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Cosa indica il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro?

Categoria: Normative
Lug 28, 2022
Redazione
Cosa indica il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro

Lo scorso 30 giugno 2022 è stato siglato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, ovvero il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

Come si legge nel comunicato stampa pubblicato dal Ministero del Lavoro, il nuovo protocollo

“contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.”

Vediamo insieme quali sono le novità introdotte dalle parti coinvolte – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e parti sociali – e cosa indica il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro

Il cambio di scenario pandemico

Com’è noto a tutti, nel corso degli ultimi mesi, molte restrizioni imposte in precedenza sono state ridimensionate se non rimosse del tutto, rendendo quindi necessario un adeguamento anche per quanto riguarda la gestione COVID nei luoghi di lavoro

La pandemia, però, non è finita, e i recenti aumenti registrati nei contagi – causati dalla variante attuale (Omicron BA.5), più contagiosa delle precedenti versioni del virus – dimostrano che non si può ancora del tutto abbassare la guardia, ed è importante “garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi”.

Detto questo, il nuovo protocollo risulta più snello e contiene nuove norme basate proprio sull’evoluzione della situazione. 

In merito all’impiego delle mascherine sul luogo di lavoro, l’obbligo è venuto meno, ma il nuovo protocollo anticovid sottolinea comunque il loro ruolo come strumento di prevenzione importantissimo, in particolare in quei 

“contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.”

Per meglio comprendere le nuove istruzioni fornite alle imprese, riportiamo di seguito una sintesi di un utilissimo vademecum redatto da Confapi

Il nuovo protocollo anticovid in sintesi

In Italia e nella maggior parte dei Paesi siamo ormai entrati in una fase di convivenza con il virus, visto che la strategia Contagi Zero è irrealizzabile. Di conseguenza, le decisioni prese dal Governo italiano vanno in questa direzione, compresa la scelta di rimuovere l’obbligo delle mascherine un po’ ovunque e ora anche sul posto di lavoro.

Il nuovo protocollo contiene norme relative ai seguenti 13 ambiti: 

  1. informazione ai lavoratori;
  2. modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; 
  3. gestione degli appalti;
  4. pulizia e sanificazione dei locali;
  5. ricambio dell’aria;
  6. precauzioni igieniche personali;
  7. dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  8. gestione degli spazi comuni;
  9. gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti;
  10. gestione di una persona sintomatica in azienda;
  11. sorveglianza sanitaria;
  12. smart working o lavoro agile;
  13. protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Vediamo più nel dettaglio. 

1. Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro è tenuto a informare tutti i lavoratori, e chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare

In particolare: 

  • il lavoratore non può fare ingresso o restare nel luogo di lavoro in presenza di sintomi attribuibili a Covid-19;
  • i lavoratori devono rispettare le disposizioni fornite dalle autorità sanitarie e dal datore di lavoro in merito all’ingresso in azienda; 
  • i lavoratori devono informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa;
  • informare i lavoratori in merito al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

2. Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

All’ingresso i lavoratori potranno (non è più obbligatorio) ricevere il controllo della temperatura

In caso di temperatura rilevata superiore ai 37,5 °C non sarà consentito al lavoratore l’accesso ai luoghi di lavoro e si procederà all’isolamento dello stesso, con mascherina FFP2, contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. 

Il lavoratore non va condotto al Pronto Soccorso. 

Il rientro a lavoro può avvenire nei tempi e nelle modalità stabilite dal Ministero della Salute. 

Nel suo documento, la Confapi ricorda che, al momento, la febbre non è il sintomo più rilevante, si consiglia di prestare attenzione a: 

  • congestione nasale;
  • naso che cola;
  • senso di affaticamento;
  • mal di gola;
  • mal di testa;
  • tosse secca;
  • perdita del gusto;
  • perdita dell’olfatto;
  • difficoltà respiratorie. 

Essendo i sintomi molto simili a quelli di una influenza, è preferibile eseguire un tampone per confermare o meno la positività

3. Gestione degli appalti

Laddove un lavoratore operante per conto terzi presso il luogo di lavoro dell’azienda risultasse positivo al tampone per Covid-19, l’appaltatore deve immediatamente informare il committente

Il committente è tenuto a comunicare all’appaltatore il Protocollo aziendale in vigore, al quale dovranno attenersi tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli delle aziende terze. 

4. Pulizia e sanificazione dei locali

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, con particolare attenzione agli strumenti con utilizzo promiscuo, secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 

In caso di persona positiva, si deve procedere subito alla pulizia e alla sanificazione dei locali frequentati dallo stesso e a un’adeguata ventilazione

5. Ricambio dell’aria

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Nel vademaecum Confapi si legge quanto segue: 

“Studi recenti hanno confermato come un’adeguata ventilazione meccanica possa essere tre volte più efficace della mascherina.”

Di conseguenza, se si vuole limitare l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi è consigliato predisporre sistemi di ventilazione siffatti

Per quanto riguarda l’utilizzo di impianti di climatizzazione e di ventilazione, invece, essi

“possono mitigare oppure acuire il rischio di contagio aerogeno. Infatti, la movimentazione dell’aria in ambiente può incrementare la gittata delle gocce o determinare lo spostamento dell’aerosol verso una diversa porzione dell’ambiente, investendo altri occupanti e favorendone il contagio. L’immissione di aria esterna determina una diluizione dei patogeni, riducendo la carica virale media e quindi la probabilità di contagio, mentre il ricircolo può diventare fonte di rischio.”

Se si intende far “cambiare aria” aprendo le finestre, è importante chiudere le porte per evitare la diffusione di patogeni tra ambienti adiacenti

6. Precauzioni igieniche personali

Sono quasi tre anni che sentiamo parlare dell’importanza dell’igiene personale per contrastare la diffusione del virus, e in particolare della pulizia delle mani. 

Per questo motivo, il datore di lavoro deve invitare i lavoratori a un’accurata igiene personale, fornendo anche detergenti e disinfettanti per le mani da distribuire in punti strategici del luogo di lavoro, oltre al sapone nei bagni, che resta il sistema più efficace per la rimozione dei germi. 

7. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, abbiamo già detto che l’obbligo di mascherina è decaduto (fatta eccezione per alcuni settori), anche se resta fortemente raccomandato dove non è possibile garantire il distanziamento fisico o il ricambio frequente dell’aria, ma anche quando è presente un soggetto fragile o si opera a contatto con il pubblico

Il datore di lavoro, sentite le autorità mediche e sanitarie, può decidere di rendere obbligatorio l’utilizzo della mascherina in determinate condizioni di lavoro. In questo caso, è tenuto a fornire ai lavoratori le mascherine FFP2; non deve, invece, fornire le mascherine chirurgiche a chi non è obbligato a indossare le FFP2 ma decide comunque di tenerle per precauzione. 

8. Gestione degli spazi comuni

In ogni azienda sono presenti alcuni spazi comuni, pensiamo ad esempio alla mensa, allo spogliatoio, alle aree fumatori, ai distributori automatici di bevande e snack. 

Secondo il nuovo protocollo l’accesso a queste aree è ancora contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre, inoltre, garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

9. Gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti

Onde evitare assembramenti, è opportuno favorire ingressi e uscite dal luogo di lavoro in modo scaglionato, in particolare negli spazi comuni

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti per le mani.

10. Gestione di una persona sintomatica in azienda

In caso di lavoratore con sintomi influenzali riconducibili a Covid-19 o temperatura corporea superiore ai 37,5 °C è necessario seguire le procedure previste dall’articolo 4 del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in Legge 19 maggio 2022 n. 52. 

Come già detto prima il lavoratore ha il dovere di comunicare il suo malessere e, in attesa di ricevere istruzioni dal medico curante, deve essere isolato e invitato a indossare una mascherina FFP2 fornita dal datore di lavoro. 

Se il lavoratore è in grado di guidare ed è dotato di macchina propria, potrà tornare a casa e avvertire il proprio medico di base. In caso non fosse dotato di auto propria, non potrà utilizzare mezzi pubblici né essere accompagnato da un collega

In questo caso è necessario chiamare il numero verde 1500 o il numero verde Covid-19 regionale.

11. Sorveglianza sanitaria

“La sorveglianza sanitaria oltre a intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione.”

È di fondamentale importanza la collaborazione tra il medico competente, datore di lavoro, il RSPP e il RLS/RLST, al fine di identificare e attuare misure volte al contenimento del rischio di contagio.

Per il rientro a lavoro dei lavoratori risultati positivi e ricoverati in ospedale per complicanze della malattia da Covid-19, è necessario, una volta stabilita la negatività dello stesso, predisporre una visita di controllo da parte del medico competente per assicurarsi che sia idoneo a riprendere le attività.

12. Smart working o lavoro agile

Durante i mesi iniziali della pandemia si è fatto un enorme ricorso allo smart working, e sono moltissime le aziende che hanno deciso di mantenere questa modalità di lavoro anche ora, nonostante il cambio di scenario pandemico. 

D’altronde, i soggetti che hanno siglato il nuovo protocollo ritengono che il lavoro agile continui a rappresentare uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In attesa di interventi estensivi nei prossimi mesi, al momento, il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è prorogato fino al 31 agosto 2022.

13. Protezione rafforzata dei lavoratori fragili

I lavoratori fragili, così come i cittadini fragili, hanno giustamente ricevuto maggiori attenzioni durante questi lunghi mesi e l’auspicio dei firmatari del nuovo protocollo è che si continui su questa strada. 

Il datore di lavoro può stabilire, sentito il medico competente, specifiche misure preventive e organizzative per i lavoratori fragili, ad esempio consentendo loro di operare in smart working, ma non solo. 

Altre misure che possono essere adottate sono le seguenti: 

  • stabilire l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2;
  • garantire il distanziamento fisico dagli altri lavoratori che non hanno l’obbligo di indossare la mascherina;
  • prevedere visite eccezionali da parte del medico competente;
  • evitare, laddove possibile, viaggi di lavoro;
  • evitare, laddove possibile, riunioni in presenza;
  • agevolare il raggiungimento del luogo di lavoro senza utilizzare i trasporti pubblici. 

Conclusioni

Come si può leggere, quindi, non ci sono stati stravolgimenti nelle nuove norme da seguire sui luoghi di lavoro, anche se l’impianto si è senz’altro snellito. 

Le Parti si impegnano a incontrarsi laddove si dovesse registrare un cambiamento dell’attuale quadro epidemiologico tale da richiedere una ridefinizione delle misure contenute nel nuovo protocollo anticovid, entro il 31 ottobre 2022

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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