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Cosa succede se la malattia insorge durante le ferie?

Categoria: Lavoro
Set 3, 2025
Redazione
Cosa succede se la malattia insorge durante le ferie

Se ci ammala durante le vacanze, è possibile sospendere temporaneamente le ferie e recuperare i giorni persi? Si tratta di un dubbio molto comune, che riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Può capitare, infatti, che, dopo aver programmato un periodo di ferie, un lavoratore subisca un infortunio o si ammali, dovendo così rinunciare al proprio meritato riposo annuale. Questa eventualità solleva numerosi interrogativi sia per il dipendente che per il datore di lavoro.

Com’è noto, le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, tutelato a livello costituzionale (Art. 36 Cost.), civilistico (Art. 2109 c.c., Art. 2110 c.c.), e sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il cui scopo principale è consentire il recupero delle energie psicofisiche, nonché lo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo. 

La malattia, invece, è un periodo in cui la lavoratrice o il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa per motivi di salute

Quando un evento di malattia compromette l’obiettivo fondamentale delle ferie, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la malattia sopraggiunta prevale sulle ferie e ne determina la sospensione immediata, ma a determinate condizioni. 

La sospensione delle ferie in caso di malattia: il principio generale

In linea generale, la sospensione delle ferie in caso di malattia è un principio consolidato nella giurisprudenza italiana, volto a tutelare il diritto irrinunciabile del lavoratore al recupero psicofisico.

Se la malattia è tale da inficiare il recupero, la sospensione diventa necessaria per garantire che il lavoratore possa godere appieno del suo diritto al riposo una volta guarito.

Detto questo, la sospensione delle ferie non è automatica per qualsiasi tipo di malattia, come un lieve raffreddore o un mal di testa, ma deve essere oggettivamente incompatibile con la funzione di riposo, recupero e ricreazione proprie delle ferie. 

Deve essere, insomma, una patologia che impedisce alla lavoratrice o al lavoratore la cura della propria vita sociale e personale

Esempi di patologie che di solito inibiscono il godimento delle ferie includono stati febbrili elevati, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni o malattie gravi di organi e apparati. Al contrario, patologie come cefalee, stress psicofisico o sindromi ansioso-depressive che trovano giovamento in attività ricreative potrebbero non giustificare la sospensione.

Spetta al medico curante, quindi, valutare caso per caso la gravità della malattia e la sua incompatibilità con il godimento delle ferie. L’emissione del certificato medico è obbligatoria e indica i giorni coperti dalla malattia. La trasmissione telematica del certificato all’INPS è un passo fondamentale.

Malattia prima o durante le ferie 

Cosa succede, quindi, se la malattia sopraggiunga prima di andare in ferie o durante?

Se la malattia si presenta prima che le ferie programmate abbiano inizio, queste verranno sospese e potranno essere fruite in un momento successivo. 

Il datore di lavoro avrà la facoltà di concederle nuovamente una volta che il lavoratore sarà guarito, oppure riprogrammarle. È obbligo del dipendente fornire il certificato medico e rimanere disponibile per le visite fiscali nelle fasce orarie previste.

Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, queste vengono sospese. Questo principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 616 del 1987 e n. 297 del 1990, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Art. 2109 del Codice Civile nella parte in cui non prevedeva tale sospensione.

Anche in caso di ferie collettive (es. chiusura aziendale), se il lavoratore si ammala, ha diritto a sospendere le ferie e recuperare i giorni non goduti in un secondo momento, in accordo con il datore di lavoro e il piano ferie aziendale.

È fondamentale che queste situazioni siano gestite in modo trasparente e concordato, nel rispetto dei diritti dei lavoratori previsti dai vari CCNL.

Malattia durante le ferie all’estero

Le regole generali valgono anche se la malattia si manifesta all’estero, inclusi gli obblighi di comunicazione e certificazione.

Se il lavoratore si ammala in un Paese dell’Unione Europea o in un Paese extra UE che ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia (es. Argentina, Brasile, Macedonia, Tunisia, ecc.), deve rivolgersi a un medico locale per il certificato. L’INPS si occupa della traduzione del certificato medico, che si presume essere veritiero. Se, invece, il Paese non ha accordi con l’Italia, il lavoratore deve chiedere la traduzione autenticata del certificato al Consolato o all’Ambasciata italiana. Su richiesta dell’INPS o del datore di lavoro, l’autorità diplomatica o consolare italiana può verificare l’esattezza di prognosi e diagnosi tramite un medico di fiducia.

Il dipendente ammalato all’estero è comunque soggetto a visite fiscali e deve essere reperibile all’indirizzo indicato (es. hotel, casa vacanze) nelle fasce orarie stabilite: 

  • tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le 19:00 per i dipendenti privati; 
  • tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 18:00 per i dipendenti pubblici.

Malattia dei figli durante le ferie

Nel caso in cui il figlio di un dipendente si ammali durante le ferie del genitore, la sospensione delle ferie è prevista solo se la malattia del figlio comporta un ricovero ospedaliero.

Nello specifico:

  • figli fino a 3 anni: non c’è un limite minimo di giorni di ricovero per ottenere la sospensione delle ferie;
  • figli tra 3 e 8 anni: la sospensione delle ferie avviene per un massimo di 5 giorni all’anno.

Nel settore privato, a differenza di quello pubblico, questa tipologia di congedi per malattia del figlio non è retribuita. Il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore di fruire dei giorni di ferie residui in un secondo momento.

Quali sono gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro?

Quando un lavoratore si ammala prima o durante le ferie, è tenuto a seguire precise procedure per garantire la sospensione delle ferie e la corretta gestione del periodo di malattia.

Vediamo quali:

  • comunicazione tempestiva: il lavoratore ha l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio stato di malattia al datore di lavoro non appena si rende conto che le condizioni di salute non gli permettono di godere delle ferie. La sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia. I giorni che precedono questa comunicazione non possono essere recuperati come giorni di malattia. La comunicazione può avvenire tramite telefono, fax, SMS, e-mail o PEC;
  • richiesta e invio del certificato medico: il dipendente deve contattare il proprio medico curante il primo giorno di malattia per ottenere il certificato medico. Il medico ha il compito di trasmettere telematicamente il certificato all’INPS. Al lavoratore può essere richiesto di fornire il numero di protocollo identificativo del certificato all’azienda. Se l’invio telematico non è possibile, il lavoratore deve inviare una copia cartacea del certificato tramite raccomandata all’INPS e all’azienda entro due giorni dal rilascio. Il certificato deve indicare i giorni coperti dalla malattia e l’indirizzo di reperibilità;
  • reperibilità per le visite fiscali: durante il periodo di malattia, il lavoratore è soggetto a visite fiscali e deve essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato (che può essere diverso dalla residenza abituale, ad esempio un hotel o una casa vacanze all’estero) nelle fasce orarie stabilite;
  • richiesta di prolungamento della malattia: se la malattia si protrae oltre il periodo inizialmente previsto, il lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro e richiedere un nuovo certificato medico.

Il datore di lavoro, d’altrocanto, ha anch’egli dei precisi obblighi e diritti quando un suo dipendente si ammala durante le ferie, garantendo il rispetto dei diritti della lavoratrice o del lavoratore e la corretta gestione aziendale:

  • riconoscimento della sospensione delle ferie: il datore di lavoro deve riconoscere che la malattia, se incompatibile con lo scopo di recupero psicofisico delle ferie, ne determina la sospensione;
  • ricezione e gestione del certificato medico: Una volta avvertito dal dipendente, il datore di lavoro può visionare i dettagli del certificato medico sul sito dell’INPS tramite il codice del certificato, o richiederne la ricezione diretta sulla PEC. La sospensione delle ferie e la conversione dell’assenza in malattia decorre dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell’evento;
  • facoltà di richiedere controlli (visite fiscali): il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite mediche di controllo all’INPS o all’ASL per accertare che lo stato di malattia sia effettivamente idoneo a interrompere le ferie. Se la verifica non può avvenire per cause imputabili al lavoratore, la malattia potrebbe non essere considerata interruttiva delle ferie;
  • riprogrammazione delle ferie non godute: il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore la fruizione dei giorni di ferie non goduti a causa della malattia in un momento successivo. Le modalità di recupero possono variare a seconda che si tratti di ferie collettive o individuali, ma devono essere concordate, tenendo conto delle esigenze aziendali e del dipendente;
  • maturazione delle ferie durante la malattia: come visto, l’orientamento prevalente stabilisce che le ferie continuano a maturare anche durante i periodi di malattia. Se il lavoratore non riesce a usufruire delle ferie per motivi di salute, il datore di lavoro è tenuto a retribuirle;
  • trattamento economico: il datore di lavoro è tenuto a pagare i primi tre giorni di assenza per malattia, mentre i giorni successivi, dal quarto in poi, sono indennizzati dall’INPS, eventualmente con un’integrazione del datore di lavoro secondo il CCNL applicato.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa si intende per “ferie” e “malattia” in ambito lavorativo?

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche e alla cura della vita sociale e familiare, con un minimo di 4 settimane retribuite all’anno. La malattia è il periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute, non può essere pianificata e richiede sempre un certificato medico.

Cosa succede se un lavoratore si ammala prima o durante le ferie?

Se la malattia insorge prima delle ferie, queste vengono sospese e riprogrammate dopo la guarigione. Se la malattia si verifica durante le ferie, queste si sospendono solo se la patologia è oggettivamente incompatibile con il recupero psico-fisico, come stabilito dalla Corte Costituzionale e valutato dal medico.

Quali sono gli obblighi del lavoratore che si ammala prima o durante le ferie?

Il lavoratore deve comunicare immediatamente la malattia al datore di lavoro, poiché la sospensione delle ferie decorre dalla data di tale comunicazione. Deve ottenere e far inviare telematicamente il certificato medico all’INPS. È inoltre obbligato a essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato per le visite fiscali, rispettando le fasce orarie stabilite (diverse per dipendenti privati e pubblici).

Quali sono gli obblighi e le facoltà del datore di lavoro in caso di malattia del dipendente durante le ferie?

Il datore di lavoro deve riconoscere la sospensione delle ferie se la malattia è certificata e ne impedisce il fine. Ha il diritto di richiedere visite fiscali all’INPS o all’ASL per verificare l’effettiva incompatibilità della malattia con le ferie. Deve anche assicurare che il lavoratore possa recuperare i giorni di ferie non goduti in un momento successivo, in accordo con le esigenze aziendali.

Cosa succede se la malattia si verifica all’estero?

Le regole e la copertura economica per la malattia all’estero sono le stesse che in Italia. Il lavoratore deve procurarsi un certificato medico locale e inviarlo all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni. Se il Paese non ha accordi con l’Italia, è richiesta una traduzione autenticata del certificato tramite il Consolato o l’Ambasciata italiana. Le visite fiscali sono previste anche all’estero, con obbligo di reperibilità.

Le ferie maturano durante il periodo di malattia?

Sì, l’orientamento prevalente, confermato dalla sentenza 2663/10 del Consiglio di Stato, stabilisce che le ferie continuano a maturare anche durante i periodi di malattia. Questo principio si fonda sull’idea che il diritto alle ferie sia garantito integralmente e che ferie e malattia siano due situazioni distinte che non devono interferire l’una con l’altra.

Cosa succede se si ammala un figlio del lavoratore durante le sue ferie?

Il lavoratore ha diritto alla sospensione delle ferie per congedo di malattia del figlio solo in caso di ricovero ospedaliero del minore. Per figli fino a 3 anni, non c’è limite minimo di giorni di ricovero; per figli tra 3 e 8 anni, il congedo è concesso per un massimo di 5 giorni all’anno in caso di ricovero. Nel settore privato, il congedo per malattia del figlio non è retribuito.

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