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Cos’è l’esonero contributivo al 50% post congedo di maternità

Categoria: Lavoro
Nov 9, 2022
Redazione
Cos'è l'esonero contributivo al 50% post congedo di maternità

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, in via sperimentale, un esonero contributivo pari al 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a partire dalla data di rientro al lavoro dopo aver usufruito del congedo di maternità obbligatorio

Si tratta, in sintesi, di una misura volta ad agevolare il rientro in azienda e a garantire una maggiore tutela della lavoratrice madre e della prole, che si aggiunge a quelle già esistenti previste per la categoria

L’Ente Bilaterale Enfea prevede, inoltre, un contributo, a favore delle imprese, per la formazione di lavoratrici madri per il reinserimento al lavoro dopo la gravidanza. Per approfondire, invitiamo a cliccare qui.

Approfondiamo insieme, e cerchiamo di capire in cosa consiste l’esonero contributivo al 50% post congedo di maternità, chi può richiederlo e come. 

In cosa consiste l’esonero contributivo al 50% post maternità?

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nota come Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1 comma 137, stabilisce quanto segue:

“In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta  ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

Cosa vuol dire? Semplificando, per le lavoratrici che si apprestano a rientrare in azienda dopo il periodo di congedo di maternità obbligatorio è previsto un esonero dei contributi previdenziali pari al 50% per un anno, a partire dalla data del rientro effettivo. 

Nello specifico, si fa riferimento alla quota parte di contributi previdenziali a carico delle lavoratrici, e non delle aziende

Si tratta di un dettaglio molto importante; proprio per questo motivo, infatti, come specifica l’INPS nella Circolare n° 102 del 19-09-2022, questa misura non è configurabile come aiuto di Stato, in quanto si applica alla quota di contributi a carico delle lavoratrici, quindi a “persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza”.

Chi può usufruire dell’esonero contributivo al 50%?

La misura si rivolge, è chiaro, solo alle lavoratrici madri che hanno terminato il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e si apprestano a rientrare in azienda

Nello specifico, l’esonero contributivo al 50% si applica solo alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori,assunte sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i part-time, e inclusi:

  • contratti di lavoro nel settore agricolo;
  • rapporto di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico, di lavoro intermittente, di lavoro subordinato con vincolo associativo in una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a scopo di somministrazione.

L’agevolazione spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum prevista dall’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Trattandosi di una misura sperimentale prevista, al momento, solo per l’anno in corso, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. A partire da quella data avrà inizio il periodo di 12 mesi interessato dallo sgravio contributivo al 50%. 

Per tutti i dettagli tecnici sulle istruzioni operative e le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens, invitiamo a consultare la circolare dell’INPS succitata.

Contributo alle imprese per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità

Dopo il periodo di congedo di maternità obbligatorio il rientro al lavoro non è semplice; è necessario rimettersi in carreggiata, e aggiornarsi sulle novità di carattere tecnologico, amministrativo e operativo, magari attraverso un percorso di formazione dedicato.

Per questo motivo, l’Ente Bilaterale Enfea prevede l’erogazione di un rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità.

La misura del contributo è pari a € 500,00

La documentazione da produrre è la seguente:

  • piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS.;
  • presentazione di idonea documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro e relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.

Il termine ultimo di presentazione della richiesta è fissato entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.

Per maggiori dettagli, consultare il sito www.enfea.it.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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