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Permessi retribuiti e non retribuiti: cosa sapere

Categoria: Lavoro
Mar 20, 2026
Redazione
permessi retribuiti

Nel rapporto di lavoro non esistono solo ferie e malattia. Esiste anche un sistema articolato di permessi che consente di gestire esigenze personali e familiari senza compromettere — o limitando il più possibile — la retribuzione.

Capire come funzionano, quali spettano e come utilizzarli correttamente è fondamentale per non rinunciare a diritti importanti che rientrano a pieno titolo nel welfare contrattuale.

Permessi retribuiti: il quadro generale

I permessi retribuiti sono periodi di assenza durante i quali il lavoratore continua a percepire lo stipendio. Non si tratta di una concessione del datore di lavoro, ma di un diritto che trova il suo fondamento nell’articolo 36 della Costituzione, che tutela il riposo e la dignità della persona che lavora.

A livello pratico, però, la disciplina non è unica per tutti: sono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a stabilire quante ore spettano, come si maturano e come possono essere utilizzate. Per questo motivo, il primo riferimento utile è sempre il proprio contratto applicato.

Le principali tipologie nella pratica

Nella quotidianità lavorativa, i permessi retribuiti si presentano soprattutto sotto forma di ore accumulate. È il caso dei ROL (Riduzione Orario di Lavoro), nati per compensare la progressiva riduzione dell’orario settimanale, oppure delle ex festività, che derivano dalla soppressione di alcune ricorrenze civili e vengono trasformate in tempo a disposizione del lavoratore.

Accanto a questi strumenti più “strutturati”, molti contratti prevedono anche permessi utilizzabili per esigenze personali o familiari. Si tratta di ore preziose che permettono di affrontare imprevisti o necessità quotidiane senza perdere retribuzione.

A questi si aggiungono poi i permessi previsti da norme specifiche, come quelli legati all’assistenza di familiari con disabilità disciplinati dalla Legge 104/1992. In questo caso, il riferimento principale resta l’INPS, dove è possibile consultare tutte le indicazioni aggiornate.

Esistono forme di congedo previste dalla legge che si applicano a tutte le lavoratrici e i lavoratori, sia pubblici che privati come i seguenti.

Permessi per lutto o grave infermità 

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità documentata di un parente entro il secondo grado, del coniuge (anche separato) o dell’unito civilmente. 

Questi permessi devono essere utilizzati entro 7 giorni dall’evento.

Permessi per concorsi ed esami 

Molti CCNL del settore pubblico prevedono 8 giorni all’anno di permesso retribuito per sostenere concorsi ed esami. Il permesso è valido solo per il giorno dell’esame, con presentazione di certificazione.

Permessi studio 

Sono permessi retribuiti fino a un massimo di 150 ore (che possono aumentare a 250 ore per completare la scuola dell’obbligo), fruibili entro limiti temporali stabiliti, per sostenere esami scolastici o universitari.

Permessi per donazione di sangue e midollo osseo

Il lavoratore donatore di sangue ha diritto a 24 ore di riposo retribuite a partire dal momento della donazione

Per la donazione di midollo osseo, i permessi retribuiti coprono il tempo necessario per le procedure di prelievo e degenza.

Permessi per motivi personali 

Alcuni CCNL, come quello per i lavoratori della scuola, prevedono 3 giorni all’anno di permesso retribuito per motivi personali, senza necessità di specificare le ragioni.

Permessi per cariche pubbliche elettive

Le lavoratrici e i lavoratori pubblici e privati eletti in consigli comunali, provinciali o di altri enti locali possono assentarsi dal lavoro con permesso retribuito per partecipare alle sedute, per la durata delle stesse e del tempo di viaggio.

Permessi per gli impiegati nei seggi elettorali 

Scrutatori, segretari e presidenti di seggio hanno diritto a permessi retribuiti nei giorni delle elezioni e per lo scrutinio.

Permessi per matrimonio

I lavoratori che si sposano hanno diritto a quindici giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio, che può essere richiesto entro i trenta giorni successivi.

Il periodo di 15 giorni è ininterrotto, non è frazionabile e comprensivo delle giornate festive e lavorative.

Permessi per lavoratori genitori

Questo include il congedo di maternità (5 mesi retribuiti all’80%), il congedo di paternità (10 giorni retribuiti al 100%), e il congedo parentale (retribuito al 30% con alcune mensilità all’80%) per la cura dei figli nei primi 14 anni. 

Sono previsti anche permessi per allattamento e per malattia del figlio (con specifiche retribuzioni a seconda del contratto).

Permessi per chi assiste familiari con handicap (Legge 104/92)

I lavoratori che assistono familiari con handicap hanno diritto a 3 giorni al mese (o in alternativa 18 ore mensili) di permesso retribuito. 

Anche i dipendenti con handicap possono usufruire di permessi retribuiti.

Congedi formativi

Rappresentano l’opportunità per i lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per partecipare a corsi di formazione, riqualificazione professionale, rientranti nella cosiddetta formazione continua, quel diritto cioè di continuare a formarsi e crescere per tutta la vita.

Per questa tipologia di assenza dal lavoro, i dipendenti hanno diritto a una retribuzione parziale o totale, a seconda di quanto previsto dal contratto di lavoro e della durata del corso per cui si richiedono i congedi.

Per approfondire, invitiamo a leggere l’articolo Congedi formativi retribuiti: cosa sono e chi può richiederli.

Permessi per visite mediche

Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In aggiunta, i vari Contratti Collettivi Nazionali possono aggiungere ulteriori agevolazioni in tal senso.

Permessi per attività sociali e di volontariato

Le lavoratrici e i lavoratori impegnati in attività di volontariato presso associazioni riconosciute dall’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti:

fino a 30 giorni all’anno, con periodi continuativi non superiori a 10 giorni, per partecipare a attività di pianificazione, simulazioni di emergenza e formazione tecnico-pratica.

fino a 30 giorni consecutivi e un massimo di 90 giorni all’anno per attività di soccorso e assistenza in caso di calamità o catastrofi. Se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, i limiti salgono rispettivamente a 60 e 180 giorni;

A questi permessi retribuiti se ne possono aggiungere degli altri, fissati direttamente dai CCNL o dagli accordi aziendali e individuali, che devono però rispettare il concetto cosiddetto “inderogabilità in pejus”

Cosa vuol dire? Che i contratti possono solo aggiungere ulteriori diritti da garantire ai lavoratori o condizioni più generose, ma non devono in alcun modo ridurre quelli previsti dalla legge. In poche parole, possono solo agire in senso migliorativo e mai peggiorativo (pejus).

Di conseguenza, è possibile consultare il proprio contratto e verificare i permessi retribuiti previsti, e quali sono le modalità con le quali è possibile usufruirne. 

ROL – Riduzione Orario di Lavoro

Un esempio di permesso retribuito previsto dai CCNL è i cosiddetti ROL, acronimo di Riduzione Orario di Lavoro, una forma di permessi retribuiti che si maturano ogni mese nella misura stabilita dal proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimentousufruibili senza una motivazione specifica, indicati in busta paga, in genere con la dicitura “Permessi ROL goduti”

I ROL sfruttano un meccanismo simile alle ferie, quindi si maturano ogni mese, fino a raggiungere il limite stabilito dal proprio CCNLQualora non si usufruisse di tutte le ore previste entro i termini fissati (12 o 24 mesi), il datore di lavoro è tenuto a liquidare gli importi relativi a questi permessi in busta paga

Ex festività

Un’altra forma di permesso retribuito previsto dai CCNL è quello delle cosiddette Ex festività. Si tratta di permessi retribuiti pari a 32 ore complessive, riconosciuti in sostituzione di alcune ricorrenze religiose soppresse come giorni festivi a partire dal 1977.

Cosa vuol dire? Rispetto al passato, molte festività nazionali che un tempo davano diritto a un giorno di astensione dal lavoro retribuito, sono state rimosse. 

Nello specifico: 

  • San Giuseppe, il 19 marzo;
  • Ascensione, ovvero il 39° giorno dopo la Pasqua;
  • Corpus Domini, ovvero il 60° giorno dopo la Pasqua;
  • Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre;
  • S.S. Pietro e Paolo, il 29 giugno. Lavoratrici e lavoratori impiegati a Roma non ricevono questo permesso perché in città è ancora riconosciuta come una festività.

Ciò nonostante, alcuni CCNL riconoscono ugualmente l’importo spettante per il permesso retribuito, inserendolo in busta paga con la dicitura “Permessi Ex-Fs goduti” (o simili), se e solo se il giorno di ex festività capita in un giorno lavorativo. 

Visite mediche ed esami: attenzione alle differenze

Uno dei temi più frequenti riguarda le assenze per visite mediche, esami e terapie. Qui non esiste una regola unica.

Nel settore pubblico la materia è disciplinata in modo preciso dai contratti collettivi, mentre nel settore privato la situazione cambia in base al CCNL applicato. In alcuni casi sono previsti permessi specifici, in altri si utilizzano le ore già maturate, come i ROL.

Questo significa che, per evitare errori, è sempre importante verificare cosa prevede il proprio contratto o chiedere chiarimenti all’ufficio del personale.

Permessi non retribuiti: quando entrano in gioco

Quando i permessi retribuiti non sono sufficienti, entrano in gioco i permessi non retribuiti. Si tratta di assenze giustificate, ma senza diritto allo stipendio.

Vengono utilizzati, ad esempio, quando si ha bisogno di più tempo per esigenze personali o familiari oppure quando si richiedono periodi di aspettativa. In questi casi è generalmente necessaria l’autorizzazione del datore di lavoro, perché si tratta di situazioni che incidono sull’organizzazione aziendale.

Come richiedere i permessi

L’utilizzo dei permessi richiede sempre un minimo di organizzazione. Non basta assentarsi: è necessario rispettare le procedure previste. Di norma, il lavoratore deve presentare una richiesta con un certo preavviso, che può variare in base al contratto o alle regole aziendali. Il datore di lavoro può chiedere di spostare il permesso per esigenze organizzative, ma non può negarlo senza una motivazione concreta.

Alla base di tutto resta il principio di collaborazione tra azienda e lavoratore, che è fondamentale per una gestione corretta delle assenze.

Il caso del lavoro part-time

Anche chi lavora part-time ha diritto ai permessi. L’unica differenza riguarda la quantità, che viene riproporzionata in base all’orario di lavoro. Il diritto quindi non cambia, ma si adatta alla durata della prestazione lavorativa.

Scadenze e gestione del monte ore

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le scadenze. Molti contratti prevedono che i permessi debbano essere utilizzati entro un determinato periodo. Se non vengono fruiti in tempo, possono andare persi oppure essere liquidati in busta paga, a seconda delle regole previste dal CCNL. Monitorare il proprio monte ore diventa quindi essenziale per non perdere opportunità.

Non confondere i diversi istituti

Permessi, malattia e Legge 104 non sono la stessa cosa. La malattia è regolata direttamente dalla legge e richiede certificazione medica, con controlli specifici. I permessi della Legge 104 hanno una finalità ben precisa, cioè l’assistenza a familiari con disabilità. I permessi contrattuali, invece, sono più flessibili e servono a gestire esigenze personali.

Sono strumenti diversi che convivono e si integrano, ampliando le tutele disponibili.

Per maggiori dettagli sulla Legge 104:  INPS – Disabilità e Assistenza

Dove trovare informazioni e supporto

Orientarsi tra queste regole non è sempre semplice. Per questo è utile fare riferimento a fonti ufficiali e strumenti di supporto.

Oltre al proprio CCNL, è possibile consultare:

  • il sito dell’INPS per le tutele previste dalla legge
  • gli enti bilaterali di settore, come l’ENFEA, che offrono informazioni e prestazioni dedicate

Per conoscere nel dettaglio tutte le prestazioni messe a disposizione dall’Ente Bilaterale ENFEA a favore di lavoratrici, lavoratori e aziende, si invita a consultare il sito web ufficiale, accedendo alla sezione “Prestazioni a lavoratrici e lavoratori” – area diritti tramite il link indicato.

In conclusione

I permessi, retribuiti e non, non sono dettagli secondari del rapporto di lavoro, ma strumenti concreti che permettono di gestire meglio il proprio tempo e le proprie esigenze. Conoscerli significa evitare errori, non perdere diritti e affrontare con maggiore serenità l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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