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Come funzionano le ferie dei lavoratori dipendenti: guida aggiornata

Categoria: Lavoro
Lug 23, 2026
Redazione
Ferie lavoratori dipendenti: normativa e diritti sulle ferie annuali retribuite

L’estate è ormai arrivata e, per molte lavoratrici e molti lavoratori, è tempo di programmare le tanto attese ferie estive. Ma come funzionano? Quanti giorni spettano alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti? Devono essere sempre concesse? Vanno concordate con il datore di lavoro? Possono essere utilizzate in qualsiasi periodo dell’anno?

Su questo tema esistono ancora molti dubbi e numerose domande ricorrenti. Conoscere le regole che disciplinano le ferie annuali retribuite è importante sia per i lavoratori sia per le imprese, perché consente di programmare correttamente i periodi di riposo nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

Proviamo quindi a fare chiarezza, illustrando come funziona l’istituto delle ferie estive per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti e quali sono i principali diritti e obblighi previsti dalla legge.

Ferie estive: cosa dice la legge?

Le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto garantito dall’ordinamento italiano e sono disciplinate principalmente da tre riferimenti normativi:

L’articolo 36 della Costituzione stabilisce infatti che:

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

Questo principio sancisce che il diritto alle ferie è irrinunciabile e ha la finalità di tutelare la salute, il recupero delle energie psicofisiche e l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

L’articolo 2109 del Codice Civile dispone invece che:

“[…] Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. […] L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”

Da questa disposizione emerge un principio fondamentale: il periodo di ferie viene organizzato dal datore di lavoro, ma deve essere individuato cercando un equilibrio tra le esigenze organizzative dell’azienda e gli interessi del lavoratore.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 66/2003, l’articolo 10, comma 1, stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.”

Ciò significa che ogni lavoratrice e lavoratore dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite ogni anno. In molti casi questo periodo corrisponde convenzionalmente a 26 giorni lavorativi, ma la durata effettiva può variare in base al CCNL applicato, che può riconoscere periodi di ferie più lunghi.

Come si maturano le ferie?

Le ferie sono direttamente collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa e vengono maturate progressivamente nel corso del rapporto di lavoro.

Per questo motivo, una lavoratrice o un lavoratore appena assunto avrà a disposizione un numero inferiore di giorni di ferie rispetto a chi è già impiegato nella stessa azienda da più tempo.

Ma come si maturano le ferie?

Sono generalmente i contratti di lavoro a stabilire il numero di giorni spettanti e le modalità di maturazione. Nella maggior parte dei casi, il sistema di calcolo prevede che ogni mese venga maturato un dodicesimo delle ferie annuali.

Prendendo come riferimento il caso più diffuso, ossia 26 giorni di ferie all’anno, ogni mese vengono maturati circa 2,16 giorni di ferie.

Nel caso di un contratto di lavoro part-time, il diritto alle ferie resta invariato. Anche il lavoratore a tempo parziale matura le ferie durante il rapporto di lavoro, mentre la relativa retribuzione sarà proporzionata all’orario previsto dal contratto.

Se, invece, il rapporto di lavoro inizia nel corso dell’anno, ad esempio nel mese di marzo, durante l’estate sarà possibile usufruire soltanto delle ferie maturate fino a quel momento.

Per questo motivo, quando si hanno dubbi sul numero di giorni spettanti, è sempre opportuno verificare quanto previsto dal proprio contratto collettivo.

Come sapere quante ferie abbiamo maturato?

Per conoscere il numero di ferie maturate mese dopo mese è sufficiente consultare il cedolino della busta paga.

Nel documento che il datore di lavoro consegna periodicamente ai propri dipendenti sono infatti riportati, oltre agli elementi della retribuzione, anche i dati relativi alle ferie.

In particolare, nella busta paga vengono generalmente indicati:

  • le ferie maturate;
  • le ferie già godute;
  • il residuo ferie ancora disponibile.

Consultando queste informazioni è possibile conoscere con precisione il numero di giorni ancora utilizzabili e programmare il periodo di assenza insieme al datore di lavoro.

Per interpretare correttamente tutte le voci presenti nel cedolino, può essere utile consultare anche la nostra guida dedicata a come leggere la busta paga, nella quale vengono spiegati i principali elementi che compongono il prospetto retributivo.

Chi decide quando andare in ferie?

Anche se le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, questo non significa che sia possibile assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento in modo autonomo.

La normativa prevede infatti che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo di fruizione delle ferie, tenendo conto sia delle esigenze organizzative dell’impresa sia degli interessi della lavoratrice o del lavoratore, come previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile.

Nella pratica, soprattutto durante il periodo estivo, molte aziende predispongono un piano ferie, confrontandosi con le rappresentanze sindacali, se presenti, oppure raccogliendo le richieste dei dipendenti, così da garantire un’organizzazione equilibrata delle attività.

Le cosiddette ferie collettive, ad esempio in occasione della chiusura estiva dell’azienda, rientrano proprio in questa programmazione.

È importante ricordare che il datore di lavoro deve comunicare preventivamente il periodo di ferie e organizzarlo in modo da consentire al lavoratore di usufruire concretamente del proprio diritto.

Il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di godere delle ferie maturate, poiché queste hanno la finalità di tutelare il recupero delle energie psicofisiche e l’equilibrio tra vita privata e attività lavorativa.

Ferie godute e non godute: cosa succede?

Abbiamo detto che le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto irrinunciabile della lavoratrice e del lavoratore. Proprio per la loro funzione di tutela della salute e del recupero delle energie psicofisiche, la legge stabilisce che debbano essere effettivamente fruite e non possano essere sostituite, salvo specifiche eccezioni, da un’indennità economica.

Il Decreto Legislativo n. 66/2003, all’articolo 10, prevede che il periodo minimo di ferie sia pari ad almeno quattro settimane all’anno, da utilizzare secondo le seguenti modalità:

  • almeno due settimane, anche consecutive se richieste dal lavoratore, devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono prevedere condizioni di maggior favore, ad esempio riconoscendo un numero superiore di giorni di ferie oppure modalità di fruizione differenti.

È quindi sempre opportuno verificare quanto previsto dal contratto collettivo applicato al proprio rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro deve mettere il lavoratore nelle condizioni di usufruire delle ferie maturate, informandolo adeguatamente e consentendogli di esercitare concretamente questo diritto. Le ferie non possono infatti andare perdute automaticamente se il lavoratore non è stato posto nelle condizioni di utilizzarle.

Cosa succede se le ferie non vengono utilizzate?

Se le ferie non vengono godute nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro può essere soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e, nei casi previsti, anche a richieste di risarcimento del danno.

Per questo motivo è interesse sia dell’azienda sia del lavoratore programmare con anticipo i periodi di ferie, così da rispettare le scadenze previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se desideri approfondire questo argomento, puoi leggere anche il nostro articolo dedicato a Ferie non godute: come vanno gestite?

Le ferie possono essere pagate in busta paga?

In linea generale, le quattro settimane minime di ferie previste dalla legge non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro.

Questo divieto deriva dalla finalità stessa delle ferie, che non hanno una funzione economica ma servono a garantire il recupero psicofisico della persona.

La monetizzazione è invece ammessa:

  • alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio in caso di dimissioni, licenziamento o pensionamento), per le ferie maturate e non ancora godute;
  • per gli eventuali giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale, qualora il CCNL applicato lo consenta.

Le ferie possono essere frazionate?

Sì. Le ferie annuali possono essere fruite anche in maniera frazionata, purché siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

Come previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a richiedere che almeno due settimane di ferie siano godute in modo continuativo, durante l’anno di maturazione.

Le ulteriori due settimane possono invece essere utilizzate anche in periodi separati, purché vengano fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Anche gli eventuali giorni di ferie aggiuntivi previsti dai CCNL possono generalmente essere utilizzati in maniera frazionata, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo e dagli accordi aziendali.

Una corretta programmazione delle ferie, condivisa tra azienda e lavoratore, consente di conciliare le esigenze organizzative dell’impresa con il diritto al riposo, favorendo il benessere della persona e una migliore organizzazione dell’attività lavorativa.

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