La ritenuta d’acconto è una modalità di prelievo fiscale prevista nel nostro Paese che permette a un soggetto di trattenere una parte delle somme dovute a un altro soggetto, destinate alle imposte. Sarà poi il primo soggetto a occuparsi del versamento diretto degli importi dovuti al Fisco.
In questo articolo esamineremo nel dettaglio cos’è la ritenuta d’acconto e analizzeremo il suo funzionamento, partendo dalla definizione di tutti i soggetti che possono essere interessati da questo meccanismo. Successivamente, illustreremo i vari passaggi necessari per adempiere correttamente agli obblighi di legge, sia dal punto di vista di chi opera la trattenuta, sia da quello di chi la subisce.
Concluderemo con un focus su una particolare categoria di soggetti: i prestatori di lavoro occasionali.
Indice dei contenuti
Cos’è la ritenuta d’acconto?
Come anticipato, la ritenuta d’acconto è un meccanismo di prelievo fiscale che coinvolge due soggetti, oltre al Fisco.
Nel dettaglio:
- sostituto d’imposta: il soggetto che deve pagare una prestazione di lavoro trattenendo le imposte, che verranno versate direttamente al Fisco;
- percettore: colui che ha prestato il proprio lavoro e riceve l’importo al netto della ritenuta d’acconto.
Si chiama ritenuta d’acconto perché il percettore, al termine del periodo fiscale, dovrà dichiarare i propri redditi e solo allora si potrà determinare l’intero importo dell’imposta dovuta. A questo importo verranno sottratte tutte le ritenute subite durante l’anno come acconto, ottenendo così il saldo effettivo da versare all’erario.
In sostanza, le ritenute d’acconto permettono allo Stato di ricevere un flusso di imposte durante l’anno anche dalle lavoratrici e dai lavoratori che, non essendo dipendenti, non subiscono tutte le trattenute di legge tramite la busta paga.
Di norma, la ritenuta applicata è pari al 20% del compenso lordo concordato, ma esistono aliquote e trattamenti specifici per determinate categorie di contribuenti. Ad esempio, i giornalisti subiscono una ritenuta per cessione dei diritti d’autore, pari al 20% ma calcolata sul 75% del reddito imponibile. I liberi professionisti in regime forfettario (regime fiscale agevolato) sono esenti dall’applicazione della ritenuta.
Funzionamento della ritenuta d’acconto
Il funzionamento della ritenuta d’acconto prevede diversi passaggi che coinvolgono il Fisco, il sostituto d’imposta e il percettore.
Il sostituto d’imposta può essere:
- un’azienda, cioè una ditta individuale o una società;
- un ente del Terzo Settore;
- un ente pubblico;
- un libero professionista;
- altri soggetti economici, come i condomini che applicano le ritenute quando pagano i propri fornitori.
I percettori possono essere:
- lavoratrici e lavoratori autonomi;
- liberi professionisti;
- agenti;
- collaboratori, anche occasionali.
Definiti i soggetti coinvolti, vediamo i passaggi e le scadenze da rispettare:
- applicazione della ritenuta: è compito del sostituto d’imposta trattenere l’importo dovuto al Fisco e riconoscere al percettore solo il netto dovuto;
- versamento della ritenuta: il sostituto deve versare l’importo al Fisco entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha pagato il percettore, utilizzando il modello F24;
- certificazione della ritenuta: è un documento riepilogativo che i sostituti d’imposta devono trasmettere annualmente sia al Fisco sia ai percettori. Questo documento serve per determinare il reddito imponibile da inserire nella dichiarazione dei redditi;
- dichiarazione dei redditi: a cura del percettore, che deve indicare tutti i propri redditi e le ritenute subite per determinare l’importo netto da versare al Fisco. Se l’importo delle ritenute già subite supera l’imposta dovuta, il percettore potrà ottenere un eventuale rimborso.
Il mancato rispetto di questo iter, incluso il tardivo pagamento delle ritenute, comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie al sostituto o al percettore, a seconda del soggetto responsabile per l’adempimento specifico.
Ritenuta d’acconto e lavoro occasionale
Approfondiamo infine il tema della ritenuta d’acconto applicata alle prestazioni di lavoro occasionale, poiché spesso i due concetti vengono utilizzati come sinonimi. Si parla infatti di lavoro “a ritenuta d’acconto” per intendere “prestazione di lavoro occasionale”.
Per essere considerata effettivamente occasionale, l’attività lavorativa deve essere:
- svolta in maniera non abituale e senza continuità;
- caratterizzata dall’assenza di un’organizzazione e del coordinamento da parte del committente.
Dal punto di vista finanziario e temporale, sono stati individuati i seguenti limiti, oltre i quali la prestazione non può più essere considerata occasionale:
- compensi lordi per un massimo di 5.000 euro in un anno;
- compensi lordi da un singolo committente entro un massimo di 2.500 euro annui;
- giorni lavorati entro un massimo di 30 per singolo anno;
- per i committenti, il limite complessivo di compensi corrisposti ai collaboratori occasionali non può superare i 10.000 euro.
Se si superano questi limiti, oltre alla ritenuta d’acconto del 20%, il lavoratore deve iscriversi alla gestione separata INPS per iniziare a versare anche i contributi previdenziali. In seguito, può diventare opportuno valutare l’apertura di una partita IVA per dare stabilità a un lavoro che non è più occasionale.
Detto questo, l’iter di applicazione della ritenuta d’acconto è esattamente quello illustrato nel paragrafo precedente: trattenuta, versamento, certificazione e dichiarazione dei redditi.