostanza, si tratta di un rapporto che potremmo definire ibrido, tra stagista e azienda, che combina lavoro e formazione professionale “sul campo”.

Esistono due tipi di tirocini:

  • tirocini curriculari o formativi, che riguardano i giovani che stanno ancora frequentando un percorso di istruzione o formazione e che sono finalizzati a integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo, ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • tirocini extracurriculari o di orientamento, che riguardano i giovani che hanno già completato il percorso di studi, ma che vogliono accedervi per integrare le proprie competenze con esperienze dirette nel mondo del lavoro. In questo caso, le regole sono definite da Regioni e Province autonome.

Tuttavia, come vedremo nel dettaglio nel corso dell’articolo sono previsti a livello nazionale degli standard minimi comuni, contenuti nelle Linee guida in materia di tirocini, individuati con l’obiettivo di garantire una base contrattuale identica ovunque.

Requisiti standard del contratto di tirocinio

Come detto, i tirocini presentano degli standard minimi comuni necessari affinché possano essere attivati. 

Nel dettaglio:

  • il tirocinante deve avere dei requisiti di base, cioè almeno 16 anni di età e una frequenza della scuola dell’obbligo di almeno 10 (ricordando appunto che l’obbligo scolastico nel nostro Paese va dai 6 ai 16 anni); 
  • il contratto deve basarsi su una convenzione tra un ospitante (datore di lavoro) e un ente promotore (scuole secondarie di secondo grado, università, centri per l’impiego, ecc.);
  • è fondamentale l’individuazione della figura del tutor aziendale, un soggetto designato ad affiancare lo stagista per almeno il 70% delle ore di attività oggetto del contratto, che assume il ruolo di mentore e valuta l’andamento del percorso;
  • è necessario infine, indicare anche un tutor dell’ente promotore, che faccia da punto di riferimento per il tirocinante.

Inoltre, è imposto per legge il numero massimo di tirocinanti presenti contemporaneamente in azienda, che dipende da quello dei dipendenti assunti a tempo indeterminato:

  • 1 tirocinante per le aziende che hanno fino a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
  • 2 tirocinanti per chi ha tra i 6 e i 19 dipendenti con contratto indeterminato; 
  • fino al 10% dei lavoratori con contratto indeterminato se il numero di questi ultimi va da 20 in su.

Dunque, ogni tirocinante che porti a superare questi numeri può avviare il proprio periodo di tirocinio soltanto al termine di quello di almeno uno dei colleghi.

Come è fatto il contratto di tirocinio?

Data la sua natura, e gli attori che intervengono, la struttura del contratto di tirocinio è fisicamente organizzata in due parti: convenzione e Piano Formativo Individuale (PFI)

La convenzione è l’accordo che viene stipulato tra l’azienda ospitante e l’ente promotore, ed è la parte del contratto che indica:

  • dati legali degli attori coinvolti;
  • nomina dei tutor, quello aziendale e quello del promotore;
  • riferimenti normativi e regolamentari che occorre rispettare affinché il contratto stesso sia da ritenere valido. 

Il PFI, invece, fornisce le indicazioni relative al percorso formativo sia dal punto di vista formale (data di inizio e fine, luogo di lavoro, ecc.) che sostanziale (mansioni da svolgere e obiettivi formativi perseguiti), ovvero doveri e obblighi delle parti.

In uno schema standard, dunque, nel contratto individueremo sicuramente le seguenti voci:

  • dati di ospitante, ente promotore, tutor e tirocinante;
  • tipologia dell’attività, durata e numero di ore; 
  • obiettivi formativi da raggiungere;
  • mansioni e modalità operative;
  • eventuale retribuzione e/o riconoscimento di un rimborso spese;
  • posizione INAIL attivata, al fine di tutelare il tirocinante dal punto di vista degli infortuni;
  • tutto quanto previsto in aggiunta sulla base degli specifici accordi e dei regolamenti degli enti promotori.

Quanto dura un tirocinio?

Anche la durata del tirocinio non è identica per tutti i casi, e dipende dalla tipologia e dal lavoro svolto, nonché dagli obiettivi formativi che possono avere tempistiche diverse.

Tuttavia, il nostro ordinamento prevede dei limiti di durata massima dei contratti:

  • 6 mesi, per tirocini formativi e di orientamento;
  • 12 mesi, per tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; 
  • 12 mesi, per tirocini per chi si trova in una o più delle seguenti situazioni di svantaggio:
    • trattamento psichiatrico;
    • tossicodipendenza;
    • alcolismo;
    • condanna penale che consente l’ammissione a misure alternative di detenzione;
    • richiesta di protezione internazionale; 
    • status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
    • vittima di violenza;
    • grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali;
    • titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari;
    • vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. 24/2014;
  • 14 mesi, se i tirocini di cui al punto precedente riguardano persone con disabilità;
  • 4 mesi, per tirocini a favore di studenti delle scuole secondarie. 

Il tirocinio può comunque terminare prima della scadenza prevista, in caso di dimissioni da parte dello stagista o interruzione da parte del datore di lavoro

Le ore settimanali possono anch’esse variare a seconda delle norme regionali e dei regolamenti degli enti promotori, ma esiste un range entro il quale muoversi, che va da un minimo di 20 a un massimo di 40 ore, con un’organizzazione che può essere di full-time, part-time verticale, part-time orizzontale o a turni

Qual è lo stipendio di un tirocinante?

Passando agli aspetti economici, occorre precisare che, non trattandosi di un vero e proprio contratto di lavoro ma di un percorso formativo, non è previsto uno stipendio con la relativa busta paga

Per lo stesso motivo, non sono contemplati i contributi INPS ai fini pensionistici e l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto (TFR)

Detto questo, il tirocinante ha però diritto ad almeno un rimborso forfettario mensile, con un importo minimo stabilito da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che non può essere comunque inferiore ai 300 euro mensili lordi

L’azienda ospitante, però, può sempre scegliere di riconoscere ai propri stagisti un rimborso superiore al minimo stabilito per legge

Si ricorda che è sempre consigliato rivolgersi al delegato/a sindacale dell’impresa dove si svolge il tirocinio o al proprio sindacato di riferimento perché possono essere previste ulteriori normative ed emolumenti nell’accordo aziendale.

Ma attenzione! L’importo minimo non è contemplato nei tirocini curriculari; in questo caso, il rimborso dipende completamente dalla volontà o meno dell’azienda di riconoscerlo.

Malattia, ferie e permessi nel contratto di tirocinio

Abbiamo detto che il tirocinante ha una sua posizione INAIL legata all’azienda in cui svolge il tirocinio, dunque è tutelato dal punto di vista assicurativo. Inoltre, l’azienda deve inserire lo stagista tra i soggetti coperti dalla polizza aziendale sulla responsabilità civile verso terzi

Quello assicurativo è in effetti l’unico punto in comune con un normale contratto di lavoro. Dopodiché, nel contratto di tirocinio non sono contemplate ferie e permessiindennità di malattia, come avviene invece per i dipendenti, ma questo non vuol dire che i tirocinanti non possano assentarsi mai

Essi, infatti, possono concordare ore e giorni di assenza con il referente aziendale, in caso di necessità, e se l’assenza è dovuta a motivi di salute non occorre presentare il certificato medico.

Occorre, poi, considerare che il nostro ordinamento per i tirocini prevede la cosiddetta sospensione, un’interruzione temporale che di fatto prolunga la durata del tirocinio fino a effettivo completamento, in caso di: 

  • chiusura estiva o natalizia dell’azienda, dunque con oggettiva impossibilità di svolgere le proprie mansioni; 
  • malattie gravi o infortuni, se la durata delle prognosi sono pari o superiori a un terzo della durata totale del tirocinio; 
  • maternità della stagista. 

Conclusioni

Il contratto di tirocinio è un’interessante opportunità per entrare, anche giovanissimi nel caso di quelli curriculari, nel mondo del lavoro, apprendere aspetti pratici che sui banchi di scuola sarebbe complesso trattare, iniziare a esplorare le proprie capacità, attitudini e inclinazione, nonché la gestione delle relazioni tra pari e con i superiori in ambito aziendale.

Ma occorre sempre tenere ben presente che non si tratta di un contratto di lavoro vero e proprio, dunque che non comporta l’ottenimento di un reddito né i diritti e i doveri propri dei lavoratori dipendenti. 

Per questo motivo, il tirocinio può essere affrontato serenamente e con profitto soltanto avendo ben chiaro che si tratta di un periodo di formazione, esattamente come quello dedicato allo studio in aula.

Infine, non bisogna confondere il tirocinio con il contratto di apprendistato. Infatti, sebbene esistano diversi punti di contratto fra queste forme contrattuali, soltanto l’apprendistato si configura come vero e proprio contratto di lavoro.

Per approfondire, leggi anche il nostro articolo Cosa prevede il contratto di apprendistato in azienda.

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