Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere rappresenta una forma di tutela garantita alle lavoratrici coinvolte in percorsi di protezione certificati, attivati in seguito a episodi di violenza domestica o di genere.
Introdotto nell’ordinamento italiano tramite l’articolo 24 del Decreto legislativo 80/2015, questo strumento permette alle beneficiarie di sospendere l’attività lavorativa fino a un massimo di 90 giorni, distribuiti nell’arco di tre anni. Per alcune categorie di lavoratrici, il limite può arrivare a 120 giorni. Durante l’intero periodo di congedo, è garantita la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro.
Esploriamo il funzionamento di questa misura di sostegno, dalle informazioni più generali alle modalità di presentazione della domanda, per illustrare in ultimo la prestazione erogata dall’Ente Bilaterale Enfea a sostegno delle donne vittime di violenza di genere.
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Come funziona il congedo per violenza di genere?
Come accennato nell’introduzione, il congedo per violenza di genere previsto dall’INPS, o più correttamente il “Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere”, è una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.
Vediamo come funziona e chi può usufruirne.
1. Chi può usufruire di questo servizio?
Hanno diritto al congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratrici dipendenti del settore privato;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (di competenza dell’amministrazione di appartenenza);
- lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (l. 205/2017 – legge di bilancio 2018 con decorrenza da gennaio dello stesso anno);
- lavoratrici autonome (l. 232/2016 – legge di bilancio 2017).
In tutti i casi, è necessario che le persone che fruiscono del congedo vengano inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali comunali, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio, come previsto dall’art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito nella L. 119/2013.
2. Chi non può beneficiare del congedo?
Non possono beneficiare dell’indennità, pur potendo sospendere il rapporto di lavoro, le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, che non hanno diritto al pagamento dell’indennità.
Il congedo non è previsto nei giorni non lavorativi (festivi, aspettativa non retribuita, sospensioni dell’attività lavorativa) e non può essere fruito oltre la fine del rapporto di lavoro.
3. In che modalità può essere fruito?
Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga precedente.
Per il personale docente e di ricerca, è consentita solo la modalità giornaliera.
4. In quali giorni è possibile usufruire del congedo?
Come accennato prima, il congedo è valido solo nei giorni di effettiva attività lavorativa, e non può essere utilizzato nei giorni non lavorativi, come festività, periodi di aspettativa, sospensione dell’attività o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
5. È possibile cumulare il congedo con altri periodi di assenza?
Sì, il congedo è cumulabile con l’aspettativa per motivi personali o familiari, fino a un massimo complessivo di 150 giorni di assenza.
6. Qual è l’indennità prevista durante il congedo?
Durante il periodo di congedo, spetta un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione, calcolata sulle voci fisse e continuative del periodo di paga mensile o quadrisettimanale immediatamente precedente.
Come è possibile presentare la domanda?
La domanda di congedo indennizzato può essere presentata in tre modalità:
- online sul sito dell’INPS, attraverso il servizio telematico dedicato;
- tramite patronati o altri intermediari abilitati, utilizzando i servizi digitali messi a disposizione;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Il tempo standard per l’elaborazione del provvedimento è di 30 giorni (salvo termini diversi stabiliti da normative specifiche).
Per completare la richiesta, è necessario allegare la documentazione che attesti l’inserimento nel percorso di protezione certificato.
Contributo Enfea per vittime di violenza di genere
Le lavoratrici (e i lavoratori) che operano nei settori che applicano i CCNL di riferimento per l’Ente Bilaterale Enfea, inserite/i in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere (ex art. 24 Dlgs 80/2015), e che usufruiscono di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione, hanno diritto a ricevere un contributo economico pari a € 700,00.
Per accedere al contributo, è necessario presentare la seguente documentazione:
- certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito in L. 119/2013);
- documentazione attestante il periodo di almeno un mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.
La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal rientro della lavoratrici o del lavoratore in azienda.
Per maggiori informazioni, invitiamo a consultare il sito: www.enfea.it/prestazioni/