Il tema del lavoro usurante è alquanto articolato e complesso, anche e soprattutto a causa dell’intricato dedalo normativo che, nel corso degli ultimi trent’anni, ha riguardato la legislazione a esso dedicata.
In effetti, a partire dal D.Lgs. 374/1993, con il quale si introdussero benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti, la regolamentazione dei lavori usuranti ha subito tantissime modifiche, fino a raggiungere la connotazione (costantemente in via di evoluzione) che conosciamo oggi.
Quando si parla di lavoro usurante, oggi, si indica una serie di attività svolte da una categoria di lavoratrici e lavoratori impegnata in mansioni particolarmente faticose e pesanti, per la quale è prevista la possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto ai tempi standard.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire quali sono i lavori considerati usuranti, cosa prevede il pensionamento anticipato e come richiederlo.
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Quali sono i lavori usuranti?
Quali sono i lavori considerati usuranti? Il D.Lgs 67/2011 “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.” fornisce una risposta a questa domanda.
Sono lavori usuranti, e quindi possono esercitare il diritto per l’accesso
al trattamento pensionistico anticipato, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- notturni a turni e/o per l’intero anno;
- addetti alla cosiddetta “linea catena”, più comunemente nota come catena di montaggio;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Per quanto riguarda le mansioni svolte, sono da considerarsi particolarmente usuranti i:
- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo;
- lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto.
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che svolgono queste mansioni, quindi, hanno diritto ad accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati.
Pensione anticipata per lavoro usurante
Come spiegato, chi svolge un lavoro usurante ha diritto ad andare in pensione prima rispetto alle tempistiche standard previste sia per la pensione di vecchiaia che per quella da lavoro.
Ovviamente, non è sufficiente essere un lavoratore appartenente alle categorie indicate prima per usufruire di questa possibilità, è necessaria la sussistenza di alcuni requisiti.
Per accedere alla pensione anticipata occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, un’età minima pari a 61 anni e 7 mesi (Quota 97,6).
In base al tipo di lavoro svolto, poi, sono previste delle quote, ovvero degli scaglioni composti dall’età e dagli anni di contributi, differenti. Ad oggi (e fino al 2026, salvo modifiche) le quote fissate dalla Legge n. 232 del 2016, ovvero la Legge di Bilancio 2017, sono le seguenti:
- per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno:
- dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva), con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:
- dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
- dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.
I lavoratori che svolgono mansioni usuranti possono comunque andare in pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica.
Come richiedere la pensione anticipata per lavoro usurante
Per usufruire del prepensionamento, le lavoratrici e lavoratori che svolgono mansioni usuranti devono vedersi riconoscere il beneficio, tramite una domanda da presentare all’INPS.
La richiesta va presentata entro il 1° marzo di ciascun anno, tramite il sito dell’INPS o recandosi presso un patronato, e solo in caso di esito positivo si può procedere con la domanda di pensione anticipata.
Se viene riconosciuto il beneficio e, quindi accettata la richiesta di uscita anticipata dal mercato del lavoro, si consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra.