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Come usufruire della detrazione delle spese scolastiche

Categoria: Welfare
Mar 29, 2022
Redazione
Come usufruire della detrazione delle spese scolastiche

Le famiglie con figli in età scolare devono sostenere ogni anno spese considerevoli per il pagamento delle tasse, delle rette di iscrizione, della mensa scolastica, e così via. Per fortuna, è possibile recuperare almeno una parte di questi costi usufruendo della detraibilità delle spese scolastiche in sede di dichiarazione dei redditi.  

Quando parliamo di spese scolastiche ci riferiamo alla frequenza di un istituto di ogni ordine e grado, compresi corsi di formazione e Università private, master e dottorati di ricerca. 

La detrazione delle spese scolastiche si inserisce nel medesimo filone al quale appartengono anche le detrazioni delle spese di trasporto

In aggiunta a questa forma di sostegno statale l’Ente Bilaterale offre ai lavoratori dei settori a cui si rivolge una serie di contributi per le spese scolastiche, dalla scuola secondaria di primo grado fino all’Università, passando per la primaria, la secondaria di primo livello e la secondaria di secondo livello. 

Se vuoi approfondire questo aspetto, clicca qui

Vediamo come funziona la detrazione delle spese scolastiche, quali spese è possibile indicare in detrazione, quali sono i limiti massimi e quale l’aliquota. 

Detrazione spese scolastiche: asilo, elementari, medie e superiori

Le modalità di detrazione delle spese scolastiche variano in base alla scuola frequentata dal figlio a carico e sono stabilite dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Da una parte ci sono i primi cicli di istruzione, quindi quelli che comunemente chiamiamo ancora asilo (materna), elementari (primaria), medie (secondaria di primo livello) e superiori (secondaria di secondo livello), dall’altra i corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali.  

Nel primo caso – asilo, elementari, medie e superiori – è possibile portare in detrazione le spese sostenute durante l’anno fino a un massimo di € 800,00. Sull’importo indicato si calcola l’aliquota del 19%

Questo vuol dire che, nella migliore delle ipotesi, è possibile portare in detrazione il 19% di € 800,00, ovvero € 152,00

Sono detraibili le spese di iscrizione, per i servizi scolastici integrativi, per la mensa, per gite scolastiche, corsi di lingua, ecc.

Vediamo, invece, come procedere in caso di spese universitarie

Detrazione spese scolastiche: corsi universitari

Nel caso delle spese sostenute per l’iscrizione all’Università non esiste un massimale di spesa unico, come visto per le scuole primarie e secondarie, ma l’importo varia a seconda di una serie di parametri fissati dal MIUR

L’articolo 15, lettera e, del TUIR, recita come segue:

“le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”

Cosa vuol dire? Semplificando significa che l’importo massimo sul quale calcolare l’aliquota per la detrazione delle spese scolastiche universitarie varia in base all’area geografica in cui si trova l’Ateneo e alla macro-area disciplinare

Per capirci, se si è iscritti a Medicina in un Ateneo del Nord Italia, si potrà accedere a detrazioni maggiori, perché maggiori sono i costi da sostenere per frequentare i corsi universitari. 

Esiste, poi, un ulteriore discrimine, ovvero la natura statale o non statale dell’Ateneo che si frequenta

Nel primo caso, infatti, tutte le spese sostenute sono detraibili, mentre per le Università private si deve tenere conto “degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”. Insomma, se ci si iscrive a una Università privata, si può usufruire delle detrazioni delle spese scolastiche nei limiti fissati per le Università Statali della medesima zona d’Italia e macro-area disciplinare. 

Quali sono questi limiti, fissati dal MIUR

Area DisciplinareNordCentroSud e Isole
Medica€ 3.900€ 3.100€ 2.900
Sanitaria€ 3.900€ 2.900€ 2.700
Scientifico-Tecnologica€ 3.700€ 2.900€ 2.600
Umanistico-sociale€ 3.200€ 2.800€ 2.500

Ma quali sono le spese detraibili? 

  • tasse di immatricolazione e iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • partecipazione a test di accesso ai corsi di laurea;
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti.

Vediamo, ora, quali spese è possibile detrarre per le altre fattispecie.

Altre ipotesi

Come specificato nell’introduzione, la detrazione delle spese scolastiche si applica a qualsiasi livello di istruzione, quindi anche a Corsi di Dottorato, di Specializzazione e Master Universitari di primo e di secondo livello

In questo caso, per i corsi erogati da enti non statali si segue il seguente schema: 

  • Nord: € 3.900;
  • Centro: € 3.100;
  • Sud e Isole: € 2.900.

Il TUIR fa riferimento anche alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, entro un limite massimo di 1.000 euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: 

  • conservatori di musica;
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Infine, è prevista anche la detrazione delle spese sostenute per i contratti locazione siglati per studenti fuori sede a una distanza dalla propria residenza di 100 o più Km, anche all’estero.

Ripartizione delle detrazioni per spese scolastiche tra i genitori

Se gli studenti per i quali sono state sostenute le spese oggetto di detrazione sono ancora fiscalmente a carico, occorre tenere presenti le regole generali per la ripartizione tra genitori del beneficio fiscale:

  • se i genitori sono entrambi fiscalmente autonomi, è possibile ripartire il carico familiare al 50% tra i due;
  • nel caso si decida di cedere l’intero carico a un solo genitore, questo andrà al 100% alla persona che percepisce il reddito più elevato, e dunque anche la detrazione le spetterà al 100%;
  • se un genitore è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà usufruire per intero della detrazione, anche nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al genitore fiscalmente a carico.

Dunque, la ripartizione dipende dalla condizione reddituale dei due genitori e dalle scelte conseguenti in termini di percentuali a carico.

Ricordiamo che un familiare, inclusi i figli, può essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito annuo non supera i 2.949,51 euro lordi

Tuttavia per i figli fino a 24 anni di età, tale limite di reddito sale a 4.000 euro. 

Per approfondire, invitiamo a leggere anche il nostro articolo Dichiarazione dei redditi: novità e scadenze del 2024.

Contributo spese Scuola media inferiore, media superiore, Università

L’ente bilaterale Enfea offre alle lavoratrici e ai lavoratori operanti nei settori di riferimento un contributo per le spese sostenute per ogni figlio iscritto a una scuola, dalla secondaria di primo grado all’Università

Nel caso di media inferiore e media superiore, l’importo del contributo è rispettivamente pari a € 100,00 e € 150,00 per figlio, che sale a € 350,00 per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto

del piano di studi se iscritto all’Università

Per richiedere il contributo, è necessario produrre la seguente documentazione: 

  • Secondaria di primo e secondo grado: attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda, rilasciato dall’istituto di istruzione in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l’anno scolastico di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni;
  • Università: attestato di iscrizione/frequenza all’anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda in cui sia riportato il nominativo dello studente e l’anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio. Non si accettano autocertificazioni.

In entrambi i casi il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato dal 1° novembre al 31 dicembre, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo.

Per maggiori informazioni, invitiamo a consultare il sito www.enfea.it

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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