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Quali sono i tipi di società in Italia?

Categoria: Lavoro
Mag 25, 2023
Redazione
Quali sono i tipi di società in Italia

Quando si decide di aprire un’azienda in Italia è possibile scegliere tra varie forme societarie, a seconda delle esigenze, degli obiettivi e della struttura di cui ci si vuole dotare. 

Come vedremo più nel dettaglio in questo articolo, nel nostro Paese la legislazione prevede una separazione tra due macro categorie: 

  • società di persone;
  • società di capitali.

A loro volta, queste due fattispecie si ramificano in una serie di tipi di società differenti

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire bene quanti e quali sono i tipi di società esistenti in Italia

Società di persone e Società di capitali: cosa sono?

Abbiamo visto che le forme societarie presenti nel nostro Paese si dividono in due grandi gruppi, ovvero le società di persone e le società di capitali.

Approfondiamo. 

Le società di persone 

Le società di persone non hanno personalità giuridica. In questo tipo di forma societaria, quindi, i soci sono personalmente responsabili delle obbligazioni e dei debiti dell’azienda

Ciò significa che i creditori possono rivolgersi direttamente ai patrimoni personali dei soci per soddisfare i debiti aziendali. In queste forme societarie, i soci condividono la gestione e la responsabilità dell’azienda in modo diretto. 

Appartengono a questa categoria: 

  • le società semplici (S.s.); 
  • le società in nome collettivo (s.n.c);
  • le società in accomandita semplice (s.a.s.).

Le società di capitali 

Le società di capitali hanno personalità giuridica, quindi la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito nell’azienda

Questo significa che i creditori aziendali non possono agire sui beni personali dei soci per soddisfare i debiti dell’azienda. 

I tipi di società di capitali esistenti in Italia sono: 

  • le società per azioni (S.p.A); 
  • le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

In queste forme societarie, la gestione dell’azienda può essere affidata a un consiglio di amministrazione o a un amministratore delegato, e i soci partecipano alla proprietà attraverso azioni o quote.

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica.

Differenza tra società di persone e società di capitali

La principale differenza tra le società di persone e le società di capitali riguarda la responsabilità personale dei soci e la struttura proprietaria dell’azienda

Mentre le società di persone implicano una responsabilità illimitata dei soci, le società di capitali prevedono una responsabilità limitata e una struttura di proprietà più flessibile

La scelta tra i due tipi di società dipende dalle esigenze specifiche dell’impresa e dalle preferenze dei soci.

Cosa sono le società semplici (S.s.)

Le società semplici sono un tipo di società di persone riconosciute dalla legge italiana, e rappresentano un’opzione per coloro che desiderano avviare un’attività commerciale condividendo responsabilità e gestione tra due o più soci.

Questa forma societaria può essere una scelta adatta per piccole attività imprenditoriali o per professionisti che desiderano associarsi senza dover affrontare gli oneri e gli adempimenti più complessi richiesti da altre forme societarie. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi e le implicazioni della responsabilità illimitata prima di costituire una società semplice.

Le società semplici non richiedono un capitale sociale minimo per essere costituite, a differenza di altre forme societarie come la società per azioni (S.p.A.) o la società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Come accennato prima, un aspetto importante delle società semplici è che i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società, quindi i creditori possono rivalersi sui patrimoni dei soci, fattore che può rappresentare un rischio significativo per gli stessi, poiché mette a repentaglio i loro beni personali.

Dal punto di vista fiscale, le società semplici non sono considerate soggetti fiscali autonomi, quindi sia i profitti che le perdite della società sono attribuiti direttamente ai soci, che li dichiarano nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Inoltre, le società semplici non hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci stessi, di conseguenza non è possibile stipulare contratti o impegnarsi in azioni legali come entità separata.

Cosa sono le società in nome collettivo (s.n.c)

Le società in nome collettivo si configurano in maniera molto simile alle società semplici; anche in questo caso, infatti, troviamo la responsabilità personale e illimitata nei confronti delle obbligazioni e dei debiti della società, con i creditori che possono quindi rivalersi sui patrimoni personali dei soci, l’assenza dell’obbligo di versamento di un capitale sociale minimo iniziale e della personalità giuridica separata da quella dei soci

La caratteristica peculiare delle società in nome collettivo consiste nel fatto che tutti i soci partecipano alla gestione dell’azienda e hanno il diritto di prendere decisioni in merito alle attività aziendali. Questo significa che i soci hanno poteri e responsabilità uguali all’interno della società. 

Tuttavia, i dettagli specifici sulla gestione e sull’organizzazione interna della società possono essere stabiliti nel contratto sociale o nello Statuto. 

Cosa sono le società in accomandita semplice (s.a.s.)

Questa forma societaria permette di associare sia soci accomandatari, che assumono un ruolo attivo nella gestione e nella rappresentanza della società, sia soci accomandanti, che partecipano solo finanziariamente senza coinvolgimento diretto nella gestione.

Le società in accomandita semplice combinano, nei fatti, elementi delle società di persone e delle società di capitali: 

  • i soci accomandatari assumono la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni della società, come avviene nelle società di persone; 
  • i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata al capitale investito, come avviene nelle società di capitale.

Un aspetto distintivo delle società in accomandita semplice è che i soci accomandanti non possono partecipare attivamente alla gestione della società, affidata ai soli soci accomandatari, che hanno il potere decisionale e rispondono delle obbligazioni aziendali.

Anche le s.a.s non richiedono un capitale sociale minimo per essere costituite, e possono essere adatte a imprese che richiedono un coinvolgimento finanziario da parte di investitori che preferiscono non partecipare direttamente alla gestione.

È assente, anche in questo caso, la personalità giuridica distinta dai soci stessi. 

Prima di costituire una società in accomandita semplice, è consigliabile redigere un accordo societario dettagliato che regoli i diritti, i doveri e le responsabilità dei soci accomandatari e accomandanti, nonché la ripartizione dei profitti e delle perdite.

Cosa sono le società per azioni (S.p.A)

Le società per azioni sono una forma di società di capitali molto comune in Italia, e si contraddistinguono per la separazione tra il capitale sociale e il patrimonio dei soci

Nelle S.p.A., in effetti, è presente la partecipazione dei soci attraverso l’acquisto di azioni, che rappresentano la loro quota di proprietà nella società.

A differenza delle società di persona sopra elencate, le società per azioni richiedono un capitale sociale minimo (​​non può essere inferiore a €50.000), stabilito per legge, che deve essere sottoscritto e versato dai soci al momento della costituzione. Questo capitale è suddiviso in azioni, che possono essere liberamente trasferite tra i soci o vendute a terzi. 

Questo aspetto consente una maggiore flessibilità nella composizione azionaria e nell’attrazione di investimenti esterni.

Un’importante caratteristica delle società per azioni è la responsabilità limitata dei soci. I soci non sono personalmente responsabili per le obbligazioni e i debiti della società, ma rispondono solo fino alla concorrenza del capitale investito nelle azioni. Di conseguenza, i creditori della società non possono agire sui beni personali dei soci.

Le società per azioni sono dotate di personalità giuridica distinta da quella dei soci, quindi può sottoscrivere contratti, detenere proprietà, intraprendere azioni legali e operare come entità separata dai suoi soci. 

La gestione della società è solitamente affidata a un consiglio di amministrazione, che rappresenta e dirige l’azienda.

Le S.p.A. sono soggette a un rigoroso quadro normativo e a obblighi di trasparenza nella tenuta dei libri contabili e nella divulgazione delle informazioni finanziarie. Possono essere quotate in borsa, offrendo agli investitori la possibilità di negoziare le azioni sul mercato finanziario.

Questa forma societaria si presta, in genere, per la costituzione di imprese di grandi dimensioni, che richiedono un ampio capitale e una struttura organizzativa complessa, offrono una maggiore protezione patrimoniale per i soci e possono attrarre investimenti esterni in modo più agevole.

Cosa sono le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

Le società in accomandita per azioni sono una forma di società che combina elementi delle società in accomandita semplice e delle società per azioni, in realtà poco diffusa nel nostro Paese.

Come abbiamo visto per le s.a.s, infatti, le S.a.p.a. sono costituite da due tipi di soci, i soci accomandatari e i soci accomandanti, dove i primi  svolgono un ruolo attivo nella gestione e nella rappresentanza della società, e hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni aziendali, mentre i secondi partecipano solo finanziariamente e hanno responsabilità limitata al capitale investito nelle azioni della società.

Il versamento e la suddivisione del capitale sociale segue le regole già viste per le S.p.A., ma in questo caso le azioni rappresentano la partecipazione dei soci accomandanti nella società.

La gestione e la rappresentanza della società in accomandita per azioni sono affidate ai soci accomandatari, che possono essere individui o altre società. I soci accomandanti non partecipano attivamente alla gestione, ma possono avere diritti di voto e partecipare alle decisioni significative.

Anche le S.a.p.a. godono di personalità giuridica distinta da quella dei soci.

Cosa sono le società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Le società a responsabilità limitata sono una forma di società di capitali ampiamente utilizzata in Italia, grazie soprattutto alla combinazione di responsabilità limitata dei soci e flessibilità nella gestione aziendale che essa offre.

Le S.r.l. sono costituite da uno o più soci, i quali partecipano alla società attraverso quote di capitale sociale (di importo non inferiore a €10.000), suddivise in parti di uguale o diverso valore. A differenza delle società per azioni, le S.r.l. non emettono azioni negoziabili pubblicamente.

Un aspetto distintivo delle S.r.l. è, come suggerisce il nome stesso, la responsabilità limitata dei soci. Questi ultimi, infatti, non sono personalmente responsabili per le obbligazioni e i debiti della società, ma rispondono solo fino alla concorrenza del capitale sottoscritto e versato.

Le S.r.l. sono inoltre caratterizzate dalla flessibilità nella gestione aziendale. A differenza delle società per azioni, che richiedono un consiglio di amministrazione, le S.r.l. possono essere gestite da uno o più amministratori, scelti tra i soci o anche esterni. La nomina degli amministratori e le modalità decisionali possono essere definite nello Statuto Sociale.

Come le S.p.A, le società a responsabilità limitata sono dotate di personalità giuridica distinta da quella dei soci.

Cosa sono le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.)

Le società a responsabilità limitata semplificata sono una forma societaria introdotta in Italia nel 2012 con l’obiettivo di semplificare la creazione e la gestione di piccole imprese

Le S.r.l.s. sono infatti pensate principalmente per le start-up, le imprese innovative e le microimprese, e differiscono dalle S.r.l. soprattutto per la riduzione dei costi da sostenere per la loro costituzione

Infatti, mentre nelle S.r.l. è previsto un capitale sociale non inferiore ai €10.000, e il pagamento degli oneri notarili, con le S.r.ls. è possibile creare una società anche con meno di €10.000 (è sufficiente anche €1), con esenzione dall’onorario notarile.

Le S.r.l.s. sono inoltre soggette a procedure semplificate in termini di costituzione, modifica dell’atto costitutivo e tenuta dei libri contabili. Sono, insomma, meno onerose in termini di adempimenti formali rispetto ad altre forme societarie.

Le società cooperative

Un discorso a parte va fatto per le società cooperative, una forma di organizzazione aziendale che si differenzia dalle altre forme societarie per il suo carattere mutualistico e la sua finalità di soddisfare i bisogni e gli interessi dei soci.

Le società cooperative si basano infatti su principi di mutualità, cooperazione e partecipazione democratica, e sono costituite da un gruppo di persone fisiche o giuridiche, chiamate soci, che si uniscono per raggiungere obiettivi comuni e soddisfare determinati bisogni economici, sociali o culturali.

La loro funzione è ritenuta di grande importanza nel nostro Paese, come sottolineato dall’articolo 45 della Costituzione, che recita come segue: 

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

Le caratteristiche principali delle società cooperative includono:

  • partecipazione democratica: ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni dell’Assemblea Generale e di esprimere il proprio voto in base al principio “un socio, un voto”. L’Assemblea Generale è l’organo decisionale principale della cooperativa;
  • responsabilità limitata: la responsabilità dei soci nelle società cooperative è generalmente limitata al capitale sottoscritto o alle quote di partecipazione;
  • finalità mutualistiche: le società cooperative hanno l’obiettivo di soddisfare i bisogni e gli interessi dei propri soci, piuttosto che massimizzare il profitto. Possono essere orientate verso diversi settori, come agricoltura, artigianato, commercio, servizi o edilizia;
  • dividendi limitati: le cooperative possono distribuire i profitti tra i soci in base all’utilizzo dei servizi o alla partecipazione alle attività della cooperativa, ma i dividendi sono generalmente limitati e proporzionati all’attività svolta da ciascun socio;
  • solidarietà e aiuto reciproco: le cooperative promuovono la solidarietà tra i soci, lavorando insieme per il raggiungimento degli obiettivi comuni e fornendosi mutuo supporto.

Le cooperative possono essere di vario tipo, a seconda dell’attività svolta e delle dimensioni: 

  • cooperative di consumo;
  • cooperative di produzione e lavoro;
  • cooperative agricole;
  • cooperative edilizie;
  • cooperative di credito;
  • cooperative sociali.

Le società cooperative sono soggette a una specifica normativa che disciplina la loro costituzione, il funzionamento, la governance e gli aspetti finanziari. In molti paesi, inclusa l’Italia, esistono leggi specifiche che regolamentano le cooperative e ne definiscono le caratteristiche.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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