Introdotto nel dicembre del 2016 con la legge 11 dicembre n. 232, il bonus asilo nido è una misura di sostegno al reddito finalizzata a promuovere la fruizione degli asili nido pubblici e privati.
Originariamente, i genitori di figli nati dal 1° gennaio 2016 potevano beneficiare di un contributo massimo pari a 1.000 euro, destinato a coprire le spese relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, così come l’assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Tuttavia, nel 2019, il contributo è stato aumentato a 1.500 euro, come stabilito dall’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In seguito, nel 2020, l’importo massimo del contributo è stato ulteriormente incrementato fino a un massimo di 3.000 euro, calcolato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come stabilito dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Si tratta di un bonus molto richiesto dalle famiglie italiane, che in questi anni ha registrato un numero sempre maggiore di adesioni, triplicando le domande dal 2016 al 2020, secondo i dati forniti dall’INPS.
In seguito all’introduzione dell’assegno unico universale si era ipotizzato di inglobare il bonus al suo interno, ma così non è stato.
Ad oggi, le prestazioni sostituite dall’Assegno unico sono il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.
Vediamo, quindi, come funziona il bonus asilo nido dell’INPS, chi può richiederlo e come.
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Cos’è il bonus asilo nido
Il bonus asilo nido erogato dall’INPS è, come già accennato, una misura di sostegno che consiste in un bonus per la copertura delle spese per l’asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie.
Cosa vuol dire? Nel caso in cui il bambino, come certificato dal pediatra, presentasse patologie o condizioni di salute incompatibili con l’ambiente dell’asilo nido, i genitori possono ricevere comunque un contributo per sostenere le spese di supporto svolto da un professionista direttamente a domicilio.
Sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.
A chi è rivolto il bonus asilo nido
Il bonus è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati, fino ai tre anni d’età. Più nel dettaglio, la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, mentre se il minore compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
A richiedere il bonus deve essere il genitore che sostiene la spesa per il pagamento della retta dell’asilo nido o del supporto domiciliare. Infatti, se i due genitori alternassero il pagamento, dovrebbero fare due differenti domande di bonus.
Il soggetto richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana, europea o di regolare permesso di soggiorno, e deve risiedere in Italia con il bambino che frequenta l’asilo o usufruisce del supporto presso l’abitazione.
In caso di più figli, è necessario effettuare più domande separate, una per ciascun bambino.
Per quanto riguarda, invece, il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione, la domanda può essere presentata dal genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, e previo rilascio di un attestato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Importo del contributo
Come già spiegato, alla sua approvazione era previsto un contributo economico massimo pari a 1.000 euro, ma a partire dal 2020 è stato elevato l’importo del bonus asilo nido fino a un massimo di 3.000 euro.
Gli importi sono commisurati ai valori dell’ISEE, più precisamente dell’ISEE minorenni, secondo questo schema:
- ISEE fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro, in dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro;
- ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro, in dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro;
- ISEE da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro, in dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro.
Il bonus viene erogato anche in assenza di ISEE in corso di validità, ma in questo caso si calcola l’importo annuo minimo di € 1.500.
Come presentare la domanda
La domanda per l’erogazione del bonus asilo nido dell’INPS può essere inviata tramite l’apposito servizio telematico o recandosi presso un Patronato.
La domanda va presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2023, specificando il tipo di supporto richiesto, ovvero contributo asilo nido o supporto domiciliare.
Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Inoltre, è necessario allegare le fatture ricevute a fronte del pagamento delle rette mensili dell’asilo e una prova dell’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico, bollettino, ecc…).
Per tutti i dettagli, invitiamo a consultare il Messaggio INPS numero 889 del 02-03-2023, qui.
Contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo nido/Baby sitter) Enfea
L’Ente bilaterale Enfea offre alle lavoratrici e ai lavoratori interessati un contributo per le spese di asilo nido e baby sitter.
Per quanto riguarda l’asilo nido, è necessario presentare tutta la documentazione necessaria alla propria azienda insieme alla domanda (qui il modulo), che deve pervenire entro l’anno scolastico di iscrizione:
- attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- copia del pagamento dell’ultima retta;
In alternativa all’asilo nido, si può richiedere il contributo per il servizio di baby sitting, presentando la seguente documentazione:
- copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico. Si richiede, nello specifico, la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro in corso, anche part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna;
- prospetto retribuzione del mese precedente;
- attestazione versamento contributi.
La misura del contributo è pari a 500,00 euro (cinquecento/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione si intende per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente a Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Per maggiori informazioni sulle prestazioni offerte dall’Ente Bilaterale Enfea, invitiamo a consultare il sito web, qui.