Che cosa accade sul piano lavorativo in caso di un infortunio, ad esempio, durante il tragitto tra casa e lavoro? Questo tipo di incidente rientra tra quelli riconosciuti come infortuni in itinere, ossia eventi verificatisi al di fuori dell’ambiente lavorativo ma considerati, a tutti gli effetti, legati all’attività lavorativa.
In questo articolo approfondiremo il significato di infortunio in itinere secondo il legislatore italiano e il ruolo dell’INAIL nel riconoscimento delle indennità a favore del lavoratore. Analizzeremo inoltre le cause di esclusione, ovvero i casi in cui un incidente non può essere considerato infortunio sul lavoro, con la conseguente esclusione dalle indennità INAIL.
Passeremo poi a esaminare i dati, valutando il peso numerico degli infortuni in itinere rispetto al totale degli incidenti sul lavoro e osservandone l’andamento nel tempo. Infine, vedremo quali sono i passaggi fondamentali che il dipendente e l’azienda devono seguire per avviare correttamente l’iter burocratico previsto in caso di infortuni in itinere.
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Cos’è un infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere, ossia l’incidente avvenuto lungo il percorso tra casa e lavoro, è espressamente disciplinato dall’articolo 210 del DPR 1124/1965. La norma stabilisce che l’assicurazione copre gli infortuni verificatisi:
- durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro;
- lungo il percorso che collega due luoghi di lavoro, nel caso di lavoratori con più rapporti lavorativi;
- durante il tragitto tra il luogo di lavoro e quello abituale di consumazione dei pasti (casa, bar, ristorante, ecc.), qualora non sia presente una mensa aziendale.
L’assicurazione non si applica in caso di interruzioni o deviazioni non legate al lavoro o non necessitate, salvo che siano causate da forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili, o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Inoltre, la copertura INAIL è valida per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché giustificato dalla necessità. È sempre riconosciuto come necessitato l’uso della bicicletta, per i suoi benefici ambientali. Restano esclusi dalla copertura gli infortuni causati dall’abuso di alcol, psicofarmaci, stupefacenti, o dall’assenza della patente di guida.
Quali sono le indennità previste
Per gli infortuni in itinere sono previste specifiche indennità, garantite dal datore di lavoro e dall’INAIL.
Sono da considerarsi obblighi in capo al datore di lavoro:
- il pagamento del 100% della retribuzione giornaliera per il giorno dell’infortunio;
- il pagamento del 60% della retribuzione per i tre giorni successivi, salvo diverse disposizioni del CCNL.
L’intervento dell’INAIL, invece, è così regolato:
- dal quarto giorno, riconosce un’indennità pari al 60% della retribuzione per i primi tre mesi;
- dal 91° giorno, l’indennità sale al 75% fino alla completa guarigione.
Infine, in caso di danno permanente conseguente all’incidente in itinere, sono previsti:
- un indennizzo in capitale, erogato in un’unica soluzione, per un’invalidità tra il 6% e il 15%;
- una rendita periodica, per una menomazione tra il 16% e il 100%.
Gli importi di capitale e rendita sono calcolati sulla base delle tabelle ministeriali definite dal DM 12 luglio 2000.
Quando è riconosciuto l’infortunio in itinere?
Come accennato, l’infortunio in itinere è considerato tale se si verifica durante le seguenti situazioni:
- il tragitto tra casa e lavoro (e viceversa);
- il percorso tra due diversi luoghi di lavoro;
- il tragitto tra il luogo di lavoro e quello di consumazione dei pasti, in assenza di mensa aziendale.
In questi casi, le disposizioni previste per gli infortuni sul lavoro si estendono agli spostamenti.
In quale caso l’infortunio in itinere non viene riconosciuto dall’INAIL?
Le esclusioni dal riconoscimento dell’infortunio in itinere, e delle relative indennità, sono disciplinate dall’articolo 210 del DPR 1124/1965 e possono essere sintetizzate come segue:
- percorso non ammesso: l’incidente è avvenuto lungo un tragitto diverso da quelli riconosciuti (abitazione-lavoro, lavoro-lavoro, lavoro-consumazione pasti) e l’interruzione o deviazione del percorso era del tutto indipendente dal lavoro o non necessaria;
- presenza della mensa aziendale: l’infortunio si è verificato tra il luogo di lavoro e quello di consumazione del pasto, ma l’azienda dispone di un servizio mensa interno;
- cause imputabili a comportamenti del lavoratore: l’infortunio è stato direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogene;
- guida senza patente: l’infortunato si trovava alla guida di un veicolo, ma era sprovvisto della necessaria abilitazione di guida.
Mentre i punti relativi a comportamenti scorretti (abuso di sostanze o guida senza patente) sono chiari e difficilmente interpretabili, il primo caso, relativo a interruzioni o deviazioni del tragitto non necessarie, lascia spazio a interpretazioni. In queste situazioni, eventuali controversie possono essere risolte per via giudiziaria, qualora il lavoratore scelga di contestare il diniego delle indennità dimostrando l’effettiva necessità della deviazione.
Denunce di infortuni in itinere in Italia
Per valutare il peso degli infortuni in itinere sul totale degli incidenti sul lavoro in Italia, esaminiamo i dati della Relazione annuale INPS 2023.
- infortuni denunciati: nel 2023, gli infortuni in itinere sono aumentati del 3,8% rispetto al 2022, passando da 95.078 a 98.716 casi. Complessivamente, il 19,5% degli infortuni denunciati nel 2023 si è verificato “fuori dall’azienda”, categoria che include sia gli incidenti “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” sia quelli “in itinere”. Questo dato è in linea con il 2019 e superiore alla media del biennio 2020-2021, quando, a causa della pandemia, il ricorso massiccio allo smart working e i blocchi alla circolazione hanno determinato una significativa riduzione degli incidenti stradali;
- casi mortali: sempre nel 2023, si è registrato un calo delle denunce di infortuni mortali sia in itinere (da 341 a 265, -76 casi) sia “in occasione di lavoro” (da 927 a 882, -45 casi). Complessivamente, il 40,5% dei decessi denunciati si è verificato “fuori dall’azienda”;
- infortuni accertati: passando ai dati relativi agli infortuni riconosciuti come tali, nel 2023 risultano accertati 375.578 casi, pari al 64% delle denunce totali. Di questi, il 18,1% si è verificato “fuori dall’azienda”, confermando l’incidenza rilevante degli infortuni in itinere sul totale.
Cosa fare in caso di infortunio in itinere?
In caso di infortunio in itinere, è fondamentale conoscere i passaggi necessari per tutelare i propri diritti. Di seguito, vediamo le azioni richieste al lavoratore e all’azienda.
Adempimenti del lavoratore
Quando si verifica un infortunio, il lavoratore deve eseguire le seguenti azioni:
- informare il datore di lavoro: comunicare (o far comunicare) tempestivamente l’accaduto al datore di lavoro. La mancata comunicazione comporta la perdita della copertura assicurativa INAIL per i giorni tra l’evento e la notifica all’azienda;
- effettuare una visita medica: recarsi presso il pronto soccorso o un ambulatorio medico per ottenere il certificato medico. Successivamente, è necessario fornire all’azienda i dati del certificato: numero identificativo, data di rilascio e durata della prognosi;
- seguire le prescrizioni mediche: in caso di attivazione della copertura INAIL, il lavoratore deve:
- sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche prescritte;
- essere reperibile per eventuali visite di controllo, se richieste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Adempimenti dell’azienda
L’azienda, a sua volta, deve seguire procedure precise per comunicare l’infortunio:
- comunicazione dell’infortunio: trasmettere telematicamente all’INAIL una comunicazione entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, se l’assenza è di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre giorni;
- denuncia di infortunio: per eventi con prognosi superiore a tre giorni (oltre il giorno dell’incidente), l’azienda deve inviare la denuncia all’INAIL entro:
- 48 ore da quando è venuta a conoscenza dell’infortunio;
- 24 ore, in caso di morte o pericolo di morte.
La denuncia di infortunio vale anche come notifica degli incidenti con prognosi superiore ai 30 giorni o mortali alle autorità competenti del Comune in cui si è verificato l’evento.