Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) rappresentano una componente rilevante della retribuzione dei lavoratori dipendenti e del reddito annuo complessivo.
Alle dodici mensilità ordinarie si aggiunge la cosiddetta tredicesima mensilità, erogata a ridosso delle festività natalizie, e, per alcuni CCNL, anche la quattordicesima mensilità, riconosciuta nel periodo estivo.
Si tratta, come vedremo più nel dettaglio, di due forme di sostegno al reddito che si traducono anche in un incentivo al consumo durante due periodi dell’anno particolarmente importanti per le attività commerciali e per il comparto ricettivo in generale.
Ma cosa sono, come si calcolano tredicesima e quattordicesima e quando vengono erogate? Approfondiamo insieme.
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Cos’è la tredicesima
La tredicesima mensilità è una quota aggiuntiva della retribuzione riconosciuta ai lavoratori dipendenti e generalmente erogata nel mese di dicembre.
Questa misura è nata come una gratifica natalizia, elargita dal datore di lavoro ai propri dipendenti in modo facoltativo.
Nel 1937, con l’approvazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’industria, è stata stabilita l’erogazione obbligatoria della tredicesima ai soli impiegati del Settore, per poi essere estesa anche agli operai nel 1946.
Solo nel 1960, il trattamento è stato reso efficace erga omnes con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070/1960.
Oggi la tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo determinato sia indeterminato, oltre che ai pensionati e ai percettori di assegno sociale.
Come si calcola
Il calcolo della tredicesima mensilità segue regole precise definite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Un rateo di tredicesima corrisponde ad 1/12 della normale retribuzione lorda annuale e va moltiplicato per i mesi di lavoro effettivi (a patto che il lavoratore abbia lavorato almeno 15 giorni nel corso del mese).
La tredicesima matura in relazione ai mesi di lavoro effettivamente svolti: ogni mese lavorato corrisponde a 1/12 della retribuzione annua.
Per esempio, un dipendente viene assunto nel mese di marzo. Dal momento dell’assunzione all’erogazione della tredicesima non sono maturate 12 mensilità su 12, ma 10 su 12. Questo vuol dire che l’importo in busta paga per la tredicesima sarà relativo a 10 mesi di lavoro e non all’intero anno solare.
Nel caso del lavoro part time, si tiene conto non solo dei giorni e dei mesi di lavoro ma anche del monte orario. Ad esempio, se il contratto prevede 20 ore invece di 40 a settimana, si matura una tredicesima pari al 50% del full time.
Chiarito questo punto, vediamo come si calcola la tredicesima.
La tredicesima si calcola moltiplicando il numero di mesi lavorati dal dipendente per lo stipendio lordo ricevuto in busta paga, diviso 12, ovvero i 12 mesi che compongono l’anno solare.
Non si inseriscono nel calcolo tutte quelle componenti aggiuntive alla retribuzione che non rispondono ai criteri di obbligatorietà, continuità e determinatezza, come ad esempio le detrazioni fiscali e, in passato, gli assegni familiari (oggi assorbiti dall’assegno unico universale).
Per questo motivo l’importo netto della tredicesima può risultare inferiore rispetto alla normale retribuzione mensile.
La tredicesima si corrisponde anche in relazione a eventuali periodi di assenza, purché retribuita, come il congedo di maternità, il congedo matrimoniale, le assenze per malattia o infortunio, e così via.
Non si matura nel caso di congedo parentale, assenza per malattia del bambino o per aspettativa non retribuita, a meno che gli accordi aziendali o collettivi non lo prevedano.
Quando viene pagata
Come abbiamo accennato, la tredicesima nasce come gratifica natalizia e, nel corso della sua evoluzione, ha conservato la sua natura iniziale.
Ne consegue, ovviamente, che la sua erogazione è prevista in genere nel mese di dicembre, a ridosso delle festività natalizie (poco prima o poco dopo).
Nei fatti sono i singoli contratti collettivi a disciplinare la modalità di erogazione della tredicesima mensilità, ma in genere si rispetta ancora oggi il periodo di Natale. Quindi, salvo rarissimi casi, la tredicesima è corrisposta nel mese di dicembre, con l’emissione di una busta paga distinta.
Detto questo, in teoria gli accordi individuali e/o aziendali potrebbero anche stabilire un’erogazione della tredicesima differente, ovvero frazionata su base mensile, come aggiunta alla normale retribuzione.
In pratica, invece di ricevere una busta paga aggiuntiva a dicembre, l’importo al quale si ha diritto viene diviso per dodici e pagato ogni mese nella misura di 1/12.
Cos’è la quattordicesima mensilità e a chi spetta
A differenza della tredicesima, la quattordicesima mensilità non è prevista per tutti i lavoratori, ma solo per quelli rientranti in specifici CCNL o accordi aziendali.
Laddove previsto, la sua erogazione è comunque obbligatoria, ma in sua assenza nulla vieta al datore di lavoro di siglare un accordo con i dipendenti per riconoscerla ugualmente.
Anche nel caso della quattordicesima il suo ammontare non si eroga su base mensile, ma matura ogni mese di lavoro e poi pagata in un’unica soluzione secondo le scadenze previste dai singoli contratti collettivi.
Come si calcola
Il calcolo della quattordicesima mensilità è simile a quello della tredicesima, ma con un diverso periodo di maturazione.
Tuttavia, mentre la tredicesima si riferisce all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), la quattordicesima considera il periodo 1 luglio – 30 giugno.
Anche in questo caso si procede con una banale operazione matematica, ovvero:
Stipendio lordo mensile × mesi lavorati / 12 = quattordicesima mensilità
Concorrono alla maturazione della gratifica le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, festività e permessi, mentre sono escluse dal calcolo le detrazioni fiscali, gli assegni familiari, i bonus e così via.
L’ammontare dell’importo da erogare è definito dai singoli CCNL, ma in genere equivale alla retribuzione lorda mensile del mese in cui si eroga.
Quando viene pagata
Se la 13a è chiamata anche gratifica natalizia, la 14a può essere definita come una gratifica estiva, perché in genere viene erogata nei mesi di giugno e di luglio.
La data esatta è stabilita da ogni singolo CCNL e accordo aziendale/individuale e varia di contratto in contratto.
Solitamente viene emessa una differente busta paga per la quattordicesima.
La quattordicesima nei CCNL di riferimento di Enfea
Enfea è l’ente bilaterale di riferimento per le imprese che applicano i CCNL Confapi sottoscritti con le federazioni CGIL, CISL e UIL, tra cui UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.
Per quanto riguarda la quattordicesima, l’unico contratto che la prevede è il CCNL UNIONALIMENTARI.
Come stabilito dagli articoli 48 e 49 del CCNL, la quattordicesima viene erogata con la retribuzione del mese di giugno e corrisponde alla retribuzione normale mensile di fatto.
