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Come funziona il permesso per malattia del figlio?

Categoria: Lavoro
Nov 5, 2026
Redazione
Come funziona il permesso per malattia del figlio

Quando un figlio si ammala, può essere necessario che un genitore si assenti dal lavoro per assisterlo. In queste situazioni, la legge riconosce ai lavoratori dipendenti il congedo per malattia del figlio, un diritto che permette di occuparsi del bambino durante il periodo della malattia senza dover ricorrere necessariamente a ferie o permessi ordinari.

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 151/2001, noto come Testo unico sulla maternità e paternità, che disciplina le tutele riconosciute ai genitori lavoratori.

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore alcune importanti novità: il congedo può essere richiesto fino ai 14 anni del figlio e, per i bambini dai 3 ai 14 anni, i giorni disponibili per ciascun genitore sono passati da 5 a 10 all’anno.

Quando è possibile assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio?

Il diritto ad assentarsi dal lavoro per assistere un figlio malato è riconosciuto a entrambi i genitori lavoratori dipendenti, che possono usufruirne alternativamente.

La tutela riguarda anche i figli adottivi e in affidamento, per i quali sono previste specifiche disposizioni in relazione all’età del minore e al momento del suo ingresso in famiglia.

Il diritto è disciplinato dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 151/2001, che riconosce ai genitori la possibilità di assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla malattia del figlio.

Per approfondire, è possibile consultare il Decreto Legislativo 151/2001.

Quanti giorni spettano per la malattia del figlio?

Il numero di giorni di congedo dipende dall’età del bambino. Le regole sono diverse per i figli fino a 3 anni e per quelli di età compresa tra 3 e 14 anni.

Figli fino a 3 anni

Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alla malattia del figlio, senza un limite massimo di giorni.

I genitori possono alternarsi nell’assistenza, ma non usufruire contemporaneamente del congedo per la stessa malattia.

Figli da 3 a 14 anni

Per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo all’anno per ogni figlio.

Anche in questo caso, il congedo deve essere utilizzato alternativamente dai genitori. Il diritto è individuale e non trasferibile: se un genitore non utilizza i propri giorni, l’altro non può recuperarli o sommarli ai suoi.

Le novità introdotte dal 2026

Le modifiche sono state introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha esteso il diritto a questo congedo. 

In particolare:

  • Il limite di età è passato da 8 a 14 anni, estendendo la possibilità di usufruire del congedo anche ai genitori di figli più grandi.
  • I giorni di congedo sono passati da 5 a 10 all’anno per ciascun genitore, per ogni figlio di età compresa tra 3 e 14 anni.
  • Per i figli fino a 3 anni resta confermato il diritto ad assentarsi per tutti i periodi corrispondenti alla malattia del bambino.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

Il congedo per malattia del figlio è retribuito?

In linea generale, il congedo per malattia del figlio non prevede un’indennità economica per i periodi di assenza dal lavoro.

Durante il congedo, tuttavia, i giorni di assenza sono coperti dalla contribuzione figurativa, che accredita parte dei contributi che sarebbero stati versati nei giorni lavorativi. 

È importante sapere che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono prevedere condizioni diverse, riconoscendo ulteriori tutele.

Per questo motivo è sempre opportuno verificare le disposizioni del CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro.

Per approfondire la differenza tra malattia del lavoratore e malattia del figlio, è possibile consultare anche il nostro articolo sull’indennità di malattia INPS.

Come giustificare l’assenza per malattia del figlio?

Per usufruire del congedo è necessario presentare il certificato di malattia del bambino, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.

La certificazione deve essere trasmessa secondo le procedure previste per la malattia del minore e resa disponibile al datore di lavoro.

Il genitore deve inoltre comunicare tempestivamente la propria assenza all’azienda, seguendo le modalità previste dal datore di lavoro e dal contratto collettivo applicato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro approfondimento sul certificato di malattia.

Un’altra particolarità riguarda i controlli: l’assenza per malattia del figlio non è soggetta alle visite fiscali previste per la malattia del lavoratore. Non sono quindi applicabili le ordinarie fasce di reperibilità previste per il dipendente in malattia.

È possibile interrompere le ferie per la malattia del figlio?

Sì. La legge prevede una tutela specifica nel caso in cui la malattia del bambino comporti un ricovero ospedaliero.

In particolare, il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta del genitore, il periodo di ferie in corso, consentendo di convertirlo in congedo per malattia del figlio.

La disposizione è prevista dall’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 151/2001 e permette al genitore di utilizzare il congedo per assistere il bambino durante il ricovero.

Qual è la differenza tra congedo per malattia del figlio e congedo parentale?

Il congedo per malattia del figlio non deve essere confuso con il congedo parentale. Si tratta infatti di due strumenti diversi, entrambi pensati per consentire ai genitori di conciliare le esigenze familiari con l’attività lavorativa.

Il congedo per malattia del figlio è utilizzabile quando il bambino è malato e deve essere assistito. La sua durata dipende dall’età del figlio, secondo i limiti previsti dalla legge.

Il congedo parentale, invece, è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che i genitori possono utilizzare per prendersi cura dei figli, anche in assenza di una malattia.

A differenza del congedo per malattia del figlio, il congedo parentale può prevedere un’indennità economica, secondo i requisiti e le condizioni stabiliti dalla normativa.

Per conoscere meglio questa possibilità, leggi anche il nostro approfondimento sul congedo parentale.

In alternativa, i lavoratori possono valutare l’utilizzo di ferie e permessi retribuiti, verificando sempre le condizioni previste dal proprio contratto.

Quali tutele sono previste dai contratti collettivi?

La legge stabilisce le tutele generali per i genitori lavoratori, ma i contratti collettivi nazionali di lavoro possono introdurre condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla normativa.

È quindi importante conoscere il contratto applicato al proprio rapporto di lavoro e verificare le eventuali disposizioni aggiuntive in materia di assenze, permessi e conciliazione tra vita familiare e professionale.

Per saperne di più, leggi anche il nostro articolo dedicato ai contratti collettivi: cosa sono e come funzionano.

ENFEA: un riferimento per lavoratori e imprese

ENFEA è l’Ente Bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Attraverso le proprie prestazioni, ENFEA sostiene le imprese e i lavoratori, contribuendo a rafforzare il sistema di tutele e di welfare della Piccola e Media Industria.

Per conoscere le prestazioni disponibili e le opportunità previste dal sistema bilaterale, visita il sito www.enfea.it.

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