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Credito imposta formazione 4.0: cosa cambia

Categoria: Lavoro
Giu 21, 2022
Redazione
Credito imposta formazione 4.0 cosa cambia

Con l’approvazione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, sono state introdotte alcune modifiche relative al credito d’imposta per la formazione 4.0

Con l’espressione “formazione 4.0” si fa riferimento a quelle iniziative formative aziendali, rivolte ai lavoratori dipendenti, mirate a favorire la cosiddetta digital transformation, ovvero la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.

Nello specifico, a cambiare sono le aliquote del credito d’imposta, che aumentano, come vedremo più nel dettaglio nel corso dell’articolo. 

L’obiettivo dichiarato dal legislatore è “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle Piccole e Medie Imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

Ricordiamo che l’Ente Bilaterale Enfea prevede l’erogazione di un “contributo formazione dipendenti credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale”

Per approfondire, invitiamo a cliccare qui

Cosa cambia per il credito d’imposta per la formazione 4.0 con l’approvazione del nuovo decreto legge? Approfondiamo. 

Articolo 22 del Decreto Aiuti 2022

Il Decreto Legge 50/2022, altrimenti noto come Decreto Aiuti, affronta il tema del credito d’imposta per la formazione 4.0 all’interno dell’articolo 22

Cosa dice questo articolo? Nei fatti, stabilisce un aumento delle aliquote del credito d’imposta, che passano dal 50% e dal 40% rispettivamente al 70% e al 50%

Ma a cosa si applicano questi crediti d’imposta con le nuove aliquote aumentate? 

Alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Più nel dettaglio: 

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Vediamo, ora, come funziona il credito d’imposta.

Come funziona il credito d’imposta per la formazione 4.0

Abbiamo detto che le aliquote passano al 70% e al 50%, e che si applicano alle spese per la formazione del personale in ambito tecnologico e digitale, ma come funziona il credito d’imposta?

Lo spiega il Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito web: 

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese.

A queste due aliquote si aggiunge anche una terza del 30%, ma rivolta non più alle PMI ma alle grandi imprese, sempre nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le spese (con apposita certificazione), e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo, ed è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione dalla quale si evincano le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • una documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione del beneficio;
  • i registri di svolgimento delle attività formative.

Quale formazione può essere svolta

Come spiegato, questa misura si applica solo alla formazione 4.0, ovvero quella finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze tecnologiche e digitali

Il MISE elenca le attività formative ammissibili, che devono rientrare in tre ambiti, vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Attività formative differenti rispetto a quelle elencate non potranno godere dei vantaggi del credito d’imposta formazione 4.0.

Chi può erogare la formazione

Nell’articolo 22 del Decreto Aiuti si stabilisce che è possibile usufruire di questo credito d’imposta solo a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Cosa significa? Che la formazione deve essere erogata da enti accreditati e autorizzati dal MISE, ovvero: 

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Contributo formazione dipendenti credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale 

L’ente bilaterale Enfea prevede l’erogazione di un contributo una tantum per la formazione, a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.

La prestazione prevede un contributo una tantum, destinato alle aziende che dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta.

Questa la misura del contributo:

  • € 700 per aziende fino a 30 dipendenti;
  • € 900 per aziende da 31 a 100 dipendenti;
  • € 1.300 per aziende con oltre 100 dipendenti.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre:

  • accordo aziendale o adesione ad accordo territoriale;
  • attestazione dell’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative.

La domanda va inviata entro il 31 dicembre 2021 o entro tre mesi dalla fine del percorso formativo. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.enfea.it.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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