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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cos’è e chi lo deve redigere?

Categoria: Normative
Lug 30, 2025
Redazione
Documento di Valutazione dei Rischi

Garantire la salute e l’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori non è soltanto un principio etico, ma il pilastro su cui si fonda una gestione aziendale sana e conforme alla legge. Al centro di ogni efficace strategia di prevenzione da infortuni e malattie professionali, la normativa italiana pone uno strumento operativo fondamentale: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Previsto come obbligo di legge dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, il DVR è molto più di un semplice adempimento burocratico, ma rappresenta la “carta d’identità” della sicurezza aziendale

Come vedremo più nel dettaglio nel corso dell’articolo, la sua funzione è quella di mappare, analizzare e quantificare tutti i rischi presenti nel contesto lavorativo, per poi definire un piano di miglioramento mirato

L’obiettivo finale è chiaro: attuare misure preventive e protettive concrete per eliminare i pericoli o ridurli al livello più basso possibile.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Come abbiamo visto, il DVR, acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, è un documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08, la cui elaborazione rappresenta un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

Lo scopo principale del documento è quello di identificare e valutare tutti i rischi presenti in un’azienda, analizzare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per le lavoratrici e i lavoratori. Al suo interno sono descritte tutte le informazioni relative ai rischi individuati e alle misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi.

Il DVR è indispensabile per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e diminuire la probabilità che incorrano in incidenti e infortuni

Contiene un programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, e deve essere semplice, breve e comprensibile per servire da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose.

È importante, però, sottolineare un aspetto: questo documento non è statico. Al contrario, è uno strumento dinamico che deve essere riesaminato qualora intervengano cambiamenti significativi ai fini della salute e sicurezza, come modifiche nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, o a seguito di incidenti e infortuni. 

Il DVR è obbligatorio? Per chi?

Abbiamo visto che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio, ma per quali aziende?

Il DVR è obbligatorio:

  • per tutte le aziende con almeno un dipendente: questo include diverse categorie di lavoratori come soci lavoratori di azienda, tirocinanti, stagisti e lavoratori con contratto temporaneo;
  • per tutte le imprese ed enti, sia pubblici che privati: tra questi rientrano specificamente:
    • Enti della Pubblica Amministrazione
    • Forze armate
    • Polizia e servizi di Protezione civile
    • Strutture giudiziarie e penitenziarie
    • Enti destinati ad attività istituzionali degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
    • Università, istituti di istruzione di ogni ordine e grado
    • Rappresentanze diplomatiche e consolari
    • Mezzi di trasporto marittimi ed aerei

Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, come le imprese familiari e i liberi professionisti.

Il datore di lavoro deve provvedere all’elaborazione del documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività e conservarlo in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di data certa e con la sua firma. In alternativa alla data certa, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente.

In assenza di queste figure, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

La mancata o incompleta compilazione del DVR comporta severe sanzioni per il datore di lavoro e, in alcuni casi, anche l’arresto. Il possesso del DVR è inoltre un requisito richiesto per il rilascio della patente a crediti e può far ottenere 3 crediti aggiuntivi.

Chi redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Il responsabile del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il datore di lavoro, che lo redige in collaborazione con le seguenti figure professionali, già menzionate prima:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): questa figura affianca il datore di lavoro nella fase di valutazione dei rischi e contribuisce alla pianificazione delle misure di protezione e prevenzione;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): il RLS/RLST deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costante al documento;
  • il Medico Competente (MC): ove previsto – ovvero in quelle situazioni lavorative dove la natura dei rischi (ad esempio, esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, stress lavoro-correlato, ecc.) richiede una specifica attenzione alla salute dei lavoratori tramite la sorveglianza sanitaria – il medico competente contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Qualora l’imprenditore decida di svolgere direttamente i compiti di RSPP, come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08, dovrà inviare all’organo di vigilanza competente una dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi e redatto il DVR o la procedura standardizzata.

Cosa deve contenere il DVR? I contenuti minimi obbligatori

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una serie di informazioni obbligatorie relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli.

Nello specifico, il DVR deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti elementi:

  • anagrafica aziendale:
    • ragione sociale;
    • attività economica;
    • codice ATECO (facoltativo);
    • nominativo del Titolare/Legale Rappresentante;
    • indirizzo della sede legale e del/i sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili).
  • descrizione degli ambienti di lavoro: inclusa la planimetria degli ambienti e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out), se utile;
  • numero di addetti e identificazione delle mansioni: deve essere possibile associare a ogni mansione il nominativo dei lavoratori operanti, anche per gli obblighi di valutazione dei rischi specifici (es. gravidanza, genere, età, provenienza, tipologia contrattuale), informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria;
  • descrizione del ciclo lavorativo:
    • fasi di lavoro e loro descrizione sintetica;
    • elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate e prodotti/scarti di lavorazione;
    • inclusione di fasi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni;
    • evidenziazione di situazioni lavorative particolari come lavoro notturno, in solitario in condizioni critiche, attività in appalto, in ambienti confinati o lavori in quota.
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: con l’anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR, inclusi:
    • datore di lavoro (e se svolge i compiti di RSPP);
    • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
    • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);
    • medico competente (ove nominato);
    • nominativi degli addetti al servizio di pronto soccorso e antincendio ed evacuazione;
    • dirigenti e preposti (ove presenti).
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi:
    • pericoli presenti in ogni fase lavorativa e mansione;
    • dipendenti esposti ai rischi per la sicurezza e la salute;
    • stima dell’esposizione e della gravità del danno;
    • criteri seguiti nella valutazione dei rischi, incluse eventuali norme tecniche di riferimento adottate;
    • identificazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.
  • indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate: descrizione delle misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Questo include misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, informazione, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria (ove prevista);
  • controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate;
  • programma di informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
  • periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;
  • programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che deve includere:
    • i miglioramenti da eseguire;
    • i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure (con adeguate competenze e poteri);
    • le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi;
    • la data in cui è previsto l’intervento, definita in base al livello di priorità;
    • le procedure da adottare e i dispositivi di protezione individuali (DPI).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione.

L’aggiornamento del DVR: quando è necessario?

L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è necessario in diverse circostanze per assicurare che il documento rifletta sempre lo stato attuale della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

In generale, deve essere aggiornato o riesaminato nelle seguenti situazioni:

  • revisione periodica: il DVR deve essere revisionato ogni 3 anni;
  • a seguito di cambiamenti significativi: la valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi. Questi cambiamenti possono essere determinati da:
    • variazioni nel processo produttivo;
    • cambiamenti nell’organizzazione del lavoro;
    • un’evoluzione della tecnica;
    • incidenti;
    • infortuni;
    • risultanze della sorveglianza sanitaria.

Questi aggiornamenti consentono di avere sempre una valutazione dei rischi e un piano di prevenzione corrispondente alle reali condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

Cos’è il DVR standardizzato?

Il DVR standardizzato (DVRS) è un modello di riferimento che permette di effettuare la valutazione dei rischi in maniera semplice e guidata, approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

Per chi è previsto e per chi può essere adottato?

La procedura standardizzata è prevista per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori. Per queste aziende, la legislazione stabilisce che l’obbligo di valutazione dei rischi può essere assolto sulla base delle procedure standardizzate.

Detto questo, può essere utilizzato anche dalle aziende che occupano fino a 50 lavoratori. Se queste aziende decidono di non utilizzare le procedure standardizzate, devono procedere alla redazione del DVR tradizionale ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Nonostante i limiti di lavoratori, il DVR standardizzato non può essere adottato da determinate aziende che presentano particolari condizioni di rischio o dimensioni, le quali sono sempre chiamate a effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08. Queste includono:

  • aziende industriali a rischio rilevante (come quelle elencate nell’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d);
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e installazioni nucleari;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono le lavoratrici e i lavoratori a rischi specifici come chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, o connessi all’esposizione all’amianto (secondo l’Art. 29, comma 7 del D.Lgs. 81/08).

Cosa consente la procedura standardizzata? 

La procedura standardizzata permette di effettuare la valutazione dei rischi attraverso l’uso di check-list che contengono un elenco dei pericoli da verificare. 

Questo approccio garantisce la non contestabilità del documento da parte di eventuali visite ispettive, poiché la valutazione è stata effettuata in maniera standard.

La valutazione dei rischi con la procedura standardizzata può essere schematizzata in quattro passi principali:

  1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/delle attività e delle mansioni;
  2. individuazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  4. definizione del programma di miglioramento.

Come per il DVR tradizionale, il datore di lavoro è responsabile di effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata coinvolgendo l’RSPP, il Medico Competente (ove previsto) e consultando il RLS/RLST. Anche in questo caso, il documento finale deve essere munito di data certa.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio previsto dall’Art. 28 del D.Lgs. 81/08. Serve a identificare, analizzare e valutare tutti i rischi presenti in un’azienda, descrivendo le misure preventive e protettive per eliminarli o ridurli al minimo.

Chi è responsabile della redazione del DVR e chi collabora?

Il datore di lavoro è il responsabile dell’elaborazione del DVR. Collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (o RLST), che viene consultato preventivamente. Anche il Medico Competente (MC), ove previsto, contribuisce alla valutazione dei rischi specifici per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Quando è obbligatorio redigere il DVR?

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, comprese attività pubbliche e private. Il datore di lavoro deve elaborarlo entro 90 giorni dall’apertura di una nuova attività. Il documento deve essere conservato in azienda e munito di data certa.

Cosa deve contenere il DVR?

Il DVR deve includere l’anagrafica aziendale e la descrizione degli ambienti di lavoro, del ciclo lavorativo e delle mansioni. Deve presentare l’organigramma del servizio di prevenzione e protezione, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con le relative misure di prevenzione e protezione attuate. Fondamentale è anche il programma delle misure per il miglioramento continuo della sicurezza.

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Il DVR deve essere revisionato ogni 3 anni. È inoltre necessario riesaminarlo e aggiornarlo in caso di cambiamenti significativi nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, a seguito dell’evoluzione della tecnica, o in presenza di incidenti, infortuni o specifiche risultanze della sorveglianza sanitaria.

Quali sono le sanzioni per la mancata o incompleta redazione del DVR?

La mancata o incompleta compilazione del DVR comporta severe sanzioni per il datore di lavoro. In alcuni casi, tali sanzioni possono includere anche l’arresto. La corretta redazione del DVR è indispensabile per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per evitare gravi conseguenze legali.

Cos’è il DVR standardizzato e chi può utilizzarlo?

Il DVR standardizzato (DVRS) è un modello semplificato e guidato per la valutazione dei rischi, approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”. È previsto per le aziende con un numero di lavoratori inferiore a 10 e può essere adottato anche da quelle fino a 50 lavoratori.

Quali aziende non possono utilizzare il DVR standardizzato?

Il DVR standardizzato non può essere adottato da aziende che presentano particolari condizioni di rischio o dimensioni, come le industriali a rischio rilevante, le centrali termoelettriche, impianti nucleari, o aziende che fabbricano/depositano esplosivi. Sono escluse anche quelle con rischi specifici da agenti chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.

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